La Decisione Quadro 2002/465/GAI: le Squadre Investigative Comuni

Le SIC (Squadre Investigative Comuni) L’istituto delle Squadre Investigative Comuni (SIC) nasce dalla consapevolezza che i tradizionali strumenti di cooperazione giudiziaria ed investigativa, quali ad esempio la commissione rogatoria internazionale o il reciproco scambio di informazioni tra le forze di polizia nazionali, sono ormai insufficienti e poco efficaci per fronteggiare la nuova dimensione transnazionale del crimine organizzato, capace di operare con facilità su mercati di ampiezza praticamente illimitata, sia territoriale che economica, e di agire sfruttando le possibilità offerte dall’abbattimento delle frontiere e dalle innovazioni tecnologiche [2].

D’altra parte, la creazione di uno spazio europeo di libertà richiede, parallelamente, la realizzazione effettiva di uno spazio europeo della sicurezza e della giustizia e, dunque, rende necessaria una maggiore - e migliore - cooperazione tra le autorità nazionali (giudiziarie, di... _OMISSIS_ ...inistrative), con l’introduzione di strumenti di collaborazione più snelli e flessibili e la progressiva armonizzazione della normativa penale e processuale dei diversi Stati.

Al fine di perseguire tali obiettivi, l’Unione Europea ha operato seguendo un duplice approccio: da un lato creando una molteplicità di Istituzioni comunitarie a ciò espressamente deputate (Europol, OLAF, Eurojust, la Rete Giudiziaria Europea, per citare quelle di maggior rilevanza) e, dall’altro, con l’adozione di atti e convenzioni che enfatizzano l’importanza del contatto diretto tra forze di polizia e magistrati dei diversi Stati membri e sottolineano la necessità del ricorso alle più moderne tecniche investigative e di cooperazione.

In tal senso, l’esperienza della lotta al crimine, organizzato e non, ha dimostrato senza alcun dubbio l’importanza della presenza diretta del personale delle forze dell’ordine dei divers... _OMISSIS_ ...ti nelle attività criminali in occasione di indagini aventi dimensione sovranazionale.

In questa ottica, ed avendo presente questi obiettivi, è stata prevista la possibilità di istituire Squadre Investigative Comuni tra i diversi paesi facenti parte dell’Unione Europea.

Del resto, l’importanza della cooperazione operativa tra le forze di polizia era stata espressamente riconosciuta già dall’art. 30 del Trattato dell’Unione Europea e, successivamente, il Consiglio dell’Unione Europea tenutosi a Tampere nell’Ottobre 1999 [3], ha sottolineato come le Squadre Investigative Comuni devono essere istituite senza ritardo, poiché costituiscono il primo gradino nella lotta al traffico di stupefacenti, il traffico di esseri umani ed il terrorismo.


Le forme ordinarie di cooperazione internazionale: cenni sulla richiesta di commissione rogatoria La commissione rogatoria è l’incarico che u... _OMISSIS_ ...à giudiziaria dà ad un’altra di compiere, nel territorio di competenza di quest’ultima, un atto processuale per le esigenze di un procedimento o di un processo penale in corso dinanzi alla prima. Suole distinguersi fra rogatorie internazionali attive e passive, a secondo dell’angolo di visuale dell’autorità richiedente o richiesta.

Le fonti della disciplina normativa sono molteplici già in relazione ad ogni singola rogatoria, ove norme interne, norme straniere e norme convenzionali, concorrendo, confliggono, si derogano o più spesso s’integrano. L’art.696 del codice di procedura penale stabilisce - per la porzione di disciplina rientrante nell’ordinamento italiano - la prevalenza delle fonti internazionali, pattizie e non, (in particolare della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20.4.1959) ed attribuisce alle norme interne (artt. 723-729 c.p.p.) un valore suppletivo. Tuttavia, nel... _OMISSIS_ ...rme convenzionali - in gran parte protese a circoscrivere gli impegni internazionali dello Stato richiesto – tendono, più che a sostituire (in via d’adattamento) le norme interne, ad integrarle.

