L'art.37 D.P.R.327/2001sulla determinazione dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili

uo;art. 37 bis del disegno di legge finanziaria 2008 Con l’art. 37-bis (ironia della sorte) del disegno di legge finanziaria 2008, vengono introdotte nuove disposizioni nel T.U. Espropri, a seguito delle note sentenze nn. 348 e 349 della Corte Costituzionale.

In particolare i commi 1 e 2 dell’art. 37 del T.U. (dichiarati incostituzionali dalla sentenza n. 348/07) sono sostituiti dalle seguenti disposizioni: “1. L’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale. Quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economica-sociale, l’indennità è ridotta del 25 per cento.

2. Nei casi in cui è stato concluso l’accordo di cessione, o quando questo non è stato concluso per fatto non imputabile all’espropriato ovvero perché a questi è stata offerta una indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli ott... _OMISSIS_ ...lla determinata in via definitiva, l’indennità è aumentata del dieci per cento”.

Deve segnalarsi, in primo luogo, la distinzione tra diverse fattispecie d’esproprio cui commisurare diversi criteri indennitari a seconda che ci si trovi in presenza di singoli espropri, altrimenti identificabili come “espropri isolati”, oppure di una procedura “finalizzata ad attuare interventi di riforma economica-sociale”.

Tale distinzione è in linea con quanto delineato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che all’espropriazione “isolata” aveva contrapposto quella mirante a conseguire “obiettivi legittimi di pubblica utilità come quelli perseguiti da misure di riforma economica o di giustizia sociale”(così i punti 96 e 97 della sentenza 29 marzo 2006 Scordino c/Italia richiamati quali “principi generali”) [1].

Gli espropri “isolati... _OMISSIS_ ...aso si è ritenuto, con riferimento cioè agli espropri c.d. isolati (quelli volti, come si esprime la Corte Costituzionale, a “finalità limitate”), di dovere commisurare l’indennizzo espropriativo al valore venale (ovvero il valore di mercato, in una certa prospettiva che non sempre, però, come è noto agli operatori, coincide con il primo).

Quest’ultima scelta, ad avviso di chi scrive, appariva obbligata, non tanto alla luce dell’articolo 42 Cost. (poiché, in effetti, i giudici costituzionali hanno escluso per il legislatore l’obbligo di commisurare integralmente l’indennità al valore di mercato del bene ablato) quanto alla luce del principio contenuto nella pronuncia 29 marzo 2006 della Corte Europea, Scordino c/Italia (punto 96 in precedenza riportato nella nota 1).

La soluzione individuata, contrariamente a quanto suggerito, peraltro con lodevole acume, dai primi commentatori, non sembra porsi in c... _OMISSIS_ ... direttive ad esso rivolte dal Parlamento. Infatti, la Risoluzione della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati ha affermato: “alla luce delle richiamate pronunce, si può constatare che sia la giurisprudenza della Corte costituzionale sia quella della Corte EDU concordano nel ritenere sia che il punto di riferimento per determinare l'indennità di espropriazione debba essere il valore di mercato (o venale) del bene ablato, e ... sia la non coincidenza necessaria tra valore di mercato e indennità espropriativa, alla luce del sacrificio che può essere imposto ai proprietari di aree edificabili in vista del raggiungimento di fini di pubblica utilità”.

E’ bensì vero che occorra, tuttavia, evitare il pericolo di vedere bloccati numerosi interventi pubblici al punto che la stessa Commissione Ambiente della Camera sottolinea che “è, dunque, evidente che la stessa giurisprudenza riconosce l'esigenza, avvertita anche a livello ... _OMISSIS_ ...di non impedire, di fatto, agli enti locali di esercitare la potestà espropriativa e di non porre tali enti in condizioni di vera e propria emergenza economico-finanziaria per la corresponsione della relativa indennità”.

Ma la contraddizione tra ciò che dicono la Commissione Parlamentare e la Corte Costituzionale e ciò che si trae dal “principio” della Corte Europea (punto 96 della sentenza 29 marzo 2006) che opera quale interprete della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo sarebbe stata evidente in caso di abbandono, per espropriazioni “isolate”, della “integrale riparazione”.

Gli espropri “funzionalizzati” In altri termini, a ben comprendere la portata dell’art. 117 Cost. nella lettura datane dalla sentenza 348, le norme della CEDU quali integrano i parametri costituzionali ed essendo di rango sub-costituzionale devono essere conformi alla Costituzione.

... _OMISSIS_ ... predetta, i giudici costituzionali hanno operato tale vaglio positivo di costituzionalità in relazione a taluni principi della CEDU espressamente definiti “generali” e tra i quali rientra quello riportato al punto 96 della sentenza del 29 marzo 2006. E’ lecito così affermare che l’integrazione del parametro costituzionale dell’articolo 42 della nostra Costituzione in tema di indennizzo (ritenuta perciò conforme alla carta costituzionale) non poteva non essere, in caso di espropriazione «isolata», che quella del valore venale (……. “solo una integrale riparazione può essere considerata in rapporto ragionevole con il valore del bene”: cfr. nota 1).

Invero, più problematica ma non contraddittoria potrebbe apparire la scelta, operata dal Governo, allorché una diminuzione del 25% (rispetto al valore di mercato) viene prevista nei casi di espropri “finalizzati ad attuare interventi ... _OMISSIS_ ...omico-sociale” (comma 1, ultimo inciso, del nuovo art. 37).

