REVOCAZIONE

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Evoluzione dei criteri di classificazione delle strade

I criteri in base ai quali le strade sono state ripartite nelle varie classi sono piuttosto variabili e può percepirsi questa differenza anche da ordinamento a ordinamento e con riferimento anche all’evoluzione dei tempi e delle condizioni politiche, economiche e sociali dello Stato.

La classificazione delle strade introdotta con il d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992

L’art. 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 denominato Nuovo Codice della Strada, prevede due tipi di classificazione delle strade, strettamente connesse tra loro, che si fondano, rispettivamente, a) sulle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali dei vari tratti stradali e b) sulla proprietà.

L’organizzazione amministrativa delle strade alla luce dell’attuale ordinamento regionale

L’attuazione dell’ordinamento regionale, e di conseguenza del sistema autonomistico, ha inciso sul dettato dell’art. 822 c.c.: con l’avvento del nuovo ente territoriale ci sarebbe stata la cessazione del monopolio statale sulla categoria del c.d. demanio necessario (art. 119 Cost.) ed una maggiore frammentazione della titolarità della proprietà prevista dall’art. 822 c.c.

Le strade di proprietà degli enti pubblici territoriali

Le strade statali sono identificate dalla sigla SS. Sono principalmente strade gestite dall’A.N.A.S., ma è possibile che vi siano strade con sigla SS gestite da altri enti (ad es. regione); possono essere classificate tecnicamente come strade extraurbane principali (strada di tipo B) o come strade extraurbane secondarie (strada di tipo C) mentre sono classificabili, all’interno dei centri abitati, come urbane di tipo D o E.

Le strade vicinali

Trattasi di una nozione che, nonostante lo spazio ad essa dedicato da giurisprudenza e dottrina, ancora oggi appare poco chiara, con la conseguenza di problemi circa la distinzione tra strade vicinali private o agrarie e strade vicinali di uso pubblico. L’espressione rimanda senz’altro ad una nozione esclusivamente pubblicistica poiché la strada vicinale è caratterizzata dalla presenza di un diritto pubblico di transito (iura in re aliena), di cui è titolare un ente territoriale.

Le vie vicinali

Un problema, recentemente ancora dibattuto, è quello dell’appartenenza del suolo delle vie vicinali. La tesi più antica, facendo riferimento all’art. 22 della legge sui lavori pubblici, attribuisce il suolo delle stesse ai privati, in quanto la norma appena richiamata attribuendo la proprietà delle strade agli enti pubblici territoriali, tace sull’appartenenza del suolo delle strade vicinali, escludendo implicitamente che la proprietà di queste spetti al Comune.

Le trazzere della Sicilia e i tratturi delle Puglie

Le più importanti vie di comunicazione della Sicilia, in epoca feudale, erano costituite dalle trazzere, da non confondersi con le attuali trazzere, quasi sempre costituite da strade private campestri, di importanza limitata.

Strade di bonifica

Le strade hanno una funzione essenziale quando si tratta di attuare i compiti di bonifica, perché dirette a mettere in comunicazione il territorio soggetto a bonifica con i prossimi centri abitati, favorendo così lo sviluppo dell’economia e dell’agricoltura.

Le strade private

In contrapposizione con le strade pubbliche, possono essere definite private quelle strade di proprietà di soggetti diversi dagli enti pubblici territoriali.

Le autostrade

Il Codice civile menziona in modo espresso le autostrade, accanto alle strade ordinarie, ponendole fra i beni del demanio accidentale: esse fanno parte del demanio pubblico, in quanto appartengono allo Stato (art. 822 c.2 c.c.) o ai Comuni e alle Province .

I valori agricoli medi

I valori agricoli medi, dichiarati incostituzionali con sentenza 181 del 10 giugno 2011 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale prima serie speciale n. 26 del 15 giugno 2011), furono introdotti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, articolo 16, integrata da istruzioni tecniche per la loro determinazione mediante particolari medie ponderate [1] contenute nella lettera circolare n.1/827I del 20/11/1971 dell’allora Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali, del Ministero delle Finanze.

L'incostituzionalità dei VAM

Con la sentenza 181 in commento la Corte Costituzionale, proseguendo nell’opera di adeguamento del diritto interno alle prescrizioni della CEDU, già intrapresa con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007, dichiara incostituzionale il criterio di indennizzo dei suoli agricoli o non edificabili basato sulla determinazione del relativo valore agricolo medio.

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