La linea tracciata dal giudice di Strasburgo imponeva al giudice nazionale di tenere presente i parametri, anche tratti dalla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo, che impediscono una collisione con la tutela accordata nell’ordinamento interno, prediligendo una soluzione che assicuri una tutela equivalente o superiore, in relazione al carattere pur sempre minimale della tutela contenuta nella CEDU, scartando, invece, opzioni che avrebbero potuto creare contrasto con la Convenzione