Una volta chiarita la nozione e disciplina dei beni pubblici alla luce di quanto a tale riguardo è possibile ricavare ad opera della normativa all’uopo prevista nel corpus del nostro codice civile, ed esaminate, inoltre, le problematiche relative ai profili processuali che investono lo stesso provvedimento concessorio, è opportuno dare atto di una nuova ed emergente
nozione di bene pubblico invalsa recentemente nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione [1] emanate al fine di risolvere una importante
quaestio iuris attinente alla natura demaniale o meno delle valli da pesca della laguna di Venezia.
Alla luce della cronaca dei fatti emerge che una società per azioni (trasformatasi nel corso del processo in società a responsabilità limitata) reclama la piena proprietà della predetta valle da pesca, comunemente nota come «Valle Dogà», sulla base di regolari titoli di compravendita risalenti al diciannovesimo secolo e ne deduce l’estraneità al demanio marittimo attesa la loro conformazione morfologica che ne impedisce la libera comunicazione con il mare.
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Chiusosi il giudizio di primo grado con una pronuncia che ha dichiarato la società istante piena proprietaria dei beni in oggetto, la Corte di Appello, in parziale riforma, ha accertato e dichiarato la natura demaniale dei predetti beni vallivi limitatamente agli specchi d’acqua e non anche delle terre emerse poste entro i suoi confini.
Le Sezioni Unite, chiamate a chiarire la natura demaniale o meno dei beni in contestazione, rigettano il ricorso osservando come essi, fatta eccezione per le zone emerse dall’acqua, rechino una «
finalità pubblica – collettivistica».
Inoltre, gli argini costruiti nel s...