APPROPRIATIVA USURPATIVA

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Superamento della distinzione tra l'occupazione acquisitiva e l'occupazione usurpativa

L'espropriazione indiretta, a cui l'occupazione "appropriativa" e quella "usurpativa" mettono capo, si pone in violazione del principio di legalità, perché non è in grado di assicurare un sufficiente grado di certezza e permette all'amministrazione di utilizzare a proprio vantaggio una situazione di fatto derivante da azioni illegali.

L’istituto giurisprudenziale della cd. occupazione appropriativa o acquisitiva non può più ritenersi conforme al nostro ordinamento

In mancanza di una legittima procedura espropriativa conclusa con un atto adottato nelle forme di legge, l’irreversibile trasformazione degli immobili non determina il passaggio della proprietà del bene all’Amministrazione Pubblica, posto che l’istituto (giurisprudenziale) della cd. occupazione appropriativa non può più ritenersi conforme al nostro ordinamento.

La pubblica utilità quale condizione per la configurabilità dell'occupazione appropriativa

Per la configurabilità della c.d. occupazione appropriativa, non sono sufficienti l'irreversibile trasformazione del fondo occupato ed il mancato perfezionamento della procedura ablatoria, ma occorre anche che l'opera realizzata sia funzionale ad una destinazione pubblicistica o di pubblica utilità. Tale indirizzo dev'essere ritenuto applicabile anche in materia di edilizia residenziale pubblica.

Irreversibile trasformazione del bene da parte della P.A. e risarcimento del danno

In tema di risarcimento del danno, la lesione del diritto disponibile della proprietà del fondo prospettata in termini di espropriazione sostanziale, presuppone sia l'occupazione del terreno privato che la sua irreversibile trasformazione, la quale ne riveli la destinazione ad opera pubblica.

Occupazione usurpativa del bene e risarcimento danni

L'avvenuta occupazione da parte del comune senza alcun procedimento espropriativo di area privata, esula dalla materia delle espropriazioni per p.u. - siano esse legittime, che illegittime (cd. occupazione acquisitiva) - per rientrare nella categoria dell'apprensione - detenzione senza titolo di un bene altrui, costituente un fatto illecito di diritto comune e sottoposta alle regole del codice civile - ed in particolar modo alle disposizioni degli artt. 2043 e 2058.

L'occupazione appropriativa e l'occupazione usurpativa

La sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità e l'occupazione del fondo in assenza ab initio della dichiarazione medesima configurano fattispecie, che vengono per lo più qualificate rispettivamente come occupazione appropriativa e occupazione usurpativa.

L'occupazione appropriativa o acquisitiva

In caso di procedimenti di espropriazione per pubblica utilità qualificati da un esito patologico, ovvero dalla realizzazione sine titulo dell'opera pubblica per sopravvenuta inefficacia o annullamento degli atti del procedimento, l'acquisto della proprietà dell'opera pubblica così realizzata si è fatta risalire all'istituto di creazione pretoria dell'accessione invertita, elaborata in base ai principi di diritto desumibili per analogia iuris dall'art.938 c.c.

L'opera pubblica illegittima fa parte del patrimonio indisponibile dell'Ente

Sulla base della ricostruzione e limitazione dell'istituto dell'occupazione acquisitiva nonché dei suoi limiti operativi, esulano dal suo ambito applicativo le costruzioni che, pur essendo realizzate dalla p.a., perciò necessariamente per interessi pubblici, sono destinate a restare nell'ambito dei beni patrimoniali disponibili.

L'occupazione divenuta illegittima per scadenza dei termini di legge

L'istituto della c.d. accessione invertita con conseguente diritto al risarcimento del danno per equivalente in conseguenza della perdita della proprietà, va ritenuto operante nel giudizio in corso alla data in cui si è verificato il radicale mutamento di interpretazione da parte del giudice di legittimità, che ha ritenuto l'istituto in contrasto con l'art. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Realizzazione di opere private e applicabilità dell'occupazione acquisitiva

Sulla base della ricostruzione e limitazione dell'istituto dell'occupazione acquisitiva nonché dei suoi limiti operativi, esulano dal suo ambito applicativo le costruzioni che, pur assolvendo a finalità di pubblico interesse, restano di appartenenza privata (nel caso di specie capannoni e gli altri manufatti industriali nell'ambito di zona PEEP).

Acquisto della proprietà a titolo originario da parte della P.A.

Nell'ambito dell'istituto giuridico dell'accessione invertita, l'estinzione del diritto del privato ed il contestuale acquisto a titolo originario del bene da parte della P.A., si verificano soltanto "scaduto il periodo di legittima occupazione, allorquando si sia verificata l'irreversibile trasformazione del bene ovvero questo abbia perduto la sua connotazione originaria e si sia ormai definitivamente inserito nel contesto dell'opera pubblica".

Trasformazione irreversibile del fondo ed acquisto del bene illegittimamente occupato

Il Consiglio di Stato ha dato atto dell'intervenuta espunzione dal nostro ordinamento dell’istituto dell’acquisizione de facto della proprietà in mano pubblica a seguito della realizzazione dell’opera precisando che l’intervenuta realizzazione dell’opera pubblica non fa venir meno l’obbligo di restituire al privato il bene illegittimamente appreso.

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