L'art. 42 bis DPR 327/2001 prevede un indennizzo e non un risarcimento del danno; ne discende che, per espressa previsione dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., che esclude dall’ambito della giurisdizione esclusiva “le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa” in senso lato, la cognizione del quantum è devoluta al giudice ordinario.