Risarcimento del danno da occupazione illegittima: Scordino e Pasculli contro Italia

Corte dir.uomo 6 marzo 2007: Scordino (3) c.Italia Anche per le sentenze Scordino e Pasculli del maggio 2007, che non avevano affrontato i temi della quantificazione dell’equo soddisfacimento delle pretese dei proprietari coinvolti, si è giunti, inesorabilmente, alle decisioni ex art.41 CEDU.

Occorre, dapprima esaminare la pronunzia in tema di quantificazione dell’equa soddisfazione resa all’esito della sentenza Scordino c.Italia (3) già ricordata nel paragrafo precedente, con la quale la Corte dei diritti umani aveva riconosciuto la violazione dell’art.1 Prot.n.1 alla CEDU a carico dell’Italia accogliendo il ricorso promosso da alcuni proprietari i quali, colpiti da una condotta di irreversibile trasformazione di alcune aree, si erano vis... _OMISSIS_ ...rsquo;art.5 bis della legge n.359/1992- ritenuto applicabile alla fattispecie e capace, come è noto, di ridurre in maniera drastica il risarcimento del danno spettante per i casi di c.d. occupazione acquisitiva-.

La sentenza resa il 6 marzo 2007 nella causa Scordino.c.Italia “3” [1] (ric.43662/98) può sintetizzarsi nei seguenti punti focali:a) natura strutturale della violazione riferibile all’Italia per avere perpetuato il sistema dell’espropriazione indiretta;b) obblighi dello Stato di adottare misure individuali e generali per elidere gli effetti della violazione strutturale ed individuazione concreta degli strumenti suggeriti all’Italia; c) conseguenze patrimoniali della violazione reiterata del diritto di proprietà e riconoscibilità di un... _OMISSIS_ ...squo;an, contiene una condanna ancora una volta esemplare a carico dell’Italia, avendo riconosciuto un danno materiale pari ad euro 3.300.000,00 euro - per un area estesa meno di 4000 mq - al quale sono stati aggiunti euro 40.000,00 per danni morali e spese varie.

Il punto più qualificante delle misure consigliate dalla Corte per eliminare future condanne è certamente rappresentato dall’invito all’Italia a che essa faccia di tutto, nei casi di occupazione alla quale non è seguita l’adozione del decreto di espropriazione, per eliminare gli ostacoli che impediscono sistematicamente la restituzione dell’area al privato.

Il principio della restituito in integrum per le ipotesi di riconosciuta violazione di un diritto garantito dal... _OMISSIS_ ...assazione che, come è noto, continuando a ritenere la piena legittimità dell’istituto dell’occupazione acquisitiva con le regole costituzionali, si è limitata- peraltro confrontandosi con un motivo di ricorso volto a contestare in via esclusiva il solo quantum e non l’istituto in sé dell’occupazione acquisitiva- con la nota ordinanza n.11887/2006, a sollevare questione di costituzionalità della norma sull’ammontare del risarcimento spettante al proprietario, ma non certo a porre in discussione la “bontà” delle coordinate di fondo dell’istituto dell’occupazione acquisitiva- tra le quali, come è noto, campeggia l’effetto estintivo-acquisitivo in ragione della pregressa sussistenza della dichiarazione di pubblica utilità-.
|... _OMISSIS_ ...ottato un comportamento volto esclusivamente a prendere atto della situazione illegale che si stava perpetuando a carico del proprietario ed a certificare il passaggio della proprietà dal dominus all’occupante abusivo, per di più garantendo un ristoro del danno ben inferiore alla riparazione integrale del pregiudizio subito.

Ed ancor più grave è poi il rimprovero alle Corti interne di avere esse stesse contribuito a perpetuare una situazione di illegalità, in tal modo venendo meno all’obbligo di regolarizzare la situazione denunziata dal proprietario.

Ora, il richiamo della Corte europea ai principi che erano già stati espressi nella sentenza sull’an del 17 maggio 2005 approfondisce lo iato fra giudice sovranazionale e giurisdizioni inter... _OMISSIS_ ...do piena in caso di aggressione illecita della proprietà.

Preme per ora sottolineare come, secondo la Corte dei diritti dell’uomo, solo l’accertamento “in concreto” di un ostacolo che renda impossibile la restituzione può giustificare la surrogazione del diritto dominicale con l’integrale risarcimento del danno pari al valore venale del bene.

Si è in presenza, allora, di un’affermazione assolutamente incompatibile con quanto fin qui ritenuto dalla Corte di Cassazione che, in tema di occupazione acquisitiva, ha fatto derivare l’acquisto della proprietà come conseguenza dell’irreversibile trasformazione del suolo-.

Per di più, la posizione del giudice di Strasburgo che si esamina produce effetti d... _OMISSIS_ ...ura o dal pagamento sostitutivo.

Va detto che i principi professati dalla Corte non sembrerebbero, a prima vista, albergare nell’ordinamento interno, ove, invece, si ritiene che l’obbligo della restitutio in integrum si attua secondo il giudice di legittimità imponendo all’autore del danno di rimettere il patrimonio del danneggiato nello stato in cui si sarebbe venuto a trovare qualora il fatto colposo non si fosse verificato. Il che parrebbe non implicare il diritto alla restituzione di quanto edificato sul suolo dall’occupante.

