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L’indennizzo e l’art.42 bis t.u.espropriazione

Il legislatore del 42 bis utilizza l’espressione indennizzo per qualificare la pretesa del proprietario colpito dal provvedimento di acquisizione sanante. Tale utilizzazione sembra volere purificare il pregiudizio sofferto dal proprietario, qualificato invece, forse più correttamente, dall’art43 t.u.e. come danno. La modifica terminologica si avverte chiaramente quando si prevede il riconoscimento a titolo risarcitorio dell’interesse al cinque per cento per il periodo di occupazione senza titolo

Prove di dialogo dopo le condanne italiane sull'occupazione acquisitiva

A fronte di uno sviluppo della giurisprudenza della CtEDU faceva da contraltare un atteggiamento di “chiusura” delle Sezioni Unite. L’approccio che queste hanno inteso scegliere per misurarsi con i due dicta si compendiava nell’affermazione che le pronunzie della Corte di Strasburgo, sebbene non vincolanti oltre il caso deciso, sono fonti rilevanti e supporti interpretativi al fine di assicurare una tutela effettiva ai diritti contemplati dalla CEDU dai quali non si può prescindere

Un'interpretazione conforme alla CEDU

La Corte di Cassazione ha espressamente escluso di poter procedere ad un’interpretazione conforme della normativa interna al diritto promanante dalla CEDU, riconoscendo il contrasto della normativa interna con l'art 111 della Cost. per lo straripamento di potere del legislatore rispetto a quello giudiziario. Silente rimaneva, però, il giudice di legittimità sui dubbi circa la compatibilità dell’occupazione acquisitiva con i canoni convenzionali che pure avevano portato alle condanne dell'Italia

La legittimazione dell'occupazione acquisitiva

Il processo di legittimazione dell’occupazione acquisitiva proseguiva, quindi, con delle misure legislative introdotte dalla legge finanziaria del 1995 per limitare l’onere risarcitorio spettante al proprietario attraverso l’integrale equiparazione, ai fini pecuniari, dell’indennizzo espropriativi con il risarcimento del danno. Fu infatti la stessa Corte Costituzionale a giustificare quell'intervento ragionevolmente riduttivo della misura della riparazione dovuta dalla pubblica amministrazione

Occupazione acquisitiva: ragionare per principi

Per lo Stato l’equazione “perdita acquisizione con ristoro integrale” sottesa al fenomeno dell’occupazione acquisitiva era da ritenere la più equa e la più corretta consentendo di non sprecare risorse pubbliche ed anche di salvaguardare il proprietario. A ben considerare, quello sotteso all’occupazione acquisitiva, era un ragionare per princìpi generali dell’ordinamento, scritti e non scritti, ma pur sempre, dicevano i giudici di legittimità, tali da condizionare la proprietà ed il proprietario

Annullamento della dichiarazione di pubblica utilità o assenza della stessa

Con l’annullamento del provvedimento dichiarativo di pubblica utilità il proprietario destinatario del procedimento espropriativo conserva la titolarità del bene, sicché, di converso, la perdurante occupazione dell’immobile da parte della p.a. assume un carattere illecito. Non si deve dimenticare la possibilità per il proprietario del bene di rinunciare alla tutela reale senza perdere, però, il proprio diritto di ottenere il risarcimento del danno di cui all’art. 2043 del codice civile

La competenza all'adozione del provvedimento acquisitivo

Nel nuovo testo di legge non è chiaro quale organo dell'autorità competente per l'acquisizione sia specificamente competente per l'adozione del provvedimento, che evidentemente costituisce una questione prodromica sia all'analisi contenutistica che alla descrizione degli effetti del provvedimento stesso.

La motivazione: ragioni di fatto e di diritto dell'acquisizione coattiva sanante

L'art. 3 della l. 241/1990 richiede in via generale che ogni provvedimento amministrativo sia motivato, opportunamente distinguendo tra «presupposti di fatto e [...] ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione» e mettendo la motivazione in espressa correlazione con «le risultanze dell'istruttoria»

42bis, il dispositivo: liquidazione, acquisizione e contenuti ulteriori

In punto di liquidazione, il provvedimento dovrà anzitutto riprendere le risultanze della fase di stima, alla quale riteniamo di poter rinviare. A questo proposito, però, si segnala che la tecnica normativa utilizzata nella redazione dell'art. 42-bis potrebbe far sorgere alcune difficoltà interpretative, delle quali sembra opportuno dare conto.

Effetti del provvedimento ex art. 42-bis

L'effetto principale del provvedimento ex art. 42-bis è costituito dall'acquisizione del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità. Sul punto, il comma 1 della nuova disposizione si allontana dal comma 1 dell'art. 43 nella parte in cui precisa che l'acquisizione opera «non retroattivamente»

42-bis: la notifica al proprietario

La norma diverge in parte da quanto disponeva l'art. 43, che imponeva la notifica «nelle forme degli atti processuali civili», con una formula coerente con quanto tuttora dispone l'art. 23 per il decreto di esproprio, nella quale la dottrina non riteneva inclusa la notificazione per pubblici proclami. L'eliminazione del vincolo di forma, evidentemente, consente il ricorso ad altri mezzi di comunicazione

42-bis: il pagamento delle somme dovute

Il secondo e più importante adempimento successivo all'adozione del provvedimento, implicitamente ricavabile dalla seconda e dalla terza parte del medesimo comma 4, consiste nel pagamento delle somme quantificate nell'atto acquisitivo. Si ricorderà infatti che quest'ultimo, oltre a liquidare le somme dovute ai sensi del comma 1, ne dispone il pagamento entro il termine di trenta giorni.

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