Interessi e rivalutazione con riguardo all'indennità di espropriazione

INTERESSI E RIVALUTAZIONE NELL'ESPROPRIAZIONE - RIVALUTAZIONE E INTERESSI - INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE

La "rivalutazione" dell'indennità è esclusa in radice dal noto carattere di valuta da sempre attribuito dalla giurisprudenza a quel credito.

L'indennità di espropriazione, giudizialmente riconosciuta, ha natura di debito di valuta; nulla è pertanto dovuto a titolo di rivalutazione ed in difetto di prova dell'eventuale maggior danno patito ex art. 1224 cpv. Cod. Civ.

Qualora, in materia di crediti di valuta (quale è quello alla indennità di esproprio), il maggior danno lamentato consista unicamente nella differenza, su base annua, tra il saggio degli interessi legali previsto nel periodo in osservazione ed il tasso di svalutazione monetaria fissato dall'Istat, deve essere riconosciuta la sola rivalutazione per i periodi in cui la relativa percentuale sia superiore al tasso degli interessi legali, mentre nella ipotesi inversa sono dov... _OMISSIS_ ... ultimi.

Le somme attribuite a titolo di conguaglio dovuto sia sul corrispettivo per la cessione e sia sull'indennità di occupazione legittima, costituiscono entrambi debito di valuta e non di valore.

Essendo l'indennità di espropriazione debito di valuta, non deve procedersi alla relativa rivalutazione, e neppure può riconoscersi il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 1224 c.c., qualora nel periodo in considerazione il tasso degli interessi legali sia stato sempre superiore a quello dell'inflazione.

L'indennità di espropriazione è oggetto di un credito di valuta, al quale si applicano il primo ed il secondo comma dell'art. 1224 c.c.: sullo stesso sono dovuti, dal giorno dell'espropriazione, gli interessi legali, di natura compensativa, per il solo fatto che la relativa somma è rimasta a disposizione dell'ente espropriante, a prescindere da una sua colposa responsabilità per il ritardo nel pagament... _OMISSIS_ ...à. L'eventuale rivalutazione di quest'ultima, per contro, presuppone la mora dell'espropriante e, quindi, un suo comportamento colpevole, idoneo a far sorgere l'obbligo di ulteriore risarcimento ai sensi dell'art. 1224, secondo comma cod. civ.

In caso di inadempimento o di ritardato adempimento di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro - assoggettata, in quanto tale, alla disciplina dell'art. 1277 cod. civ. - la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta solo a condizione che il creditore alleghi e dimostri, ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, l'esistenza del maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, non compensato dalla corresponsione degli interessi legali nella misura predeterminata dall'art. 1224 c.c.

Essendo l'indennità di esproprio debito di valuta, gli interessi decorrono dalla data della domanda.

L'indennità di espropriazione e quella di occupazio... _OMISSIS_ ...ia per la parte originariamente fissata nel provvedimento ablatorio, sia per quella ulteriore, eventualmente liquidata nel giudizio di opposizione alla stima, costituiscono debiti di valuta non suscettibili di automatica rivalutazione in relazione al deprezzamento della moneta, il quale può solo giustificare, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., il riconoscimento, in aggiunta agli interessi, del maggior danno causato dalla mora del debitore.

Sull'importo, avente natura di debito di valuta, riconosciuto a titolo di differenza tra l'indennità determinata in via amministrativa e quella liquidata dall'Autorità giudiziaria a seguito del giudizio di opposizione alla stima, gl'interessi sono dovuti in misura legale con decorrenza dalla data in cui, per effetto dell'emissione del decreto di espropriazione, ha avuto luogo l'acquisto della proprietà del fondo da parte dell'espropriante, con la conseguente insorgenza dell'obbligo di corrispondere l'indennità.

Ne... _OMISSIS_ ...dato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2, può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio.

L'indennità di espropriazione è obbligazione di valuta; in ordine agli accessori, vigendo il principio nominalistico per le obbligazioni di valuta,... _OMISSIS_ ...ve corrisponderne l’esatto ammontare, salva la messa in mora. Da tale data e fino al soddisfacimento del relativo credito decorreranno gli interessi moratori. E’, invece, da escludersi ogni rivalutazione, trattandosi di obbligazione di valuta e non di valore.