E tuttavia, il discorso si complica notevolmente se ci si pone nell’ottica della Corte che, appunto, considera la posizione del proprietario aggredito per effetto della realizzazione sul fondo di un e... _OMISSIS_ ...erno- col diritto del proprietario a trattenere tutto quanto è costruito sul fondo da un terzo con materiali propri -art.936 c.c.- salvo a dover far fronte al pagamento del valore dei materiali e del prezzo della mano d’opera(o in alternativa dell’aumento del valore recato al fondo).

Ma la Corte europea non sembra essersi tanto interessata di questo ulteriore problema, invece (pre)occupandosi di offrire al proprietario la piena reintegrazione della proprietà –con tutto quello che su essa è stato edificato-.

La quantificazione del danno Passando agli aspetti risarcitori correlati alla decisione del marzo 2007, proprio perché il Governo italiano aveva specificamente contestato i criteri risarcitori utilizzati nelle due sentenze dell’o... _OMISSIS_ ...alle richieste dei danneggiati che, sulla base di una perizia di parte redatta da tre esperti, avevano quantificato le richieste ex art. 41 nella complessiva somma di poco meno di otto milioni di euro, essa comprendendo il valore venale dell’area al momento della liquidazione - 1.329.840 euro - il valore del costo di costruzione detratto da una percentuale a titolo di coefficiente di vetustà - 2.476.067 euro - ed il pregiudizio per il mancato godimento dell’immobile considerato nel suo complesso - 4.179.653,50 euro-.

Nell’esplicitare i criteri seguiti per la quantificazione del danno, i proprietari facevano espresso riferimento alle soluzioni espresse dalla Corte di Strasburgo nelle precedenti occasioni di liquidazione del pregiudizio in favore di proprieta... _OMISSIS_ ...uridico, le precedenti valutazioni espresse dal giudice europeo, contestando specificamente i risultati cui erano pervenute le sentenze Papamichalopoulos- definito come un précédent erroné-, Carbonara e Ventura e Belvedere Alberghiera.

Sottolineava, in particolare, il Governo che il riconoscimento del diritto alla restituzione non del solo fondo, ma anche della costruzione realizzata dall’occupante abusivo – come affermato nel caso Papamichalopoulos - avrebbe determinato un ingiustificato arricchimento in favore del proprietario - pari al valore dell’investimento eseguito dall’amministrazione per realizzare l’opera - che avrebbe acquisito gratuitamente tale rilevante vantaggio patrimoniale.

Quanto al caso Belvedere Alberghiera ... _OMISSIS_ ...bbe semmai dovuto attribuire un indennizzo per la perdita di valore del terreno in dipendenza della costruzione della strada. Nemmeno la liquidazione operata dalla Corte nel caso Carbonara e Ventura del dicembre 2003 poteva dirsi condivisibile ove si era attribuito a titolo di indennizzo il valore pari al costo di costruzione del bene realizzato dall’occupante abusivo.

Da qui l’invito del Governo ad abbandonare una giurisprudenza ritenuta incohérente, dovendo piuttosto la Corte orientarsi a liquidare un indennizzo pari al valore di mercato del terreno all’epoca della trasformazione al quale aggiungere il tasso di inflazione e gli interessi legali, tanto imponendosi per effetto della decisione della giurisdizione nazionale che aveva l’effetto di regol... _OMISSIS_ ...pri beni [3].

In realtà, quei criteri liquidatori sperimentati dalle sezioni singole della Corte europea avevano già trovato piena ed autentica conferma nella sentenza Scordino c.Italia del 29 marzo 2006 resa dalla “Grande Camera” della stessa Corte.

In quell’occasione, infatti, il giudice europeo, chiamato dal Governo a valutare la correttezza della sentenza 29 luglio 2004 sull’art.5 bis, aveva espressamente richiamato le liquidazioni indicate nei tre casi indicati dalla difesa erariale, proprio per sottolineare che le conseguenze finanziarie di un’appropriazione lecita non possono essere assimilate ad uno spossessamento illecito [4]. Così dicendo, la Grande Camera della Corte aveva già legittimato le conclusioni cui... _OMISSIS_ ...ella Corte rispetto al “caso Italia”, anche in ragione della reiterata violazione dei diritti umani attribuita al nostro Paese ed alla mancata attuazione di misure concrete idonee a deflazionare il contenzioso innanzi alla Corte europea.

Passando, ad ogni modo, alle valutazioni espresse in punto di liquidazione, la Corte ha buon gioco nell’osservare che l’argomentazione difensiva indirizzata a sostenere la natura lecita dell’acquisto del terreno da parte dell’amministrazione occupante si scontrava con la radicata giurisprudenza europea che, reiteratamente, ha ritenuto la natura illegale dell’occupazione acquisitiva.

E per far ciò il giudice di Strasburgo si è richiamato proprio alle considerazioni espresse nei punti 9... _OMISSIS_ ... un diritto umano, proprio per l’atteggiamento tenuto nei loro confronti delle autorità giurisdizionali nazionali.

