TRASFERIMENTI TRA PRIVATI

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Le strade vicinali

Trattasi di una nozione che, nonostante lo spazio ad essa dedicato da giurisprudenza e dottrina, ancora oggi appare poco chiara, con la conseguenza di problemi circa la distinzione tra strade vicinali private o agrarie e strade vicinali di uso pubblico. L’espressione rimanda senz’altro ad una nozione esclusivamente pubblicistica poiché la strada vicinale è caratterizzata dalla presenza di un diritto pubblico di transito (iura in re aliena), di cui è titolare un ente territoriale.

Le vie vicinali

Un problema, recentemente ancora dibattuto, è quello dell’appartenenza del suolo delle vie vicinali. La tesi più antica, facendo riferimento all’art. 22 della legge sui lavori pubblici, attribuisce il suolo delle stesse ai privati, in quanto la norma appena richiamata attribuendo la proprietà delle strade agli enti pubblici territoriali, tace sull’appartenenza del suolo delle strade vicinali, escludendo implicitamente che la proprietà di queste spetti al Comune.

Le trazzere della Sicilia e i tratturi delle Puglie

Le più importanti vie di comunicazione della Sicilia, in epoca feudale, erano costituite dalle trazzere, da non confondersi con le attuali trazzere, quasi sempre costituite da strade private campestri, di importanza limitata.

Strade di bonifica

Le strade hanno una funzione essenziale quando si tratta di attuare i compiti di bonifica, perché dirette a mettere in comunicazione il territorio soggetto a bonifica con i prossimi centri abitati, favorendo così lo sviluppo dell’economia e dell’agricoltura.

Le strade private

In contrapposizione con le strade pubbliche, possono essere definite private quelle strade di proprietà di soggetti diversi dagli enti pubblici territoriali.

Le autostrade

Il Codice civile menziona in modo espresso le autostrade, accanto alle strade ordinarie, ponendole fra i beni del demanio accidentale: esse fanno parte del demanio pubblico, in quanto appartengono allo Stato (art. 822 c.2 c.c.) o ai Comuni e alle Province .

I valori agricoli medi

I valori agricoli medi, dichiarati incostituzionali con sentenza 181 del 10 giugno 2011 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale prima serie speciale n. 26 del 15 giugno 2011), furono introdotti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, articolo 16, integrata da istruzioni tecniche per la loro determinazione mediante particolari medie ponderate [1] contenute nella lettera circolare n.1/827I del 20/11/1971 dell’allora Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, del Ministero delle Finanze.

L'incostituzionalità dei VAM

Con la sentenza 181 in commento la Corte Costituzionale, proseguendo nell’opera di adeguamento del diritto interno alle prescrizioni della CEDU, già intrapresa con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007, dichiara incostituzionale il criterio di indennizzo dei suoli agricoli o non edificabili basato sulla determinazione del relativo valore agricolo medio.

Tertium genus e vocazione edificatoria

Fino ad oggi la rigidità del VAM, che attribuiva rilevanza solo alla tipologia di colture praticate sul terreno o nella zona, aveva fatto sì che la predetta categoria di aree, non potendo considerarsi edificabile, fosse indennizzabile solo mediante i criteri tabellari con conseguente soffocamento ai fini indennitari di ogni plusvalore derivante dalle potenzialità di sfruttamento diverse da quelle agricole.

Applicabilità della sentenza 181 ai rapporti in corso

Come affermato dalla Cassazione in occasione della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 5-bis della L. 359 del 1992, pronunciata dalla sentenza n. 348 del 2007 della Corte Costituzionale, la sentenza dichiarativa dell’illegittimità costituzionale si traduce in un ordine rivolto, tra l’altro, ai giudici di non applicare più la norma illegittima

Le maggiorazioni e indennità aggiuntive

Ai sensi dell’articolo 40 comma 4 «Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un’indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata».

Conseguenze operative della sentenza CCost 181/2011

Indubbiamente il venir meno dei VAM avrà ora ripercussioni profonde sulle procedure, rispetto a come si erano abituate le amministrazioni, costringendo fin dalla fase progettuale a reperire senza scorciatoie, ditta per ditta, il più probabile valore agricolo dei singoli terreni espropriati, mediante appropriate analisi e procedure estimative

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