Indennità di espropriazione nella finanziaria 2008: conclusioni

uo;individuazione degli interventi di riforma economico –sociale Si è accennato sopra che solo poche sentenze hanno affrontato la questione della individuazione delle espropriazioni effettuate per interventi di riforma economico sociale alle quali si applica la riduzione del 25%.

Lasciando in disparte la sentenza n. 5269/2008 delle Sezioni Unite, della quale si è già riferito sopra, e che riguarda una vicenda del tutto particolare, come è quella della legislazione sul terremoto dell’Irpinia, (peraltro non ritenuta soggetta alla nuova normativa e quindi neppure alla riduzione del 25%), le uniche decisioni della Cassazione di qualche interesse sono intervenute nella materia, assai più rilevante, e sospetta di poter rientrare tra quelle interessate allo sconto, dell’edilizia residenziale pubblica.

Su questa tematica, la Cassazione sembra orientata in senso negativo, ovvero per la liquidazione dell’indennità al va... _OMISSIS_ ...LF|
Tanto si desume, in particolare, dalla sentenza n. 19590/2008 della Sez. I, (Pres. Carnevale, rel. Forte) che (come abbiamo visto sopra) si colloca tra quelle che affermano l’immediata applicabilità della riforma ai giudizi in corso, e che tuttavia, decidendo relativamente ad intervento di edilizia residenziale pubblica ha liquidato direttamente l’indennità, avvalendosi ex art. 384 c.p.c. del potere del giudice di legittimità di definire la controversia nel merito quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto, sulla base del valore venale, senza la riduzione del 25% che pure, se dovuta, avrebbe dovuto essere applicata anche d’ufficio.

In questo caso, quindi, la Cassazione, pur senza motivare espressamente, ha espresso un orientamento inequivoco, e del tutto incompatibile con l’applicazione dello sconto agli interventi di edilizia residenziale pubblica.

Per analoghe ragioni deve ascrivers... _OMISSIS_ ...rientamento anche Cass. Sez. I n. 9245/2008 (Pres. Vitrone, rel. Del Core) relativa a p.e.e.p., che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della nuova normativa (anche qui pur ritenuta applicabile ai giudizi in corso) nella parte in cui prevede la liquidazione del valore venale, laddove se la vicenda fosse stata soggetta a riduzione del 25% la medesima questione avrebbe dovuto ritenersi irrilevante..

Ulteriori indizi nel senso della inapplicabilità della riduzione del 25% ad interventi di edilizia residenziale pubblica si rinvengono in altre sentenze della I Sezione della Cassazione, dove però gli orientamenti che si possono desumere non risultano imprescindibili al fine di giustificare le decisioni assunte nei casi concreti [1].

L’orientamento in esame può quindi definirsi emergente, ma non ancora ben consolidato; in ogni caso, sino ad oggi, nessuna decisione della Cassazione ha espresso u... _OMISSIS_ ...opposto, nel senso dell’applicazione della riduzione del 25% all’edilizia residenziale pubblica, e a dire il vero neppure con riferimento ad altre materie, fatto salvo quanto si è già detto sopra per la fattispecie particolare di cui alla l. n. 219/1981 sulla quale si è espressa in un senso la sentenza n. 5269/2008 delle Sezioni Unite, ed in senso diametralmente opposto la successiva sentenza n. 18844/2008 della I Sezione.

Si è anticipato sopra, peraltro, che in senso favorevole all’applicazione alla riduzione si è espressa una sentenza (per quanto consta isolata) della Corte di Appello di Roma, e precisamente la n. 2765/2008, che è già stata pubblicata su Esproprionline, e che ha già ricevuto cenni critici, sempre nella stessa sede, da P.Loro [2].

Secondo la Corte romana, in particolare, la riduzione del 25% sarebbe dovuta « ...rivestendo la procedura ablativa una funzione di riforma economico- sociale in quanto r... _OMISSIS_ ...alizzazione del piano di zona per l'edilizia pubblica residenziale finanziata con contributi dello Stato in favore delle già costituite cooperative.

