La tutela penalistica alle molestie condominiali

Il compimento di atti molesti può, talvolta, costare davvero caro, laddove valga ad integrare talune fattispecie contravvenzionali, come quelle di cui agli artt. 659 c.p. “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” e 674 c.p. “Getto pericoloso di cose”.

Nella prima ipotesi di reato la nozione di “disturbo” può essere integrata da una serie di condotte che a livello civilistico producono le ormai note immissioni rumorose.

La norma fa, infatti, riferimento a schiamazzi o rumori, ad abusi nell’utilizzo di…



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Perché sia possibile integrare il reato ex art. 659 c.p., oltre alla prova del superamento dei limiti della normale tollerabilità, occorre accertare che le emissioni sonore siano percepibili da una cerchia indeterminata di persone, al punto da considerarle lesive della pubblica tranquillità, bene giuridico protetto dalla norma in questione.

Più precisamente, trattandosi di reato di pericolo non occorre avere la prova dell’effettivo disturbo arrecato ad una pluralità di soggetti. È sufficiente che la condotta molesta sia idonea a ledere o mettere in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.

Tale precisazione è importante perché, laddove le lamentele per schiamazzi o rumori insopportabili provengano da una sola famiglia, magari prossima alla sorgente del rumore, è necessario verificare se anche gli altri inquilini dello stabile abbiano avvertito lo stesso fastidio.

Così, ad esempio, non è stato riconosciuto il reato di disturbo delle persone per i rumori lamentati da un condomino e prodotti, anche in tarda serata, dai vicini dell’appartamento soprastante, in quanto non vi è stato alcun riscontro della sussistenza del disturbo per altri inquilini dello stabile e, quindi, le stesse emissioni sonore non sono risultate incidenti sulla tranquillità pubblica. [1]

Si spinge oltre una pronuncia della Corte di Cassazione che ha annullato una condanna del Tribunale di Belluno ad una famiglia denunciata dal condominio per aver provocato rumori eccessivi…



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...reato motivando che «la contravvenzione prevista dall’art. 659 primo comma c.p., contestata agli odierni ricorrenti, persegue la finalità di preservare la quiete e la tranquillità pubblica ed i correlati diritti alle persone all’occupazione ed al riposo; e la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di ritenere che elemento essenziale di detta contravvenzione sia l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone» In questo caso, invece, «non risulta la sussistenza di tale essenziale elemento - scrivono i giudici - essendo emerso dagli atti di causa che gli unici soggetti danneggiati dai rumori molesti causati dagli odierni ricorrenti sono stati i cinque

condomini occupanti la palazzina e che detti rumori sono rimasti circoscritti all’interno di detto stabile senza essersi mai propagati all’esterno». [2]

La contravvenzione in esame, dunque, non sussiste nel caso di specie, ma ciò non toglie che sia configurabile un illecito civile da far valere nelle opportune sedi.

È stato, invece, configurato il reato in questione nella condotta omissiva di due coniugi che non impedivano l’abbaiare, anche nelle ore notturne, dei cani di loro proprietà lasciati nel cortile condominiale.

Benché la denuncia sia stata presentata da un solo condomino, «le testimonianze dibattimentali hanno dimostrato la diffusività delle molestie cagionate dagli imputati ad un intero condominio […] e che il disturbo del riposo delle persone ha rilevanza penale anche se consumato nelle ore pomeridiane» [3].

In un altro episodio veniva condannato il gestore di un centro commerciale, sito a piano terra del plesso condominiale, per i rumori provenienti dai condizionatori del negozio e recanti un disturbo intollerabile agli inquilini dello stabile.

A seguito di accertamenti fonometrici è stato confermato…



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Un’altra ipotesi di reato frequentemente configurata nel contesto condominiale è quella di “Getto pericoloso di cose” ai sensi dell’art. 674 c.p. che si sostanzia in due diverse condotte:


  • Gettare o versare in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato, ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone.


Recentemente la Suprema Corte ha confermato la condanna per tale reato a carico di una condomina, che aveva la curiosa abitudine di utilizzare il balcone della vicina del piano sottostante come pattumiera. Vi gettava rifiuti di vario genere, quali cenere e cicche di sigarette, nonché detersivi corrosivi, quale candeggina.

Tale condotta è stata ritenuta dai giudici di legittimità idonea a causare un danno diretto alla persona, dato che il bene tutelato dalla norma incriminatrice è l’incolumità pubblica.

Non sarebbe, diversamente, configurabile tale specifico reato per quelle condotte atte a danneggiare esclusivamente delle res.

Analogamente non è stato riconosciuto reato nella condotta di scuotimento di tovaglie e tappeti da briciole e polvere, non considerata idonea a causare imbrattamenti e molestie alle persone, secondo la formulazione letterale della norma in questione. [5]

Un simile atteggiamento, senza dubbio irrispettoso, è comunque stigmatizzabile in sede civile attraverso una condanna al risarcimento dei danni materiali e morali prodotti.


  • Nei casi non consentiti dalla legge provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo atti a molestare.


L’espressione “nei casi non consentiti dalla legge” sembrerebbe richiedere la necessità che…



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La Suprema Corte ha, ad esempio, confermato la condanna per il reato in questione a carico del proprietario di un panificio per avere provocato emissioni di vapori e fumo atti ad imbrattare il condominio.

L’imputato aveva fatto ricorso contro la sentenza di merito proprio per l’assenza di prove circa il superamento dei valori fissati dalla legge. Ma i giudici di legittimità hanno ritenuto del tutto logica e corretta la motivazione della sentenza impugnata ed hanno chiarito che «l’agente, a prescindere dal superamento o non dei limiti di emissione, è, comunque, tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare fuoriuscite di gas, di vapori o di fumo atti a imbrattare o molestare le persone».

Inoltre, in merito alla eccepita contraddittorietà della sentenza «laddove assolve l’’imputato dalla violazione di cui all’art. 24, d.P.R. 203/88, con ciò ritenendo implicitamente autorizzata la attività produttiva svolta dal proprietario del panificio, per poi pervenire comunque ad un giudizio di condanna in relazione all’art. 674 c.p., si osserva che…



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In merito all’altra figura di reato di “Molestia o disturbo alle persone” ex art. 660 c.p., di frequente configurata nel contesto condominiale, si rinvia al paragrafo successivo dove la si tratterà in parallelo con la figura dello stalking condominiale, tracciandone puntualmente le dovute differenze.