L’atto costitutivo del compendio unico

Tutto ciò premesso, veniamo ora ad esaminare i diversi aspetti della fattispecie costitutiva del compendio unico, stante l’assoluta rilevanza della stessa ai fini dell’insorgenza del vincolo di indivisibilità di cui al comma 4 dell’art. 5-bis del d.lgs. 228/2001, nonché ai fini della decorrenza del termine decennale di indivisibilità.

A riguardo, giova qui riportare le disposizioni di cui ai commi 4, 11-bis e 11-quater, dell’art. 5-bis, del d.lgs. 228/2001, le quali espressamente stabiliscono circa le modalità costitutive del compendio medesimo.

Ai sensi dell’art. 5-bis, comma 11-bis, d.lgs. 228/2001, la costituzione del compendio unico avviene «con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell’atto di a... _OMISSIS_ ...ertinenze già di proprietà della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle forme dell’atto pubblico», ed «i terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai direttori degli uffici competenti. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compe... _OMISSIS_ ...ziale resa dalla parte interessata e contenente la manifesta volontà di costituire il compendio medesimo.