La funzione sociale della proprietà

Il discorso, dunque, si sposta necessariamente e, quasi naturalmente, sulle vicende che ruotano attorno alla funzione sociale della proprietà.

In questa prospettiva, i contributi dottrinali più o meno recenti [1] rimangono fondamentali per collocare sistematicamente il concetto di funzione sociale della proprietà e per cogliere, così, la progressiva compressione del concetto di proprietà individuale rispetto ad esigenze redistributive correlate all’affermazione dello Stato repubblicano democratico, emerse già nel corso del dibattito interno all’Assemblea costituente in occasione del varo dell’art.42 Cost. [2].

La presa d’atto che la proprietà era andata quasi inesorabilmente perdendo quei connotati di inerenza alla persona consentiva, così, di spiegare il riferimento alla “funzione sociale” della proprietà che campeggiava nell’art.42 Cost. appannando, di fatto, lo stesso riferimento... _OMISSIS_ ... alla proprietà che quella disposizione non aveva comunque mancato di riaffermare.

Proprio l’esame del diritto vivente della Corte costituzionale [3] sembra confermare, sia pur con alcuni ondeggiamenti che non si mancherà di evidenziare, quanto detto.

Esso, infatti, si è tendenzialmente caratterizzato per il pieno riconoscimento di tutte quelle limitazioni al diritto di proprietà decise a livello legislativo che potevano inquadrarsi nella formula “vincente” della funzione sociale, muovendosi su un binario che pur non disconoscendo il carattere di diritto soggettivo alla proprietà, attribuiva al “legislatore ordinario il compito di introdurre, a seguito delle opportune valutazioni e dei necessari bilanciamenti dei diversi interessi, quei limiti che ne assicurano la funzione sociale”- Corte cost. n.252/1983).

Veniva così escluso che il diritto di proprietà potesse “venire inteso come... _OMISSIS_ ...to ed illimitato sui beni, propri, dovendosi invece ritenerlo caratterizzato dall’attitudine di essere sottoposto nel suo contenuto ad un regime che la Costituzione lascia al legislatore di determinare”- Corte cost. n.55/1968 -.

Tanto che nel determinare tale regime al legislatore veniva concesso persino il potere di “escludere la proprietà privata di certe categorie di beni” o addirittura di “imporre, sempre per categorie di beni, talune limitazioni in via generale, ovvero autorizzare imposizioni a titolo particolare, con diversa gradazione e più o meno accentuata restrizione delle facoltà di godimento e di disposizione”.

L’unico limite che si individuava a carico del legislatore era rappresentato dal fatto che tali limitazioni non potevano “eccedere, senza indennizzo, quella portata, al di là della quale il sacrificio imposto venga a incidere sul bene, oltre ciò che è connaturale al diri... _OMISSIS_ ... quale viene riconosciuto nell’attuale momento storico”- Corte cost. n.55/1968 cit. -.

L’esame della giurisprudenza in materia di disciplina vincolistica delle locazioni - Corte cost. n.30/1975, Corte cost. n.3/1976, Corte cost. n.58/1980; Corte cost. n.116/1987; Corte cost. n.1028/1988; Corte cost. n.108/1986; Corte cost. n.323/1993- o di distanze legali nelle costruzioni-Corte cost. n.38/1959, Corte cost. n.120/1996- o di patti agrari-Corte cost. nn.220/1982,301/1983,115/1972 - non lasciava spazi a dubbi in ordine alla preponderanza sul diritto dominicale di esigenze lato sensu pubblicistiche che vengono ritenute prevalenti sulle facoltà del proprietario, ancorchè ad esse sia sotteso un “abuso” da parte di un soggetto titolare di una posizione giuridica configgente con quella del proprietario.

E’ questo, ad esempio, il caso del proprietario frontista che è tenuto a rispettare le distanze legali (ed alla... _OMISSIS_ ...ristino) nei confronti del confinante che, in spregio alla disciplina urbanistica, abbia edificato precedentemente. L’abuso in danno del proprietario è stato infatti giustificato in ragione della finalità del regime delle distanze legali, esse risultando preordinate “non solo alla tutela degli interessi dei due frontisti, ma, in una più ampia visione, anche al rispetto di una serie di esigenze generali, tra cui i bisogni di salute pubblica, sicurezza, vie di comunicazione e buona gestione del territorio” (Corte cost. n.120/1996).

Ed analoghe considerazioni dovevano esprimersi con riguardo alla giurisprudenza costituzionale in materia di vincoli urbanistici e preordinati all’esproprio - Corte cost. nn. 6/1966, 20/1967, 55 e 56 del 1968;Corte cost. n.260/1976, Corte cost. n.82/1982, Corte cost. n.344/1995, Corte cost. n.179/1999; Corte cost. n.411/2001, Corte cost. n.148/2003-, e delle limitazioni in materia di parchi e riserve-Cort... _OMISSIS_ ...989) ma anche di limitazioni dominicali in favore di soggetti portatori di disabilità - Corte cost. n.167/1999 - che sono state ritenute conformi al quadro costituzionale, ritenendosi che il peso imposto sul fondo altrui “può senz’altro ricomprendersi tra quei limiti della proprietà privata determinati dalla legge,…, allo scopo di assicurarne la funzione sociale” - Corte cost. n.167/1999-.

In definitiva, la funzione sociale della proprietà, che pure è stata evocata dalla giurisprudenza costituzionale a proposito dei c.d. nuovi beni -cfr. Corte cost. n.42/1986 [4] ha finito col rappresentare l’essenza della proprietà, impedendo di individuare, nella più parte dei casi, uno zoccolo duro di facoltà dominicali tali da resistere all’interesse sociale [5].