I soggetti della richiesta d’assistenza giudiziaria sono gli Stati e, precisamente, i soli soggetti identificabili, ai sensi dell’ordinamento interno dello Stato assistente ed assistito, come autorità competenti ad attivarsi sul piano dei rapporti interstatuali e nel contesto di un procedimento/processo finalizzato all’accertamento di un reato [4].

Con particolare riferimento alle attività analoghe a quelle (di investigazione) proprie delle Squadre Investigative Comuni, vengono in rilievo le rogatorie internazionali all’estero, vale a dire l’incarico che l’autorità giudiziaria dà (Parte richiedente) ad un’altra autorità giudiziaria (Parte richiesta) di compiere, nel territorio di competenza di que... _OMISSIS_ ..., un atto processuale per le esigenze di un procedimento/processo penale in corso dinanzi all’autorità giudiziaria richiedente.

E’ regola di diritto internazionale generale che l’atto probatorio assunto all’estero deve essere espletato nelle forme proprie dello Stato richiesto costituendo tipico esercizio della sovranità del paese richiesto, ove ovviamente sono inapplicabili le regole processuali dello Stato richiedente. Inoltre, ai fini dell’utilizzabilità dell’atto, non basta che questo sia compiuto secondo le regole vigenti nello Stato in cui è stato assunto, ma occorre anche che dette modalità non si pongano in contrasto con le leggi interne, in particolare quelle relative all’ordine pubblico ed all’esercizio inderogabile dei diritti della difesa [5].


Le fonti normative delle Squadre Investigative Comuni Le SIC, legislativamente previste per la prima volta dall’art. 13 della... _OMISSIS_ ... Bruxelles del 29 maggio 2000 ed in seguito ulteriormente disciplinate dalla Decisione Quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 [6], presentano, almeno in teoria, tutte le caratteristiche sopra menzionate di innovazione, miglioramento, flessibilità ed armonizzazione in materia di cooperazione.

L’istituto è stato anche previsto dall’art. XXI dell’Accordo bilaterale italo-svizzero del 10 settembre 1998 in materia di assistenza giudiziaria e dall’art.19 della Convenzione O.N.U. sulla criminalità organizzata transnazionale sottoscritta a Palermo in data 15 dicembre 2000, senza che entrambi tali atti affrontino, tuttavia, il problema della concreta regolamentazione delle forme di costituzione delle Squadre e delle modalità di conduzione delle indagini comuni. Ancora, l’importanza di questo nuovo modello di cooperazione è tale che negli Accordi U.S.A. – U.E. su estradizione e mutua assistenza giudiziaria, adottati dal Consiglio... _OMISSIS_ ...one europea il 6 giugno 2003, è stata prevista una specifica disciplina in ordine alla costituzione e operatività delle squadre investigative comuni, al fine di agevolare le indagini o azioni penali che coinvolgono uno o più Stati membri e gli Stati Uniti d’America [7].

Peraltro, la Decisione Quadro ha un ambito di applicazione più limitato ratione materiae rispetto a quanto previsto nella Convenzione di Bruxelles, facendo specifico riferimento solo alle citate e più gravi forme di criminalità transfrontaliera. Anzi può dirsi che lo scopo della introduzione della Decisione Quadro è stato proprio quello di superare gli ostacoli derivanti dai ritardi nella ratifica della Convenzione di Bruxelles da parte di una pluralità di Stati membri ed anticipare, di fatto, la concreta attuazione del nuovo strumento di cooperazione.

La Decisione Quadro, il cui termine per l’attuazione è scaduto il 1 gennaio 2003, ha cessato di avere effetto in ... _OMISSIS_ ...2005, vale a dire dall’entrata in vigore della Convenzione del 2000 sull’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea [8].