Per giungere ad una definizione della natura di una siffatta funzione di riforma economico-sociale deve tenersi presente, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità (Cass. 11742/06) e della Corte Cost. (153/95), come per “norme di riforma economico-sociale” debbano intendersi quelle caratterizzate dalla incisiva innovatività del contenuto normativo, tenuto conto anche, delle finalità perseguite dal legislatore in ordine ad un fenomeno vasto di primaria importanza nazionale, dall'attinenza della disciplina dettata a un problema di grande rilevanza per la definizione del rapporto di proprietà privata e potere pubblico e, quindi, per la vita economica e sociale della comunità intera e, infine dalla connotazione delle norme considerate come principi che esigono un'attuazione uniforme su tutto il ... _OMISSIS_ ...onale.

Atteso che le norme in materia di edilizia pubblica presentano i suddetti requisiti, non potendosi dubitare della vastità e della rilevanza di tutte le problematiche connesse con la “casa” e, quindi, con il reperimento di quelle risorse e di quei beni idonei a sopperire alla nota emergenza abitativa e ad assicurare una dignitosa esistenza per il cittadino, senza distinzione di zona geografica, ne deriva la giuridica conseguenza della piena inquadrabilità di detta materia nell'ambito della “riforma economico-sociale”. »

Ora, questo iter argomentativo ci sembra viziato da due errori: il primo è quello di avere completamente obliterato l’esigenza di interpretare la riforma in conformità alla giurisprudenza CEDU, la quale ha considerato ormai numerose vicende di espropri per edilizia residenziale pubblica, sempre escludendo che si trattasse di interventi di riforma economico sociale, e quindi proce... _OMISSIS_ ...rare il danno in misura pari al valore venale dell’indennità non corrisposta (v. le decisioni emesse nei casi Scordino, Stornaiuolo, Mason ed ancora la più recente Gigli c.Italia del 1 aprile 2008); il secondo, strettamente connesso al primo è quello di avere utilizzato, come si desume dai precedenti giurisprudenziali citati nella motivazione, una diversa elaborazione già presente nel nostro ordinamento, intesa ad identificare le fondamentali norme statali “di riforma economico-sociale” idonee, in quanto tali, a vincolare il legislatore delle regioni a statuto speciale.

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, tale elaborazione essendo rivolta al riparto di competenze tra poteri costituzionali, non è conferente al fine di intendere la riforma che stiamo esaminando, la quale mira a risolvere un conflitto di interessi “verticale”tra proprietà privata e finanza pubblica [3].

In definitiva, pertanto, ri... _OMISSIS_ ...squo;orientamento, seppure allo stato non pienamente sviluppato, della Cassazione, che abbiamo visto inteso ad escludere l’applicazione della riduzione del 25% agli interventi di edilizia residenziale pubblica, sia quello maggiormente condivisibile, per l’essenziale ragione che esso è sicuramente il più conforme alla giurisprudenza CEDU che ha ispirato la riforma in esame, come del resto rilevato dalla buona parte dei commenti sinora apparsi in dottrina [4] .

Resta ancora da aggiungere, in punto di individuazione delle espropriazioni soggette alla riduzione del 25%, che alcune sentenza di merito, già pubblicate su Esproprionline ne hanno escluso l’applicazione in fattispecie a dire il vero piuttosto scontate (v. in particolare App. Cosenza, 18 marzo 2008, in tema di opere di urbanizzazione, e App. Catanzaro, 19 maggio 2008, relativa ad un centro sportivo polifunzionale); mentre in senso opposto di registra una sentenza della Corte di A... _OMISSIS_ ...i in data 17 marzo 2008, relativa ad una modesta realizzazione di area per insediamenti produttivi, la quale afferma che la riduzione va applicata “ in considerazione della natura del procedimento espropriativo, volto alla trasformazione delle aree da suoli agricoli a suoli tipicamente destinati ad insediamenti produttivi ed industriali”.

Ora, che la espropriazione delle aree edificabili si risolva quasi sempre nella trasformazione di terreni coltivati per qualche ragione di utilità pubblica, è difficile dubitarlo: ma da qui a dire che si sia di fronte ad una riforma economico sociale in casi come quello trattato dai giudici napoletani corre davvero troppa strada, sicché non si possono non condividere le critiche già espresse su questa rivista da V. Favaretto [5].

Da parte nostra del resto, abbiamo già avuto modo di escludere che gli espropri intesi alla realizzazione di attività produttive, ed in particolare i piani per gli ... _OMISSIS_ ...oduttivi (P.I.P) possano rivestire la qualità di “riforma economico –sociale”ai fini della riduzione dell’indennità di esproprio [6].

