Il rapporto di credito e la validità dell'art.5 bis DL 333/1992

Il parametro utilizzato dalla Corte per dichiarare l’illegittimità della norma è recente. L’art. 117 Cost. è stato modificato nel testo attuale dall’art. 8 l.cost. n. 3/01, pubblicato in G.U. 24 ottobre 2001, n. 248. La Corte di cassazione ebbe consapevolmente a denunciare la disciplina indennitaria, per contrasto con due parametri, quelli di cui agli artt. 111 e 117 Cost., che non esistevano al momento delle precedenti (favorevoli) verifiche costituzionali della stessa (compiute in base agli att. 3, 24, 42 Cost.).

Quale potrebbe essere la conseguenza di questa riflessione. Che la norma sarebbe incostituzionale solo dal momento in cui è nato il parametro (art. 117 Cost.; l’assorbimento dell’altra questione ha esentato la Corte dal sindacato alla luce dell’art. 111) al quale ora è stata commisurata in modo sfavorevole, che poi è quello che consente di dare rilevanza costituzionale al contrasto con la CEDU, per l’ome... _OMISSIS_ ...da parte dello Stato degli obblighi che gli derivano dalle convenzioni internazionali. La riprova di ciò è che in precedenza la norma era stata giudicata conforme alla Costituzione.

Il risultato sarebbe che a seconda della data di nascita del rapporto di credito (dal decreto di esproprio per l’indennità, dall’occupazione appropriativa per il risarcimento), se anteriore o posteriore all’entrata in vigore della riforma del titolo V della Costituzione (8 novembre 2001, dopo la vacatio legis dalla pubblicazione in G.U.), la norma resterebbe applicabile ai rapporti non definiti.

E’ stata affermata in dottrina una naturale limitazione dell’efficacia retroattiva della decisione d’incostituzionalità ove questa sia originata da una causa non esistente al momento della sua entrata in vigore della legge. Si prenda l’esempio dell’entrata in vigore di una nuova Costituzione, frutto dell’esercizio del ... _OMISSIS_ ...nte, e condizione di validità sostanziale di tutte le leggi.

L’art. 282 della Costituzione portoghese, ad esempio, afferma che nel caso di illegittimità costituzionale di una legge per violazione di una norma costituzionale posteriore, gli effetti della sentenza di accoglimento si producono solo dal momento dell’entrata in vigore del parametro costituzionale. Si è osservato che la medesima soluzione, pur in mancanza di analoga disposizione, sembra agevolmente prospettabile nel sistema italiano. In tal caso parrebbe maggiormente appropriato l’accostamento al concetto di abrogazione, che a quello d’invalidità.

1.6. La Corte di Cassazione ha affermato (Cass. 6297/96; 10086/96; 15062/00) che gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale avente ad oggetto una legge o un atto avente forza di legge anteriore all’entrata in vigore della Costituzione, possono retroagire anche oltre il 1 gennaio 1948. Il... _OMISSIS_ ...posto relativamente alle conseguenze della dichiarazione d’incostituzionalità delle norme che non prevedevano l’acquisto della cittadinanza per il figlio di madre cittadina (sent. n. 30/83) e la perdita automatica della cittadinanza della donna che sposava uno straniero (sent. n. 87/75). Nonostante la prassi amministrativa e la stessa giurisprudenza avesse limitato la possibilità di far valere gli effetti delle dette dichiarazioni d’incostituzionalità a coloro che fossero nati o che si fossero sposati dopo quella data, la Cassazione ha cambiato orientamento, anche se appare determinante il riferimento allo status di figlio anziché al fatto storico della nascita, nel primo caso, e allo status di moglie, piuttosto che al momento del matrimonio, nel secondo caso; sembra che tutte le volte in cui l’ordinamento alteri il complesso delle situazioni soggettive riconducibili ad uno status, aggiungendo o sottraendo diritti o doveri, ciò vale per tutti colo... _OMISSIS_ ...no in quello status, indipendentemente dal momento in cui l’abbiano acquisito.

La Cassazione (Cass. 12061/98; 3331/04) ha però espresso anche un orientamento limitativo, rispetto al passato: proprio in riferimento alla previsione di perdita automatica della cittadinanza della donna che ha sposato lo straniero, le SS.UU. hanno osservato che non è cittadino italiano chi prima della Cost. era nato da una madre che per aver sposato uno straniero, aveva perduto la cittadinanza: nel caso di matrimonio contratto prima del 1948, la perdita della cittadinanza deve intendersi validamente verificatasi, senza che la sentenza della Corte cost. possa validamente incidere, se non nel senso che la donna ha il diritto di riacquistare la cittadinanza ove lo voglia.

Ma la sentenza è stata criticata sotto il profilo che cittadinanza e filiazione non sono situazioni giuridiche soggettive, ma posizioni soggettive, qualificate status, che esprimono la condi... _OMISSIS_ ... attribuita al singolo per la sua appartenenza al gruppo, sicché rispetto agli status non può parlarsi di prescrizione o decadenza, non avendo alcun senso parlare in tal caso di esercizio o di disponibilità di essi (art. 2934 c.c.). In altre parole per le questioni relative agli status non sono predicabili le vicende estintive riconducibili all’esaurimento dei rapporti.

