L’esperienza pratica delle SIC: problematiche e risultati conseguiti

Una breve disamina dei casi concreti dimostra, ancora oggi, che le Squadre Investigative Comuni costituiscono uno strumento di uso estremamente limitato e di tipo residuale.

Tra le applicazioni concrete dell’istituto merita di essere menzionata, in primo luogo, l’esperienza del c.d. Project Group, creato sotto l’egida della Presidenza olandese dell’Unione nel 2004, con la collaborazione della task force europea dei Capi della Polizia e di Europol, al fine specifico di costituire la prima Squadra Investigativa Comune, del tipo multilaterale, e che ha visto il coinvolgimento di ufficiali di polizia ed analisti investigativi di 5 Stati, sia membri dell’U.E. (Belgio, Germania, Olanda, Regno Unito) che non (la Bulgaria non aveva ancora aderito all’U.E. all’epoca dei fatti) [1].

L’obiettivo fondamentale del progetto era quello di comprendere dall’interno il funzionamento delle SIC, di identifi... _OMISSIS_ ...li che si frapponevano alla applicazione dell’istituto e di individuare le condizioni necessarie per renderne effettiva ed efficace la riuscita.

In realtà, tale progetto non riuscì a raggiungere pienamente gli scopi prefissati perché, da un lato, non fu possibile identificare con certezza un caso concreto da ritenere meritevole della applicazione dell’istituto e, dall’altro, a causa delle perduranti incertezze nella legislazione applicabile.

Per tali ragioni, il Belgio, la Bulgaria e la Germania abbandonarono il progetto e continuarono le indagini su un traffico di esseri umani da destinare alla prostituzione dalla Bulgaria verso gli altri paesi utilizzando i tradizionali strumenti di cooperazione. All’opposto i Paesi Bassi ed il Regno Unito riuscirono, alla fine, ad istituire una SIC bilaterale, sotto l’egida di Eurojust, avente ad oggetto una indagine in materia di traffico di sostanze stupefacenti.
... _OMISSIS_ ...ome evidenziato dal Procuratore olandese che si è occupato del caso [2], sebbene i membri della Squadra abbiano dovuto far fronte ad innumerevoli problemi durante lo svolgimento della attività, tuttavia l’attività investigativa, alla fine, ha raggiunto gli scopi prefissati. In particolare, stante la novità dello strumento e l’incertezza su quale sarebbe stata la risposta giudiziaria nei rispettivi paesi, fu deciso di costituire la Squadra come una sorta di indagine parallela rispetto a quelle già in corso sia in Olanda che nel Regno Unito, al fine di proteggere, in via eventuale, i risultati raggiunti nel corso delle rispettive attività investigative nazionali.

In secondo ordine, tra le problematiche legali di maggior rilievo sono state segnalate quella relativa alle incertezze nelle rispettive legislazioni nazionali sui poteri coercitivi dei membri distaccati della squadra, soprattutto con riguardo alle attività di intercettazione ed alla ese... _OMISSIS_ ...dati di arresto, e quella inerente la condivisione delle informazioni qualora provenienti da fonti che non facevano parte della Squadra (ad esempio personale dei servizi di intelligence che, nel caso del Regno Unito, rifiutò la trasmissione delle informazioni al di fuori dei canali nazionali ed all’interno del circuito proprio della SIC).

Tuttavia, nonostante le problematiche e le difficoltà quotidiane di tipo logistico ed organizzativo incontrate (trasporti, comunicazioni, costi da sostenere), i membri della Squadra hanno sottolineato come il vero valore aggiunto del lavoro in Squadra fosse derivato dall’intenso contatto personale tra forze dell’ordine operanti, di norma, in paesi diversi e dalla possibilità di agire, comunque, sotto una unica guida e conformemente ad un’unica legislazione. Peraltro, tra le lezioni di cui tenere in considerazione apprese nel corso di tale esperienza sono state rilevate, tra le altre, la necessità ... _OMISSIS_ ...dita discussione degli accordi preliminari alla costituzione della SIC e quella della previsione di un gruppo ristretto, di composizione mista tra membri nazionali e membri distaccati, con compiti di indirizzo strategico delle attività della Squadra.

Tra le altre esperienze concrete di maggior rilevanza, sono degne di menzione quelle relative alle SIC bilaterali costituite tra Francia e Spagna per indagini relative al traffico di sostanze stupefacenti e per reati connessi al terrorismo.

Il valore aggiunto di tali forme di cooperazione, in tali casi, è stato ravvisato nella immediatezza della risposta investigativa e nella trasmissione in tempo reale dei risultati delle indagini allo Stato nel cui territorio non erano state svolte le investigazioni e nel quale, a seguito di tali informazioni, si è riusciti ad avviare celermente un nuovo procedimento, senza la necessità di una preventiva richiesta a mezzo commissione rogatoria internazionale.... _OMISSIS_ ..., è stato sottolineato che il valore aggiunto derivante dalla SIC è stato il miglioramento della cooperazione sotto un duplice profilo: l’enorme ampliamento del range investigativo e l’accelerazione nel raggiungimento dei risultati e nella loro immediata condivisione.

Conclusivamente, ancora oggi lo strumento di cooperazione in oggetto, nonostante le sue indubbie potenzialità, appare rivestire un ruolo residuale.

L’incertezza, se non la mancanza di un background legislativo sia a livello comunitario che nazionale – ad esempio in materia di utilizzabilità processuale delle informazioni acquisite – costituisce certamente la causa maggiore della scarsa operatività dell’istituto anche se, recentemente, una nuova consapevolezza dell’importanza di tale forma di cooperazione sembra essersi diffusa sia tra le forze di polizia che tra i rappresentanti delle Autorità Giudiziarie.

Le Squadre Inv... _OMISSIS_ ...ni saranno destinate a rivestire un ruolo cruciale, ed a fornire un effettivo valore aggiunto, nelle sfide cui gli Stati dell’Unione sono chiamati da una criminalità sempre più aggressiva e di dimensione transnazionale, purchè vi sia, da parte di tutti gli operatori del settore, una chiara e cosciente accettazione della necessità di nuovi e flessibili strumenti di cooperazione legislativa e giudiziaria anche qualora l’uso di essi comporti, pure in misura rilevante, una diminuzione della sovranità – e delle conseguenti aree di “privilegio” - derivante dall’esercizio esclusivamente nazionale della attività investigativa e della connessa e conseguente attività giudiziaria.