Le controversie in materia urbanistica ed edilizia rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, salvo che esse siano relative a comportamenti della pubblica amministrazione non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, ancorché viziato da illegittimità (D.P.R. 8 giugno 2001 n. 329, art. 53, comma 1 – alla luce della sent. Corte Cost. n. 191/2006).