1.7. Se si voglia ricercare nel testo della motivazione della sentenza qualche indizio utile a risolvere il problema, non sembra possano farsi emergere elementi decisivi: se da un lato, infatti, il punto 6.2 della sent. 349 dice che “non c’è dubbio, pertanto, alla base del quadro complessivo delle norme costituzionali e degli orientamenti di questa Corte, che il nuovo testo dell’art. 117, primo comma, Cost., ha colmato una lacuna e che, in armonia con la Costituzione di altri paesi europei, si collega, a prescindere dalla sua collocazione sistematica nella Carta cost... _OMISSIS_ ...quadro dei principi che espressamente già garantivano a livello primario l’osservanza di determinati obblighi internazionali assunti dallo Stato”, il che potrebbe orientare il giudizio, mediante la sottolineatura della sopravvenienza della incostituzionalità, verso una limitazione dell’inefficacia nel tempo, dall’altro sembra suonare in modo (non si sa quanto consapevolmente) dirimente il punto 6 della sent. 348, ove si ribadisce, richiamandosi l’art. 30 l. n. 87/53, che essa non può avere più alcuna applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa.

Ma a parte tale ultima risolutiva indicazione – che peraltro serve a rendere superfluo il sindacato alla luce dell’art. 111 Cost., per l’entrata in vigore dell’art. 5-bis a giudizi iniziati, dato che, sembra osservare la Corte, quella norma è come se non fosse mai esistita – forse è il caso di darsi una giustificazione teoric... _OMISSIS_ ...cente alla ormai assoluta e definitiva disapplicazione dell’art. 5-bis.

Le indicazioni ricavabili dalla vicenda dello status di cittadinanza paiono in realtà difficilmente utilizzabili nella questione in esame, giacché lì si era impostato il problema sotto il profilo dell’esaurimento del rapporto, che all’entrata in vigore della Costituzione non avrebbe potuto più risentire di una nuova valutazione di conformità costituzionale quanto alla sua disciplina giuridica.

Qui è diverso, giacché è pacifico che i rapporti (di credito) di cui ci occupiamo sono pendenti, e non può dirsi che su di essi non possa incidere una nuova disciplina (o una sopravvenuta assenza di essa) sol perché da un certo momento essi non sono conformi a Costituzione: ciò che conta è che per le vicende più varie l’indennità non è stata corrisposta, ed è ora, al momento della definitiva liquidazione, che deve esser commisurata la congruità ... _OMISSIS_ ...one. Anche perché è ora, a seguito della fondamentale acquisizione della coscienza di dover dare esecuzione agli obblighi internazionali, che la sistemazione dei rapporti economici tra le parti, per definizione soggetta alle fluttuazioni legislative, si porrebbe al di fuori dei canoni dell’ordinamento.

E ancora, se anche pare difficile che il giudice di legittimità sia stato sfiorato dal problema che ne occupa (come non lo furono i rimettenti, che forse avrebbero dovuto spendersi maggiormente nella motivazione sulla rilevanza riguardo ai parametri invocati), pare consentito aggiungere, per quanto possa valere, un argumentum a contrario. Portando a compimento la riflessione sulle pregresse favorevoli prognosi in ordine alla costituzionalità della norma, allora giustificata per la sua provvisorietà, ben avrebbe potuto la Consulta salvare l’art. 5-bis, come capitolo conclusivo di una vicenda destinata a completarsi in occasione di successive denun... _OMISSIS_ ...calizzate sull’art. 37 t.u., che perpetua l’inadeguatezza dell’indennità, limitandosi a dare al legislatore un monito incondizionato ad intervenire su quest’ultima norma.

Che non l’abbia fatto, anzi, che abbia sentito la necessità di indirizzare comunque il legislatore a colmare la lacuna che si viene a creare anche per il passato, significa che non ha per niente preso in considerazione l’ipotesi di una incostituzionalità dell’art. 5-bis, limitata nel tempo.

1.8. Si riconosce da tempo che il principio tempus regit actum, regolante la successione nel tempo delle leggi processuali, non è riferibile alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, che, non essendo una forma di abrogazione della legge, ma una conseguenza della sua invalidità originaria, ha efficacia retroattiva, nel senso che investe anche situazioni processuali precedenti alla sentenza di abrogazione – salve l’avvenuta f... _OMISSIS_ ...iudicato e la presenza di preclusioni processuali già verificatesi – in omaggio al principio enunciato dagli art. 136 cost. e 30 l. 11 marzo 1957 n. 87 (Cass. 10-05-2006, n. 10761).

Sicché in presenza di una pronuncia dichiarativa dell’illegittimità costituzionale di una disposizione normativa l’interprete non ha il potere di verificare, caso per caso, se questa abbia - o meno - efficacia retroattiva; contemporaneamente è irrilevante, al fine di escludere la retroattività degli effetti di una tale pronuncia, la circostanza che in precedenza la stessa corte abbia ritenuto non fondata una questione identica (o analoga) a quella successivamente ritenuta fondata; perché una norma successiva al 1º gennaio 1948 e dichiarata costituzionalmente illegittima dalla corte costituzionale cessi di avere efficacia da un momento diverso rispetto a quello indicato dall’art. 136 cost. e, quindi, sia priva di efficacia retroattiva, è indispensab... _OMISSIS_ ...ione ad hoc della stessa corte, sul rilievo che la stessa, in armonia con la Costituzione al momento della sua promulgazione, si è posta in contrasto con questa solo in un momento successivo, senza che sia consentito all’interprete correggere o modificare le statuizioni della Corte (Cass. 28-07-2005, n. 15809).

Autore

Benini, Stefano

Magistrato della Corte di Cassazione