La nostra convinzione si è formata, e si fonda tuttora (oltre che sulla già rilevata eccezionalità delle espropriazioni soggette a sconto per come evidenziata dalla giurisprudenza CEDU), sul rilievo che nella prassi, si tratta spesso di operazioni isolate a livello locale, e comunque, per restare sul filo di quanto rileva la sentenza n. 348/2007 della Consulta, non si tratta di interventi diretti alla tutela di diritti fondamentali per i quali sia possibile predicare il sacrificio del diritto di proprietà in termini di pagamento di un indennizzo deteriore.

A ciò si aggiunge che l’attribuzione alle imprese assegnatarie di lotti ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato, in passato tipica dei P.I.P. suscita gravi perplessità sulla compatibilità dello strumento in... _OMISSIS_ ... disciplina comunitaria degli aiuti di Stato; mentre un’elementare esigenza di coerenza dell’ordinamento impedisce di qualificare come riforma economico sociale atta ad arrecare un pregiudizio agli espropriati l’intervento che arricchisce, forse indebitamente, altri privati non bisognosi; infine, va tenuto presente che anche la CEDU ha recentemente escluso, in relazione ad un esproprio relativo alla realizzazione di un polo di attività imprenditoriale nel Comune di Parma, che potesse trattarsi di un intervento di riforma economico sociale sottratto al principio per il quale l’indennizzo espropriativo si conforma al valore venale [7].

La maggiorazione del 10% Sulla questione della maggiorazione del 10%, come accennato al par. 1, le sentenze che risultano averla trattata sono solo due. Si tratta della già citata n.19590/2008 della I Sezione Civile (Pres. Carnevale, rel. Forte) ove si legge che l’indennità liquidata al valo... _OMISSIS_ ...quo; da aumentare del 10%, tenuto conto che l'indennità provvisoria offerta, in un primo tempo di L.1.144.000, e in seguito di L. 44.054.750, attualizzata alla data del decreto di esproprio del 20 febbraio 1984, è comunque inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva in questa sede » e della parimenti citata sentenza N.2765 /2008 della Corte di Appello di Roma, dove si afferma che « ..la correlativa domanda spiegata dalla attrice, pure in comparsa conclusionale, al fine di ottenere la maggiorazione del 10% prevista dall'art. 89 n. 2 della citata L. 244/07, non può viceversa trovare accoglimento poiché la sua applicazione può avvenire solamente in relazione alla stima provvisoria e non a quella che, nel caso di specie, viene liquidata in via definitiva dalla Corte sulla base dell'accertato valore venale dei terreni ».

Ora, per quanto riguarda la seconda decisione, ci pare che si tratti di un vero e proprio abbaglio... _OMISSIS_ ... maggiorazione del 10%, al pari della pregressa (ed oggi scomparsa) riduzione del 40% prevista da ultimo nel testo originario dell’art. 37 T.U. n. 327/2001, costituisce uno strumento deflattivo del contenzioso, la cui applicazione non può che avvenire in sede giudiziale, a danno di chi non si sia conformato alla prescrizione legislativa, che attualmente intende punire il soggetto pubblico che, offrendo un indennità provvisoria inferiore agli 8/10 del valore corretto, fomenti colpevolmente l’aggravamento del contenzioso.

Proprio per queste ragioni, però, e senza che ciò possa risultare paradossale, ci pare criticabile anche l’opposto orientamento espresso dalla sentenza n. 19590/2008 della Cassazione. Infatti, come risulta dal passo di motivazione riportato sopra, la vicenda ivi decisa risale al 1984, epoca nella quale l’onere di cui sopra non era ancora stato previsto, sicché applicando retroattivamente la norma a questi casi... _OMISSIS_ ...a P.A. in termini che non sembrano chiaramente giustificabili, laddove per chi ritenga che la riforma non sia applicabile ai giudizi in corso questo inconveniente non si produce.

L’applicazione della maggiorazione del 10% solo ai procedimenti espropriativi già in corso alla data della riforma consentirebbe quindi di ridurre i dubbi, manifestati da una parte della dottrina [8], che per questa parte si determini una illegittima sovracompensazione, ed in rela...


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Autore

Barilà, Enzo

Avvocato