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Il marchio del lusso come status symbol

La percezione di lusso è sicuramente molto soggettiva e per questo darne una definizione assoluta diventa impossibile. Si può condivisibilmente affermare, però, che sia lusso ciò che colloca il soggetto in una schiera di pochi, il cui esclusivo privilegio è tuttavia reso tale dal desiderio dei molti esclusi. In quest’ambito il marchio conosciuto, o notorio, gioca un ruolo importantissimo nel darne una rassicurazione ed è appunto questa, essenzialmente, la funzione di garanzia propria del marchio

Il fenomeno contraffattivo

I cambiamenti della domanda di prodotti contraffatti assumono un trend sempre in salita: la gente vuole sempre più prodotti contraffatti e l’offerta asseconda senza problemi la domanda. Vista l’alta redditività e il basso rischio penale che caratterizzano questa attività, non sorprende che vengano stimolati gli interessi della criminalità organizzata nazionale e transnazionale al punto che il business della contraffazione è dimostrato essere tra le loro principali voci di bilancio.

Fenomeno contraffattivo e "infedeltà" di marca

La fedeltà preconcetta alla marca è in crisi. Il consumatore contemporaneo conosce e riconosce le merci, sa la provenienza delle materie prime, è in grado di valutare il rapporto qualità/prezzo, è sempre più esigente e selettivo. Si registra una quasi “infedeltà” al marchio da parte del consumatore, sparisce l’istinto, garantito dal prodotto di marca, che spingeva ad anticipare gli effetti del prodotto prima ancora di consumarlo. Nell’atto di acquisto oggi assume un atteggiamento consapevole.

Il reato di contraffazione

Dal 15 agosto 2009 sono state inasprite, tra l’altro, le sanzioni anticontraffazione; ciò corrisponde ad una tecnica largamente praticata dall’attuale legislatore penale, che tende a sottolineare i propri interventi di riforma, idealmente rafforzativi della tutela penale di determinati beni giuridici, con un aumento delle pene edittali che molto spesso reca in se un significato prevalentemente emblematico e che raramente si vede tradotto in applicazioni concrete.

Contraffazione e vendita di prodotti con segni mendaci

In sostanza la differenza tra le due fattispecie, anche secondo l’interpretazione consolidata della giurisprudenza, risiede nel fatto che ai fini dell’art. 473 c.p. deve ricorrere l’effettiva contraffazione o modificazione del marchio, regolarmente registrato, della merce, mentre il reato dell’art. 517, che ha carattere sussidiario, si accontenta della mera similitudine di marchi, o segni distintivi, anche non registrati, purché idonea a trarre in inganno l’acquirente.

La contraffazione e l'art. 517 c.p.

L’art. 517 c.p. prevede due condotte alternative consistenti nel «porre in vendita» ovvero nel «mettere altrimenti in circolazione» prodotti con attitudine ingannatoria. La prima condotta consiste nell’offerta di un determinato bene a titolo oneroso, mentre la seconda ricomprende qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, anche a titolo oneroso. La condotta di “messa in circolazione” differisce infatti dalla condotta di “messa in vendita” per la sua più ampia estensione.

Contraffazione: norme penali

La norma penale interviene in seconda battuta, in uno spazio già compiutamente disciplinato da norme extrapenali. La struttura normativa del concetto di marchio influenza direttamente il perimetro del concetto di contraffazione penalmente rilevante, sicché è pacifico che esso non può ridursi alla mera riproduzione dell’altrui marchio, giacché, in tal modo, si andrebbero a colpire condotte che la stessa disciplina in materia di marchi autorizza esplicitamente. La questione quindi non è semplice.

Contraffazione: identificare il momento consumativo del reato

Un problema pratico che, alla luce della novella del 2009, pare essere tornato di attualità, è quello che concerne l’identificazione del momento consumativo del reato di cui agli artt. 473 e 474 c.p. in relazione al momento iniziale della tutela penale del marchio. In giurisprudenza infatti non esiste sul punto un orientamento costante e una recente sentenza ne è testimonianza.

L'utilizzatore finale della contraffazione

Tra i soggetti coinvolti a vario titolo, più o meno consapevolmente, nel processo della contraffazione, un particolare riguardo merita di certo l’acquirente del prodotto contraffatto. Il consumatore assume infatti un ruolo centrale nell’intero meccanismo contraffattivo. Da un lato egli è un obiettivo economico del produttore di merce contraffatta, dall'altro non può non considerarsi almeno un “consapevole distratto”, se non addirittura, un “complice” lato sensu del contraffattore medesimo.

Uso di una contraffazione: tra ricettazione e incauto acquisto

La tradizionale e schematica distinzione che ha segnato per anni il confine, sia pure controverso, tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione di incauto acquisto, fondata prevalentemente sull’elemento psicologico dei due reati è così ora messa in discussione dalla citata pronuncia. Il prevalente orientamento giurisprudenziale è sempre stato affiancato da un opposto orientamento, che valorizzava invece l’elemento oggettivo per cogliere la distinzione tra le due fattispecie.

Contraffazione grossolana: una fattispecie originale

Il "decreto competitività”, convertito dalla legge n. 80/2005, il quale aveva previsto come illecito amministrativo l’acquisto, per uso personale, di prodotti grossolanamente contraffatti. La fattispecie si pone in una collocazione originale rispetto alla tradizionale impostazione delle norme in materia di contraffazione e commercio di prodotti contraffatti. Ed infatti con essa si affronta la diffusa abitudine ad acquistare prodotti marcati, nella consapevolezza delle loro non genuinità.

Contraffazione grossolana: rilevanza amministrativa o penale?

Nella tematica qui in discussione della rilevanza, amministrativa e/o penale, della contraffazione grossolana, la comparazione tra comportamenti sanzionabili e non sanzionabili deve fare quindi i conti con una più precisa individuazione degli elementi che caratterizzano, da un punto di vista materiale, la c.d. contraffazione grossolana. Solo la vendita o l’acquisto di ciò che è contraffatto in modo smaccato consente infatti di escludere la ricorrenza di fattispecie di maggiore gravità.

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