Sull’indennità dovuta a fronte della perdita del bene e su quella di occupazione, quali debito di valuta, vanno calcolati gli interessi al saggio legale, dal deposito della sentenza all’effettivo soddisfo.

Non appare dovuta la rivalutazione monetaria sull'indennità di espropriazione, trattandosi di un debito di valuta.

I principi in materia di mora debendi dettano una disciplina di carattere generale che non può non applicarsi, senza ingenerare discriminazioni, anche alle indennità espropriative.

La "mora debendi" rilevante ai fini dell'ulteriore danno conseguente alla svalutazione monetaria della maggiore somma riconosciuta a titolo di indennità di... _OMISSIS_ ...configura solo a partire dalla data dell'inizio del giudizio di opposizione alla stima o di determinazione dell'indennità (o del conguaglio), poichè prima di ciascuno di detti procedimenti l'ente espropriante (che sia estraneo al procedimento di determinazione), non ha alcuna facoltà di interferire nelle determinazioni amministrative, siano esse accettate dall'espropriato ovvero impugnate, in quanto completamente estranee alla sua sfera giuridico-economica e attribuite per legge a organi terzi.

Il riconoscimento, ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, dell'ulteriore danno conseguente alla svalutazione monetaria della maggiore somma riconosciuta a titolo di indennità di esproprio presuppone la mora dell'espropriante e, quindi, un suo comportamento colpevole ai sensi degli artt. 1218 e 1176 c.c..

Costituendo l'indennità d'espropriazione debito di valuta e non di valore, soltanto gli interessi legali d'indole compensativa possono farsi decorrere dalla ... _OMISSIS_ ...o ablativo, e non anche la rivalutazione del credito, che, sebbene attribuibile a titolo di maggiore danno ex art. 1224 c.c., comma 2, presuppone anche la mora del debitore e, dunque, potrebbe farsi decorrere soltanto dall'introduzione del giudizio a condizione inoltre che da quell'epoca il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi fosse stato superiore al saggio degli interessi legali.

Il credito relativo all'indennità, per giurisprudenza costante, ha natura di credito di valuta trattandosi di obbligazione pecuniaria tale sin dall'origine e quindi soggetta al principio nominalistico.

Sulle maggiori somme dovute a titolo di indennità di espropriazione e con decorrenza dalla data di esproprio sono dovuti interessi in misura legale nonché, con identica decorrenza, l'ulteriore percentuale annua pari alla differenza tra il rendimento annuo netto dei BOT e il tasso annuo legale di interesse come sopra g... _OMISSIS_ ....

Il prezzo della cessione volontaria d'immobile sottoposto a procedura espropriativa, non diversamente dall'indennità di espropriazione, è debito di valuta, perché oggetto di obbligazione indennitaria, e non risarcitoria, alla quale si applica il principio nominalistico sancito dall'art. 1224 c.c.

Nessuna alternatività può essere posta tra il costo delle opere cc.dd. di urbanizzazione e la rivalutazione dell'indennizzo; la natura ed il rilevo dei costi di cui si dice ha una incidenza assolutamente diversa dalla rivalutazione monetaria che attiene, invece, al solo computo del danno per l'ipotesi di inadempimento dell'obbligo di pagamento dell'indennizzo. La diversità di natura e di scopo non consente, dunque, tra gli stessi una relazione di alternatività. Piuttosto, mentre il costo degli oneri deve essere tenuto presente nel calcolo del valore del bene, la rivalutazione dovrà essere valutata in caso d'inadempimento del pagamento dell'indennizzo.
... _OMISSIS_ ...l'indennità espropriativa non costituisce un debito di valore da rivalutare annualmente ed automaticamente onde adeguarlo al pregiudizio effettivo, ma integra (indennità e non risarcimento e, quindi) debito di valuta, la rivalutazione della sorte è soggetta alle regole imposte dall'art. 1224 c.c. in tema di maggiore danno.

