Pubblica utilità, interesse generale e margine di apprezzamento interno

Analoghe considerazioni occorre fare a proposito della nozione di pubblica utilità e di interesse generale che compaiono rispettivamente nel primo e nel secondo paragrafo dell’art.1 Prot.n.1 alla CEDU, comunque in posizione defilata rispetto al par.1, nel quale il cuore della disposizione può sembrare incentrato sull’individuazione del carattere fondamentale del diritto dominicale, piuttosto che verso la sua funzionalizzazione al perseguimento di interessi lato sensu pubblici [1] .

Malgrado l’utilizzazione di due espressioni diverse nel contesto dei due paragrafi dell’art.1 Prot.n.1 dedicati alla privazione della proprietà ed alla regolamentazione dell’uso dei beni, i concetti di pubblica utilità ed interesse generale, nella loro accezione autonoma, non si distinguono quantitativamente o qualitativamente.

Sul punto, la Corte di Strasburgo, elaborando la teoria del margine di apprezzamento statale [2], ha già ... _OMISSIS_ ...etta alla discrezionalità del legislatore nazionale – come tale insindacabile dal giudice sovranazionale - il compito di indicare i connotati dell’utilità pubblica e dell'interesse generale, pur rilevando che la disciplina positiva deve essere provvista di base “ragionevole” [3].

Interessante, sul punto, risulta, Corte dir. uomo, 1 marzo 2001, Malama c. Grecia, cit., ove si legge testualmente: « La Corte ritiene che in linea di massima le autorità nazionali, grazie ad una conoscenza diretta della loro società e dei bisogni della stessa, possano stabilire cosa sia “di pubblica utilità” meglio del giudice internazionale.

Di conseguenza, nel sistema di tutela creato dalla Convenzione spetta alle autorità nazionali pronunciarsi per prime sull’esistenza di un problema d’interesse generale che giustifichi privazioni di proprietà. Pertanto, le stesse autorità godono in materia di un certo margi... _OMISSIS_ ...e, come in altri settori a cui si estendono le garanzie della Convenzione. Inoltre, la nozione di pubblica utilità è di per sé ampia.>>

Ancor più precisamente quel Giudice ha avuto modo di ribadire che “le autorità nazionali sono, in linea di principio, meglio in grado del giudice internazionale di determinare quello che è di «pubblica utilità»”, ricordando non solo che tale ultima espressione, contenuta nella seconda previsione enunciata dall’art.1 del Protocollo n°1 alla CEDU “è una nozione di per sé molto ampia”, ma anche specificando che l’adozione di norme sulla privazione della proprietà “implica ordinariamente l’esame di questioni politiche, economiche e sociali” rispetto alle quali il legislatore dispone “di grande libertà” che la stessa Corte dei diritti dell’uomo è tenuta a rispettare “salvo se le sue determinazioni si rivelino manifestamente pri... _OMISSIS_ ...lezza” [4].

Il che si nota, in modo particolare, quando si discute delle scelte urbanistiche adottate a livello nazionale.

Ciò peraltro non elide il controllo relativo alla scelta del fine attraverso il quale la Corte di Strasburgo valuta se il legislatore nazionale ha abusato della discrezionalità di cui dispone [5].

Si spiega così l’atteggiamento della Corte volto a privilegiare una nozione autonoma di pubblica utilità nella quale non campeggia, dunque, il concetto eventualmente attribuito dalle singole legislazioni alla pubblica utilità o ai singoli casi che ad esso riconducono un procedimento di espropriazione, piuttosto guardandosi alla complessiva politica generale che un singolo Stato può attuare attraverso la privazione della proprietà [6].

I superiori concetti sono stati ribaditi anche di recente dal giudice di Strasburgo- Corte dir.uomo,10 novembre 2009, Schembri c. Malta riconos... _OMISSIS_ ...zione di pubblica utilità è “necessariamente ampia” involgendo valutazioni di natura politica, economica e sociale che spettano in via prioritaria alle autorità nazionali nell’ambito del margine di apprezzamento loro riservato, fermo il limite della ragionevolezza e dell’arbitrio, sul quale ancora una volta la Corte europea conferma di poter intervenire per rimuovere eventuali violazioni [7].

