La Decisione quadro 2005/212/GAI: riconoscimento delle decisioni di confisca

Per i reati diversi rimane ferma la discrezionalità dello stato cui sia stata richiesta l’esecuzione della confisca, di richiedere che il riconoscimento e l’esecuzione di tale provvedimento siano subordinati alla condizione che i fatti su cui si fonda la decisione costituiscano un reato che, ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione, consente la confisca.

E ciò indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica del reato, ai sensi della legislazione dello Stato di emissione.

Al fine di garantire la più ampia circolazione dei provvedimenti di confisca, si stabilisce il mutuo riconoscimento sia dei provvedimenti di confisca emessi in base ai poteri estesi meglio descritti nella decisione quadro 2005/212, sia di provvedimenti assunti con ulteriori poteri di confisca previsti negli ordinamenti degli stati membri.

Si tratta di una disposizione che ha suscitato le perplessità di una parte della d... _OMISSIS_ ... che l’indiscutibile impianto garantista della Decisione quadro 2005/212/GAI, può non essere rispettato dalle legislazioni nazionali che prevedono poteri di confisca più estesi, sicché potrebbero sorgere dei problemi con i diritti fondamentali e con la presunzione d’innocenza. [6]

Conseguentemente, appare discutibile la tecnica utilizzata che non delinea in maniera uniforme uno standard minimo di garanzie irrinunciabili, su cui si dovrebbe fondare il principio del reciproco riconoscimento, ma consente l’opposizione di motivi di rifiuto.

I motivi di non riconoscimento o di non esecuzione, previsti dall’art. 8 sono:


il contrasto con il principio del ne bis in idem;
il contrasto con i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede;
se appare alla suddetta autorità che la decisione di confisca è stata ordinata ai sensi delle disposizioni rela... _OMISSIS_ ...estesi di confisca previsti dalla legislazione dello Stato di emissione;
se appare all’autorità competente dello Stato di esecuzione che la decisione di confisca è stata ordinata ai sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca previsti dalla decisione quadro 212.

La previsione della possibilità di eseguire una decisione di confisca relativa ad una persona giuridica (art. 12, c. 3), a prescindere dal fatto che lo stato di esecuzione conosca o meno la responsabilità penale di tali enti, sembra contrastare con lo stretto collegamento che la decisione quadro fa tra possibilità di mutuo riconoscimento della decisione di confisca e connessione della stessa con una condanna penale.

Tuttavia, si tratta di una contraddizione soltanto apparente, se si tiene conto del fatto che in numerosi paesi europei la responsabilità delle persone giuridiche, a prescindere dalla sua formale denominazione, è espressament... _OMISSIS_ ...ome un istituto penalistico a tutti gli effetti; tanto che la sua applicazione consegue sempre o dallo stesso processo penale o dallo sviluppo di una procedura ad hoc, comunque assimilabile al processo penale, tenuto conto delle caratteristiche strutturali e del livello di garanzie assicurato.

Un simile approccio consente di superare tali perplessità anche con riferimento ad ordinamenti (come quello tedesco) che, pur non prevedendo la responsabilità penale delle persone giuridiche consentono comunque di infliggere loro le misure in esame o ad ordinamenti (come quello italiano) che, pur non qualificando espressamente la responsabilità delle persone giuridiche come responsabilità penale, di fatto l’inseriscono in un vero e proprio sotto-sistema, dotato di tutte le caratteristiche sostanziali e procedurali tipiche del sistema penale.

Una delle soluzioni più significative dal punto di vista dell’efficienza è la possibilità di ricorre... _OMISSIS_ ...a di valore ovvero il trasferimento della decisione di esproprio su una somma di denaro corrispondente al valore del bene oggetto della decisione da eseguire.

Infatti, è previsto che, se la richiesta di confisca concerne un bene specifico, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione possono, qualora ciò sia contemplato dalla legislazione nazionale di tali Stati, convenire che la confisca nello Stato di esecuzione possa assumere la forma di una richiesta di pagamento di una somma corrispondente al valore del bene (art. 7 comma 2)

Si tratta di uno strumento particolarmente flessibile, che consente di raggiungere risultati positivi anche in ordinamenti come quello britannico in cui l’ordine di confisca rappresenta un’obbligazione pecuniaria.

Nella situazione inversa, quando la confisca riguarda una somma di denaro, le autorità competenti dello Stato di esecuzione, in caso di mancato pag... _OMISSIS_ ...o la decisione di confisca su qualsiasi bene disponibile a tal fine, ribadendo così la possibilità di applicare la confisca di valore nella forma della sottrazione di beni di valore corrispondente.

Infine, va ricordato che, allo scopo di incoraggiare la cooperazione dello stato di esecuzione, si prevede che il ricavato della confisca venga ripartito tra lo Stato di esecuzione e lo Stato di emissione del provvedimento (art. 16). [7]