Evoluzione in materia di indennità di esproprio

Nel primo capitolo, si è brevemente accennato ai criteri di determinazione dell’indennità fissati prima dalla legge fondamentale del 1865 e poi dalla legge per il risanamento della città di Napoli del 1885.

Per riprendere rapidamente il filo del discorso, si ricordi che la legge 2359/1865 commisurava l’indennità al valore venale del bene, testualmente indicato come il «giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l’immobile in una libera contrattazione di compravendita», mentre la legge per la città di Napoli stabiliva che l’indennità fosse individuata nella media tra il valore venale del bene e la somma dei fitti riscossi nell’ultimo decennio.

Sin dagli albori della vigenza della legge per Napoli, il criterio di indennizzo da questa introdotto si pose come alternativo al criterio previsto dalla legge fondamentale e venne anche ripreso dai successivi interventi legislativi [48].

... _OMISSIS_ ...il criterio di indennizzo fissato dalla legge fondamentale tornò in auge con la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, che però prevedeva che nella valutazione del valore venale del bene non si tenesse conto degli incrementi dovuti – direttamente o indirettamente – dall’approvazione del piano regolatore generale ed alla sua attuazione, né degli incrementi determinati dai lavori eseguiti sull’immobile dopo la pubblicazione del piano particolareggiato.

Successivamente, la legge 18 aprile 1962 n. 167 introdusse il criterio del valore venale nel biennio precedente all’adozione del piano, tolti gli incrementi dovuti dalla formazione e dalla attuazione del piano stesso.

Tuttavia questa norma ebbe vita breve, poiché la Corte Costituzionale ne dichiarò l’illegittimità per l’irrisorietà a cui l’indennizzo si riduceva a causa della lunghezza dei tempi di attuazione del piano e della perdita di poter... _OMISSIS_ ...sto della moneta [49]. A seguito della pronuncia, si fece ritorno al criterio di indennità previsto dalla legge per Napoli, con la previsione però di una maggiorazione del 2% annuo per il periodo intercorrente tra l’approvazione del piano e l’emanazione del decreto di esproprio.

Il 22 ottobre 1971 venne promulgata la legge n. 865 in materia di espropriazione in attuazione dei piani per l’edilizia residenziale pubblica e per gli insediamenti produttivi [50], che prevedeva un procedimento ablatorio più veloce rispetto a quello istituito dalla legge fondamentale.

È in questa fase che si introdusse il criterio di determinazione dell’indennità pari al valore agricolo medio. Successivi interventi legislativi precisarono che la legge 865/1971 doveva applicarsi anche alle opere pubbliche di competenza regionale, oltre che a quelle di rilevanza nazionale. In seguito, la legge 3 gennaio 1978 n. 1 estese ulteriormente l’a... _OMISSIS_ ...azione del procedimento inaugurato dalla legge 865/1971, la cui alternatività rispetto alla procedura generale prevista dalla legge fondamentale venne espressamente dichiarata.

Tuttavia, la commisurazione dell’indennità al valore agricolo medio operata dalla legge 865/1971 venne censurata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 5 del 30 gennaio 1980 [51], che ne dichiarò l’illegittimità costituzionale rispetto all’art. 42 Cost., nella parte in cui estendeva anche alle aree edificabili il criterio di quantificazione dell’indennità valido per le aree a destinazione agricola.

Secondo i giudici, se è vero che l’indennità non poteva consistere in un’integrale riparazione della perdita subita, essa però non poteva essere fissata in misura irrisoria o simbolica: l’indennità deve costituire un serio ristoro. Ciò si realizza tutte le volte che si fa riferimento al valore del bene in relazione alle sue car... _OMISSIS_ ...senziali, evidenti tramite la sua potenziale utilizzazione economica e secondo legge.

Così decidendo, i giudici hanno affermato che per le aree edificabili l’indennizzo non possa essere quantificato sul valore agricolo, perché loius aedificandi inerisce alla proprietà ed è una delle caratteristiche che l’amministrazione deve valutare nel determinare l’entità dell’indennità.

Sulla scorta della suddetta sentenza una nuova disciplina dell’indennità per le aree edificabili venne varata con l’art. 5 bis del d.l. 333/1992, convertito con legge 8 agosto 1992 n. 359, che ha introdotto il c.d. doppio binario in materia di indennità.

La norma recepiva l’elaborazione giurisprudenziale degli anni immediatamente precedenti, stabilendo che l’indennità per l’espropriazione dei suoli edificabili dovesse essere calcolata come semisomma tra il valore venale e il reddito dominicale ... _OMISSIS_ ...tiplicato per dieci, mentre per i suoli non edificabili si continuava ad applicare il valore agricolo medio determinato ai sensi della legge n. 865/1971 [52].