Ciò, del resto, trova conferma nella giurisprudenza di Strasburgo che ha ritenuto rientrare nel concetto di pubblica utilità il trasferimento della proprietà da un privato ad un altro, potendosi questo considerare conforme all’interesse pubblico se operato nel quadro di una politica sociale legittima [8], a nulla rilevando il fatto che la collettività non si serve o non trae profitto direttamente da quel bene.

Merita a tal proposito pure di essere ricordata Corte dir. uomo 19 ottobre 2000, Ambruosi c. Italia. La Corte europ... _OMISSIS_ ... dell'emanazione del comma 3 art. 1 d. l. n. 166/1996 che ha previsto la compensazione ex lege delle spese nei giudizi relativi al riconoscimento del diritto a rimborso di oneri ingiustamente sostenuti da determinate categorie di pensionati sulle loro pensioni di vecchiaia ha ritenuto che lo scopo di tale compensazione delle spese legali era quello di proteggere l’Erario dal relativo esborso, ritenendo che tale ingerenza era stata applicata "per causa di pubblica utilità" nel senso previsto dall'Articolo 1 Prot. n. 1 alla CEDU [9].

In definitiva, non può disconoscersi che la giurisprudenza della Corte dei diritti umani ha sempre cercato di salvaguardare, nel bilanciamento tra interesse dominicale ed interesse generale, la sicurezza della collettività, in una prospettiva ovviamente tesa a scoraggiare la commissione di fatti di portata tale da creare notevole allarme sociale e purchè risulti salvaguardato un ragionevole rapporto di proporz... _OMISSIS_ ...mezzi impiegati e lo scopo perseguito- Corte dir. uomo, 30 agosto 2007, J.A. PYE (Oxford) Ltd e J.A. PYE (Oxford) Land Ltd c. Regno Unito, §§ 55 e 75-.

Si può dunque concludere che il concetto di pubblica utilità – che, per incidens, non può tout court identificarsi con quello sancito a livello nazionale dai singoli Stati trattandosi di nozione autonoma- non ha un contenuto tale da giustificare qualunque provvedimento restrittivo o privativo della proprietà, adottato dai singoli Stati nel quadro di una politica legittima, sia essa di ordine sociale, economico o di altro tipo [10].

Principio, quest’ultimo, che aveva consentito alla Corte di Strasburgo di ritenere, inizialmente, immune da vizi la legge n.458/1988 italiana che aveva normativizzato l’istituto dell’occupazione appropriativa in quanto essa aveva dato prevalenza all’interesse generale della collettività (caso Zubani).

An... _OMISSIS_ ...azioni occorre muovere a proposito del concetto di interesse generale, rispetto al quale gli Stati godono del consueto margine discrezionale di apprezzamento.

Tali principi sono stati recentemente ribaditi da Corte dir. uomo 22 febbraio 2005, Hutten-Czapska c. Polonia che, occupandosi della legislazione sul regime legale degli affitti previsto in Polonia dopo la caduta del regime comunista e del notevole sacrificio imposto ai proprietari, ha ribadito che sono le autorità nazionali, attraverso le conoscenze dirette della società e dei suoi bisogni ad essere meglio attrezzate nell'individuazione dell’interesse generale o pubblico, aggiungendo che tali nozioni vanno interpretate in modo necessariamente estensivo- § 148 sent. cit.-.

Con la sola precisazione, invero rilevante, che rispetto a tale nozione la Corte è andata approfondendo il concetto di proporzionalità tra interesse pubblico e ragioni del diritto dominicale proprio in ... _OMISSIS_ ... protesa a circoscrivere detto margine di discrezionalità.

In tale nuova prospettiva le limitazioni all’uso del bene devono necessariamente basarsi su un “giusto equilibrio” fra l’imperativo degli interessi generali della collettività e la salvaguardia dei diritti fondamentali dell’uomo [11].