La formulazione legislativa derivante, pur con diversa e sintetica terminologia, dalla pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, formalizza il distacco fra indennità di esproprio e valore venale nei casi di espropriazione per fini attinenti – come si esprime la sentenza in questione – “la tutela effettiva di diritti fondamentali previsti dalla Costituzione (salute, istruzione, ecc.).

Questa sottolineatura del giudice costituzionale unitamente alla finalità di giustizia sociale che, stando ai pronunciamenti soprariferiti, dovrebbe essere perseguita, induce a ritenere che anche gli enti locali che tutelano anche tali diritti potrebbero giovarsi, ove del caso, del criterio indennitario ridotto, atteso altresì il richiamo contenuto nella sentenza 348/2007 ai “piani di esproprio volti a rendere possibili interventi programmati&hellip... _OMISSIS_ ...ro ai principali strumenti di azione degli enti locali.

La maggiorazione del 10% Di difficile (per non dire impossibile) comprensione appare il nuovo secondo comma dell’art. 37 del T.U. Espropri che, ripete la precedente formulazione, con la sola eccezione del “premio” che viene riconosciuto a chi conclude la cessione volontaria o è “costretto” a rifiutare la (incongrua) indennità offerta. Tale premio che consisterà nell’aumento dell’indennità di esproprio di un 10%.

A quale ipotesi si riferisce la previsione dell’aumento del 10%? Esso riguarda tutte le ipotesi di esproprio di aree edificabili ovvero soltanto gli espropri per i quali l’indennità sarà pari al 75% del valore venale?

Non potrebbe certo tale previsione riferirsi agli “espropri isolati” in quanto il soggetto espropriato di un’area edificabile, in tale ipotesi percepirebbe il 110% (cioè il 10% ... _OMISSIS_ ...re venale). Ciò sarebbe in contrasto con un principio di contabilità pubblica più volte affermato, (nella materia, in via indiretta, con la sentenza n. 1022 del 1988 della Corte Costituzionale) secondo il quale il valore venale costituisce il “prezzo massimo” di ogni (legittima) operazione espropriativa.

E’ necessario allora riferirsi all’altra tipologia di espropri, vale a dire così che l’incentivo riguardi soltanto le ipotesi di espropri attinenti la “riforma economica o migliori condizioni di giustizia sociale”.

In questi casi, ove venga determinata e offerta una indennità di esproprio in una misura che si allontani (lo scarto dovrà – come vuole la norma – essere superiore ai due decimi) dal criterio del 75% del valore venale, il proprietario avrà legittimo titolo per non concludere alcun accordo di cessione e, a buon diritto, rifiutare tale indennità. E così, in sede di ... _OMISSIS_ ...rsquo;indennità definitiva (sia essa operata dal collegio peritale, dalla Commissione Provinciale Espropri ovvero dalla Corte di Appello nel giudizio di opposizione alla stima), avrebbe diritto, in base al testo in esame, al 75% del valore di mercato con l’aggiunta del 10% (e perciò, in definitiva, all’85%).

Fuori da tale opzione, non è dato, al momento, attribuire altro significato alla norma in parola.

L’articolo 55 TU Brevi notazioni possono farsi anche in merito all’articolo 55 del T.U. espropri come previsto nel nuovo disegno legislativo.

Con tale disposizione si è forse inteso recepire il contenuto (sostanziale) della sentenza n. 349/07 della Corte Costituzionale che, come noto, ha dichiarato incostituzionale l’art. 5-bis, comma 7-bis, del D.L. n. 333/92 convertito in legge n. 359/92, senza entrare nel merito dell’art. 55 del D.P.R. 327/2001.

Probabilmente, il giud... _OMISSIS_ ...ale non ha voluto estendere la dichiarazione di legittimità all’art. 55 T.U. espropri in quanto, lo stesso art. 55, comma 1, del T.U. espropri, richiama l’art. 37 (già dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 348/07), e, perciò, la Corte, avrebbe ritenuto superfluo estendere gli effetti della sentenza successiva n. 349/07 all’art. 55.

Non è dato comprendere se i giudici costituzionali abbiano comunque voluto rimarcare la distanza fra “occupazioni illegittime anteriori al 30 settembre 1996” (come recitava il soppresso comma 7-bis) e “utilizzazioni di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità in assenza del valido ed efficace decreto d’esproprio anteriore al 30 settembre 1996” (come si esprime l’attuale articolo 55 T.U. espropri).

A sottilizzare su tale questione si finirebbe con il paralizzare l’azione degli operatori probabilmente costretti a fermarsi da dispute bizan... _OMISSIS_ ...chi (Corte dei Conti) alle porte [2].

Quel che può ipotizzarsi, ad una prima sommaria lettura, è che il nuovo articolo. 55 del T.U. espropri, non sembrerebbe di per sé potersi interpretare nel senso di un avallo, da parte del legislatore, alla tesi della retroattività dell’art. 43 del T.U..

Se le superiori notazioni non fossero degne di considerazione, allora vorrebbe dire che aveva ragione il poeta [3]:…. “nel mondo spiegato e interpretato noi non siamo di casa”.

Autore

Cimellaro, Antonino

Avvocato in Roma