ILLEGITTIMIT

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Quando si configura l'istituto della c.d. «irreversibile trasformazione del bene»?

Ai fini dell'operatività dell'occupazione c.d. espropriativa, è richiesto il rigoroso accertamento che l'immobile abbia subito una radicale trasformazione nel suo aspetto materiale, in modo da perdere la sua conformazione fisica originaria e da risultare stabilmente ed inscindibilmente incorporato, quale parte indistinta e non autonoma in un bene nuovo e diverso, incompatibile con l'autonoma sopravvivenza del suolo in essa incorporato.

Le omissioni amministrative che annullano il provvedimento espropriativo

La mancata indicazione nell’atto del responsabile del procedimento, così come dei termini e dell’autorità alla quale ricorrere non costituiscono vizi dell’atto stesso, ma semplici irregolarità formali a cui non si riconnette per consolidata giurisprudenza amministrativa alcuna rilevanza giuridica sotto il profilo della legittimità del provvedimento.

La «restitutio in integrum» del fondo a seguito di giudicato (art. 936 Cod. Civ.)

Qualora l’amministrazione non intenda procedere a sanare l’illecito, con gli strumenti consensuali o autoritativi permessi dall’ordinamento, dovrà procedere alla restituzione del bene illegittimamente occupato, secondo le modalità previste all’art. 936 del codice civile.

Limiti della restitutio in integrum: l'irreversibile trasformazione del bene

Nonostante l'irreversibile modificazione delle aree illecitamente occupate, la proprietà delle stesse rimane in capo agli originari titolari e non può esservi luogo per risarcimenti connessi alla "perdita" della proprietà, trattandosi di evento non realizzatosi e non realizzabile, sicché sussistono tutti i presupposti civilistici per ordinarne la restituzione dei terreni in favore dei legittimi proprietari, previa riduzione nel pristino stato.

Limiti alla restitutio in integrum del bene illegittimamente occupato: casistica

La restituzione dei beni occupati sine titulo da parte della P.A. può riguardare solo i beni in possesso dell'Amministrazione con esclusione dei beni nel frattempo ceduti, di cui dovrà essere risarcito il danno sulla base del valore di mercato.

La realizzazione dell'opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato

La realizzazione dell'opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato è in sé un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo di acquisto del bene e, come tale, non idoneo a determinare il trasferimento della proprietà, per cui solo il formale atto di acquisizione dell'amministrazione può essere in grado di limitare il diritto alla restituzione, non potendo rinvenirsi atti estintivi o abdicativi della proprietà, in altri comportamenti, fatti o contegni.

La condanna alla restituzione del bene illegittimamente occupato

Una volta annullata la procedura espropriativa con sentenze passate in giudicato, l'intervenuta indebita cessione a terzi dei terreni non fa affatto venire meno l'obbligo dell'Amministrazione procedente di restituire al privato il bene illegittimamente appreso.

Irrilevante la distinzione tra «occupazione acquisitiva» e «occupazione usurpativa»

Nel nostro ordinamento, non può più ritenersi sussistente l'istituto - di creazione pretoria - della cosiddetta "occupazione appropriativa", sicché, in mancanza di un apposito atto negoziale, la condotta dell'ente pubblico occupante continua a mantenere i connotati di illiceità, in quanto ingiustificatamente lesiva del diritto di proprietà che permane in capo ai privati proprietari, i quali, entro il termine generale dell'usucapione ventennale, possono agire per la restituzione del bene.

La «rimessione in pristino» ovvero l'adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto

In assenza di un provvedimento per l’acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis, d.p.r. 327/2001 o di un contratto di compravendita, il soggetto espropriante è obbligato a restituire i fondi illegittimamente occupati, previa remissione in pristino con distruzione dell’opera realizzata, a semplice richiesta dei proprietari.

Natura giuridica e portata della restitutio in integrum

Per quanto attiene all’obbligazione restitutoria, risulta irrilevante l’eccezione di prescrizione, avuto riguardo all’imprescrittibilità del diritto di proprietà, salva l’ipotesi dell’eventuale maturarsi dell’usucapione.

Il risarcimento del danno da occupazione illecita del fondo

La tutela risarcitoria serve ad assicurare al danneggiato la restituito in integrum del suo patrimonio e quindi a garantire l’eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli dell’attività illecita ascritta al soggetto responsabile, venendo la riparazione delle conseguenze dannose garantita a mezzo del modello di tutela del risarcimento per equivalente.

Risarcimento per occupazione sine titulo: il danno alla proprietà residua

Per i principi generali in materia di risarcimento del danno, in ipotesi in cui, con l'acquisizione di terreno materialmente trasformato in modo irreversibile durante l'occupazione, di determini un'ulteriore perdita per la proprietà connessa all'inutilizzabilità di fatto dei terreni residui, anche il controvalore di questi è da attribuire, come danno emergente conseguente all'illecita condotta.

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