Nonostante l'adozione di un analogo parametro di riferimento (valore venale del bene) le indennità di espropriazione e di occupazione, da una parte, ed risarcimento del danno derivante da occupazione illegittima, dall'altra, conservano la loro ontologica differenza, in quanto ricollegabili la prima ad un'attività legittima dell'Amministrazione, fondata sull'art. 42 Cost. e art. 832 c.c., e la seconda ad una condotta illecita dell'occupante, sanzionata dall'art. 2043 c.c., con la conseguenza che, a differenza dell'obbligazione risarcitoria, l'obbligazione indennitaria ha natura di debito di valuta, sicchè infondatamente si invocano gli access... _OMISSIS_ ...one ed interessi sulle somme annualmente rivalutate- propri dei debiti di valore.

L'indennità di espropriazione, in quanto espressa ab origine in valori monetari, ha natura di debito di valuta, natura che non muta per il fatto che i criteri della sua determinazione vadano riferiti al valore del bene al tempo del provvedimento ablativo, in quanto, una volta che sia stato accertato, il relativo numerarlo costituisce, come si è detto, il ristoro, di cui all'art. 42 Cost. per la perdita del diritto reale, al quale si sostituisce.

La natura di debito di valuta dell'indennità di espropriazione che, a differenza dell'obbligazione risarcitoria, non è soggetta a rivalutazione monetaria automatica, impone al titolare del bene di proporre la domanda di ristoro del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c., allegandone le circostanze necessarie e fornendone la relativa prova.

Dovendo l'indennità essere necessariamente riferita al valore venale del ... _OMISSIS_ ...del provvedimento ablativo, che costituisce la fonte del credito indennitario, la postulata rappresentatività degli atti intervenuti in epoca successiva, in tanto potrebbe costituire un fatto decisivo in quanto fosse accertata la stagnazione del mercato per il relativo periodo.

Il trascorrere del tempo non può ritorcersi in danno agli espropriati, in attesa della definizione del procedimento espropriativo, che deve concludersi con il pagamento del giusto indennizzo "in tempo utile" (art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea), ed è coerente con la giurisprudenza della Corte Edu.

L'indennità di esproprio ha natura di debito di valuta e quindi non è soggetta ad automatica rivalutazione monetaria in correlazione al deprezzamento della moneta, salvo il rimedio di cui all'art. 1224 c.c., comma 2.

Nel caso in cui, in esito ad opposizione alla stima, venga attribuita all'espropriato una maggiore somma, a titolo di indennità... _OMISSIS_ ...il riconoscimento, ex art. 1224 c.c., comma 2, dell'ulteriore danno conseguente alla svalutazione monetaria di tale maggiore importo presuppone la mora dell'espropriante e, quindi, un suo comportamento colpevole ai sensi degli artt. 1218 e 1176 c.c.

Per le indennità di espropriazione per pubblica utilità, sin dalla L. n. 2359 del 1865, si è ritenuto che gli interessi sull'indennità d'esproprio decorrevano dal giorno in cui s'avverava per il privato la perdita del bene.

INTERESSI E RIVALUTAZIONE NELL'ESPROPRIAZIONE - RIVALUTAZIONE E INTERESSI - INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE - CONGUAGLIO

Il conguaglio dovuto sul corrispettivo della cessione volontaria stipulata ai sensi della L. 29 luglio 1980, n. 385, da determinarsi in riferimento al valore che l'immobile ceduto aveva alla data della cessione, condivide la natura indennitaria del corrispettivo originariamente stabilito, risultando, al pari dello stesso, assimilabile all'indenni... _OMISSIS_ ...zione. L'obbligazione relativa a tale conguaglio non costituisce, pertanto, debito di valore ma di valuta, soggetto al principio nominalistico, con la conseguenza che il ritardo nell'adempimento non ne consente l'automatico adeguamento al mutato potere di acquisto della moneta, nè giustifica il riconoscimento del danno da lucro cessante, in assenza della prova del pregiudizio da parte del cred...


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