Stalking condominiale: l'ammonimento del questore

Esiste una strada alternativa alla denuncia che è poco presa in considerazione, eppure consentirebbe in molti casi di ottenere in tempi rapidi la soluzione del problema, soprattutto quando si è restii ad azionare la tutela penale, per paura o sfiducia.

Tale strumento è stato previsto nell’art. 8 del d.l. n. 11 del 2009, [1] introduttivo del reato di atti persecutori, che sul punto recita: «fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza, avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.



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Si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo».

La richiesta di ammonimento [2] consiste, dunque, in un’istanza che la asserita vittima, prima di sporgere querela, può rivolgere all’Autorità di Pubblica Sicurezza unitamente alla rappresentazione dei fatti che la giustificano.

In tale istanza [3] dovrà indicare il tipo di relazione intercorrente con il presunto stalker, i comportamenti da questi posti in essere, le generalità di eventuali testimoni e descrivere in che modo le vessazioni subite abbiano inciso sul proprio stile di vita.

È buona norma riportare esclusivamente i fatti e i comportamenti concretamente posti in essere dal molestatore, evitando di aggiungere considerazioni atte a diffamarlo o attribuirgli reati specifici che non siano poi dimostrabili, per non incorrere a propria volta nel delitto di calunnia.

Il questore cui viene inoltrata la richiesta convoca, di regola, il presunto stalker per ascoltare le sue deduzioni e inaudita altera parte, (ossia in assenza di contraddittorio con la controparte e basandosi sugli elementi forniti dal richiedente o altri eventualmente assunti dagli organi investigativi), se ritiene l’istanza fondata, invia un ammonimento orale al presunto stalker, affinché ponga fine alle sue condotte persecutorie.

Dei vari step viene…



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Inoltre, qualora il decreto di ammonimento non sortisca l’effetto sperato non impedendo l’escalation persecutoria dell’intimato, si attiverà d’ufficio il processo penale, con conseguente aumento della pena in caso di condanna.

Pertanto, una volta presentata la richiesta di ammonimento, se lo stalker persevera nella sua condotta non sarà necessario che la parte si attivi per sporgere la querela, perché il processo si avvierà d’ufficio, semplificando in tal modo l’iter alla vittima. Quest’ultima dovrà solo comunicare i successivi accadimenti alle forze dell’ordine che interverranno ad ogni richiesta d’aiuto per tutelare la sua incolumità. A tale proposito è bene rivolgersi sempre alla medesima forza di polizia cui si è presentata la richiesta di ammonimento, affinché la stessa possa seguire l’evolversi della vicenda.

Il soggetto ammonito, a sua volta, potrà impugnare il provvedimento con ricorso gerarchico al Prefetto o con ricorso giurisdizionale al T.a.r.

La peculiarità di tale procedura risiede nella sommarietà dell’istruttoria, che ne consente una rapida definizione. L’adozione del decreto non richiede, infatti, lo standard probatorio previsto in sede di accertamento della…



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Dalle informazioni ricavabili dalle banche dati delle Questure risulta una sostanziale efficienza di tale strumento. Difatti, solo una bassa percentuale dei soggetti ammoniti è stata successivamente segnalata all’Autorità Giudiziaria.

Se ne può concludere che il ricorso a tale istituto vale fortemente a contrastare e contenere tali fenomeni e prevenire pericolose degenerazioni.

La pena per il reato in questione è, infine, tutt’altro che leggera, potendo arrivare nel massimo a 5 anni di carcere [5]. Pena inasprita dalla citata riforma del 2013 e che consente oggi l’applicazione, tra le altre misure preventive, anche della custodia cautelare.
Le conseguenze penali scaturenti da una condanna per stalking sono, dunque, notevoli e gravose e di per sé stesse dovrebbero rappresentare un efficace deterrente.

L’inasprimento della pena e le altre novità introdotte dalla riforma, prima esaminate, sono piuttosto recenti per stilare già un bilancio sulla loro efficacia nel contrasto del fenomeno.



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Lo stalker agisce, il più delle volte, nella convinzione di muoversi nella sfera della liceità e legalità e con la presunzione di possedere un diritto a molestare la vittima, per un torto subito o per soddisfare un’aspirazione.