L’accettazione deve essere espressa, non potendosi attribuire al silenzio della ditta l’effetto di un consenso. In caso di silenzio l’indennità si intende rifiutata. Quanto alla forma, deve ritenersi, anche se non espressamente prescritto, che l’accettazione debba avere forma scritta perché le conseguenze sul piano procedimentale e sostanziale della relativa dichiarazione appaiono difficilmente conciliabili con una sua manifestazione verbale. L’accettazione deve essere incondizionata nel quantum