La dimensione transnazionale della confisca e le esigenze di cooperazione giudiziaria

La confisca ed il sequestro dei beni e dei proventi illeciti hanno sempre rappresentato il limite storico della cooperazione giudiziaria internazionale: si pensi che la Convenzione Europea di Assistenza Giudiziaria (CEAG) del 1959, non solo non contiene una specifica disciplina, ma addirittura prevede all’art. 6 la possibilità che lo stato richiesto di assistenza giudiziaria possa rifiutare la consegna di oggetti, il cui possesso sia ritenuto necessario per lo svolgimento di un processo in corso nel territorio nazionale [1].

Pertanto, a livello internazionale ci si è resi conto della necessità di affiancare alla semplificazione probatoria un sistema investigativo efficiente e flessibile: capace non soltanto di individuare le tracce dei movimenti di capitali con strumenti tecnici e cognitivi adeguati alla volatilità e complessità della circolazione finanziaria, ma anche di seguire efficacemente e senza ostacoli i rapidi e complessi movimenti dei patri... _OMISSIS_ ...ullo scenario finanziario internazionale.

In altri termini, è emersa nettamente la consapevolezza di adeguare le regole della raccolta e circolazione della prova alle peculiari caratteristiche della circolazione delle risorse economiche.

Conseguentemente, gli organismi sovrannazionali ed i paesi sensibili al problema del contrasto al crimine organizzato hanno da tempo maturato la convinzione che una seria politica di contrasto al crimine organizzato non può prescindere dalla realizzazione di efficienti e celeri strumenti di cooperazione internazionale.

In particolare, tenuto conto dei risultati positivi già raggiunti sul piano delle indagini penali classiche, a vari livelli è stata implementata una vasta gamma di strumenti normativi, finalizzati a promuovere la cooperazione giudiziaria e di polizia anche per tutte le attività investigative e processuali dirette all’individuazione dei patrimoni illeciti ed alla successiva... _OMISSIS_ ...CRLF|
E ciò sia al fine di far circolare liberamente le fonti di prova, sia al fine di pervenire al reciproco riconoscimento dei provvedimenti giudiziari, resi sia nella fase delle indagini preliminari, che nel giudizio di merito [3].

In particolare, dal punto di vista della cooperazione tra stati assumono rilievo gli strumenti convenzionali introdotti dalla Convenzione di Vienna del 1998, contro il narcotraffico, nonché dalla Convenzione di Strasburgo n. 141 del 1990, sul riciclaggio e la confisca dei proventi di reato.

Particolare importanza, infine, assumono gli strumenti introdotti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale del 2000.

La Convenzione di Vienna promuove la cooperazione tra le parti al fine di rendere più efficiente la lotta contro il traffico internazionale di stupefacenti, prevedendo, tra l’altro l’adozione delle misure necessarie a consentire la c... _OMISSIS_ ...fitti derivanti dai reati connessi al traffico di stupefacenti o del valore equivalente, e delle sostanze stupefacenti connesse (art. 5).

A tal fine, la Convenzione stimola l’adozione degli strumenti investigativi necessari a consentire l’identificazione, il sequestro dei profitti illeciti, nonché l’esecuzione di un provvedimento di confisca dell’autorità straniera (art. 5 n. 4).

Sotto altro profilo, ulteriore fondamentale elemento di novità della Convenzione di Vienna è l’introduzione di meccanismi di inversione dell’onere della prova circa l’origine dei profitti o degli altri beni da confiscare, al fine di garantire un’applicazione efficace della confisca [4].

La Convenzione di Strasburgo, invece, riguarda la cooperazione giudiziaria in materia di indagini, sequestro e confisca di proventi illeciti, indipendentemente dal tipo di crimine commesso, rafforzando ulteriormente gli s... _OMISSIS_ ...evisti nella Convezione di Vienna.

In ogni caso, l’importanza di tali convenzioni si coglie nel fatto che esse forniscono agli stati aderenti gli strumenti necessari per cooperare, senza ricorrere ad accordi bilaterali.

La cooperazione giudiziaria in materia di confisca viene disciplinata per la prima volta a livello internazionale dalla Convenzione di Vienna del 1988 contro il traffico illecito delle sostanze stupefacenti e psicotrope, siglata in ambito O.N.U., in cui gli stati contraenti, rendendosi conto della necessità di contrastare il potere economico delle organizzazioni dedite a traffico di stupefacenti [5], prendono in considerazione la necessità di stabilire un regime di cooperazione anche in materia di confisca.

Tuttavia, le innovazioni introdotte risultano limitate alle dichiarazioni di principio e non incidono in maniera sostanziale sull’attività di cooperazione, atteso che l’art. 5 della Convenz... _OMISSIS_ ...a stabilire che le misure reali debbono essere eseguite in conformità e nei limiti della legislazione interna di ciascuno stato contraente [6], così lasciando immutata la preminenza della normativa interna rispetto alle esigenze di cooperazione nei procedimenti aventi ad oggetto la confisca di provvedimenti illeciti.

D’altra parte, la Convenzione di Vienna rappresenta il primo momento di intesa internazionale su alcuni concetti fondamentali in materia di contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata che saranno sostanzialmente ripresi sia da successivi e penetranti strumenti normativi convenzionali adottati in ambito ONU, sia dalle stesse decisioni quadro adottate in materia dall’Unione Europea.

Infatti, si definisce la nozione di confisca, di sequestro e di proventi delittuosi, mentre viene introdotto l’importante strumento della confisca di valore, utilizzato sempre più di frequente in chiave sanzionatoria qu... _OMISSIS_ ...er colpire sempre e comunque in maniera efficace il potere economico di chi abbia tratto un oggettivo vantaggio da una condotta criminosa, ma sia riuscito ad occultare, disperdere o sottrarre il frutto di tale attività criminosa.

In particolare, la confisca viene indicata come “la privazione permanente di beni su decisione di un tribunale o altra autorità competente”, utilizzando una nozione ampia dell’ablazione patrimoniale che, addirittura, include i provvedimenti presi da autorità non giurisdizionali [7]; mentre il sequestro (freezing) viene definito come “il divieto temporaneo relativo al trasferimento, alla conversione, alla disposizione o al movimento di beni oppure il fatto di assumere provvisoriamente la custodia o il controllo di beni su decisione di un tribunale o di un’altra autorità competente” [8].

D’altra parte i proventi (proceeds) sono individuati in “qualsiasi bene proveniente... _OMISSIS_ ... indirettamente dalla perpetrazione di un reato” [9], in modo da includere nel concetto di beni di origine illecita non soltanto quelli strettamente connessi con il risultato della condotta criminosa, ma anche quelli la cui origine sia comunque da individuare nel vantaggio di natura patrimoniale acquisito grazie alla commissione dei reati individuati dalla Convenzione.

Sotto altro profilo, la Convenzione mira a dare effettività alle finalità sanzionatorie della confisca, sia considerando l’estrema difficoltà di dimostrare il diretto collegamento tra un bene ed una determinata condotta illecita, sia tenendo conto dell’estrema facilità con cui oggi è possibile occultare, disperdere o trasformare un bene che provenga dalla perpetrazione di un reato.