RESPONSABILIT DELLA P A

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Responsabilità e custodia: definizioni e nozioni

La giurisprudenza ha progressivamente elaborato una nozione di custodia estremamente ampia, tale da superare qualsiasi limite contrattuale e venire intesa, attualmente, come semplice “rapporto qualificato con la cosa”. In particolare si ritiene sussistere un rapporto di custodia tra il soggetto e la cosa ogni qualvolta il primo possa esercitare, per contratto o per stato di fatto, un potere effettivo e non occasionale. La custodia di un bene, quindi, non coincide necessariamente con la proprietà

Ripartizione dell'onere di prova per danni cagionati da custodia

La responsabilità per danni cagionati dalla cosa in custodia si fonda non su una particolare attività del soggetto tenuto alla custodia del bene, quanto piuttosto su una relazione tra soggetto e res. Poiché il limite della responsabilità risiede nell’intervento del caso fortuito, che attiene alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che: l’attore deve provare l’esistenza del rapporto tra causa ed evento lesivo, mentre il convenuto che la causa sia da ascriversi al caso fortuito

Ammissibilità della responsabilità oggettiva per danni causati dalla custodia

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell’ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza rilevare la condotta del custode e l’osservanza di un obbligo di vigilanza. Tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene al profilo causale dell'evento

Casistica in tema di caso fortuito

Per caso fortuito si deve intendere un evento imprevisto, imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso causale tra custodia e danno, di per sé idoneo a imputare i danni cagionati dalla cosa al suo custode, non attinente ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione dello stesso. Come suggerisce la dottrina, il caso fortuito può essere meglio analizzato se sottoposto a una tripartizione concettuale tra: caso fortuito autonomo, incidentale e concorrente

Il concorso colposo del danneggiato

Concetto confinante con il fatto del terzo è quello del “concorso colposo del danneggiato”. Si tratta di ipotesi collegate da un elemento fondamentale: l’intervento, nella concatenazione causale degli eventi, del fatto di un soggetto terzo rispetto al rapporto tra bene e custode. Su come giudicare se il terzo, generante il danno, sia lo stesso soggetto danneggiato non c'è risposta unitaria, perché la condotta del danneggiato va concretamente valutata nella sua eventuale inevitabilità e rilevanza

Responsabilità della P.A. limitata al fatto illecito

La responsabilità oggettiva prevista dall’art. 2051 c.c. è invocabile anche nei confronti della p.a., per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni. Tale responsabilità resta esclusa solo dalla prova, gravante sulla p.a., che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l’uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, integrando così il caso fortuito

La sentenza 159/99 della Corte Costituzionale sulle responsabilità della P.A.

Ritenere non estensibile alla p.a. la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia apparve, a parte rilevante degli operatori del diritto, un ingiustificato privilegio e, quindi, un’ingiustificata disparità di trattamento a svantaggio dei privati cittadini. Effettivamente, già negli anni Ottanta del secolo scorso, era diffuso nella giurisprudenza un orientamento che non limitava la responsabilità della p.a. alla disciplina dell’art. 2043 c.c., ma apriva alla responsabilità oggettiva.

Danni cagionati da cose in custodia: la sentenza della Corte Costituzionale

Dalla mancata applicazione dell’art. 2051 c.c. per i danni cagionati dalle cose sottoposte alla custodia della P.A., deriva chiaramente una disparità di trattamento a svantaggio del cittadino. I criteri di cui agli orientamenti richiamati dalla Consulta nella sentenza n. 156/99 individuano delle regole applicabili unicamente per l’ente pubblico, in ragione della specifica natura del soggetto custode. Occorre analizzare meglio gli orientamenti richiamati dalla sentenza della Corte Costituzionale

Responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c.: la seconda fase

L’art. 2051 c.c. si applica o meno alla p.a. in ragione delle specifiche caratteristiche del bene, dell’uso che la collettività fa di tale bene, delle dimensioni e della collocazione dello stesso. Il discrimen tra l’applicabilità o meno all’ente pubblico non è rinvenibile dunque nelle caratteristiche proprie del custode, ossia del soggetto giuridico tenuto alla custodia del bene, ma sulle caratteristiche della “cosa” oggetto della custodia. Copiosa e rilevante è la giurisprudenza in tal senso.

Responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c.: la terza fase

Secondo un terzo orientamento la PA sarebbe genericamente imputabile senza preventive esclusioni della responsabilità disciplinata in ragione della estensione o dell’utilizzo dei beni attraverso i quali si sia determinato il danno per il terzo; responsabilità condizionata dalla possibilità concreta di controllo e vigilanza. Tale orientamento si caratterizza per il rilievo assunto dal carattere oggettivo della responsabilità, a scapito degli aspetti soggettivi propri del custode e della res

Art. 2051 c.c.e responsabilità della P.A.: una critica alla terza fase

L'orientamento richiamatonella sentenza della Corte Costituzionale n. 159/99, ha alcuni rilevanti meriti, tra cui quello di consentire l’indagine concreta del fatto specifico, senza aprioristiche esclusioni dell’operatività dell’art. 2051 c.c. alla p.a. in ragione delle caratteristiche del bene. Nemmeno tale “arresto giurisprudenziale” è indenne da critiche, come conclude la Corte di Cassazione nella sentenza n. 3651del 20 maggio 2006, basilare per le fortune della terza fase giurisprudenziale

Responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c.: la quarta fase

Il progressivo avvicinamento tra la posizione del privato e quella della pubblica amministrazione, spinge verso un'equiparazione delle responsabilità imputabili ai cittadini ed agli Enti pubblici. In tale ottica, si dovrebbe ritenere applicabile tanto al privato, quanto all’ente pubblico, la norma relativa alla responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia. Queste le premesse teoriche che ispirano la cosiddetta “quarta fase” giurisprudenziale, punto di arrivo dopo un lungo percorso

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