Ed è proprio tale premessa a costituire la spiegazione migliore dei risultati ai quale giunge la Corte in punto di liquidazione.

La riconosciuta violazione del principio di legalità che presidia l’art.1 Prot.n.1 alla CEDU consente così alla Corte di ritenere che il riconoscimento dell’indennizzo in caso di violazione del diritto di proprietà non può giustificare una liquidazione notevolmente inferiore al valore del terreno in assenza di ragioni di utilità pubblica. E tale affermazione si completa con la ben più pregnante considerazione per cui nei casi di espropriazione indiretta l’indennizzo deve riflettere ... _OMISSIS_ ...a violazione dell’art.1 prot.n.1 CEDU a ripercuotersi sui criteri da impiegare per la determinazione della riparazione dovuta al proprietario, per nulla assimilabili a quelli da utilizzare per i casi di espropriazione “lecita”.

In questa prospettiva, il richiamo ad un risalente precedente della Corte permanente di giustizia Internazionale del 1928 [6] consente alla Corte di palesare in maniera chiara la necessità che la riparazione copra in modo integrale ogni possibile ripercussione negativa prodotta dall’atto illecito.

Pertanto, il richiamo al concetto di restitutio in integrum o, in alternativa al valore equivalente alla restituzione, appare al giudice europeo conseguenza ovvia della natura illecita della condotta.

S... _OMISSIS_ ...il caso Papamichalopoulos c.Grecia ove, decidendo una violazione correlata ad un esproprio irregolare protrattosi per oltre 25 anni, era stato riconosciuto al proprietario il valore attuale del bene maggiorato del plus valore prodotto dalla realizzazione degli edifici.

In altri termini, alla corte europea sembra ovvio che se non si attua la restituzione – che pure comprende ciò che si è realizzato sul bene- deve seguire un indennizzo che non può prescindere dal valore aggiunto acquisito dal fondo per effetto della realizzazione di manufatto al di sopra di esso da parte dell’occupante abusivo. Pregiudizio che va considerato muovendo dal costo di costruzione del manufatto, potendo tale criterio liquidatorio compensare tutti i pregiudizi sofferti dal proprietar... _OMISSIS_ ...o state effettuate le liquidazioni nei due “casi italiani” dell’ottobre e del Dicembre 2003, il giudice di Strasburgo ha così riconosciuto un importo pari al valore attuale del terreno - posto a pochi chilometri dal centro di Reggio Calabria in una zona in cui l’indice di fabbricabilità variava da mc.1,75 per mq. a 3,15 mc per mq - (1.329.840,00 euro), decurtandolo delle somme ottenute sulla base della liquidazione effettuata dal giudice italiano ed aumentando per la rivalutazione (436.000,00 euro). A tale importo è stato aggiunto il plusvalore apportato dalla costruzione dell’edificio che è stato liquidato, in assenza di una perizia di parte del governo e di contestazioni specifiche sulla quantificazione operata dai danneggiati – è stata equitati... _OMISSIS_ ...uro per il solo valore aggiunto prodotto dalla costruzione del bene e per il mancato godimento del bene. E non è difficile comprendere che tale “abbattimento”, operato attraverso il richiamo al potere equitativo riservato al giudicante dall’art.41 CEDU, lascia aperta ogni valutazione in ordine all’eventuale considerazione, operata dalla corte, dell’arricchimento che il proprietario verrebbe a godere per effetto del mancato pagamento dei materiali e della mano d’opera utilizzati per l’edificazione del manufatto. Questione che abbiamo sopra evidenziato.

Un capitolo a parte merita, ancora una volta, la liquidazione del danno morale, reclamato nella misura di euro 25.000,00 da ciascuno dei proprietari ed invece liquidato in euro 10.000,... _OMISSIS_ ...et de frustration prodotto per effetto dello spossessamento illegale dei beni subito.

Si è infine aggiunto, ancora una volta, la precisazione che gli importi liquidati devono intendersi franchi dal pagamento di ogni imposta- tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes -. Ciò che determina un ulteriore vantaggio per i proprietari che non dovranno pagare il tributo invece previsto a livello nazionale di cui già si è detto ricordando le decisioni dell’ottobre e del dicembre 2003.

La sentenza Pasculli c.Italia(Corte dir.uomo 4 dicembre 2007). Le ragioni (ed il senso) dell’ulteriore condanna italiana in materia di occupazione acquisitiva. È giunta, come sopra anticipato, a compimento anche un’altr... _OMISSIS_ ... uomo 4 dicembre 2007 Pasculli c.Italia ha liquidato ai proprietari la somma di euro 800.000,00 a titolo di danno materiale, pure riconoscendo euro 10.000, per danno morale.

Si ricorderà che Corte dir. uomo 17 maggio 2005 non veniva affatto condivisa dal Governo italiano che chiedeva di demandare la vicenda alla Grande Camera, ottenendo però da questa un diniego sicché la de...

Autore

Conti, Roberto

Magistrato della Corte di Cassazione