Compendio unico: l'accertamento dei reguisiti oggettivi

La disciplina di cui al d.lgs. 228/2001, come modificata ed integrata dai d.lgs. 99/2004 e 101/2005, nulla dispone quanto al soggetto o all’organo cui demandare la valutazione e l’attestazione circa la sussistenza dei requisiti oggettivi sopra indicati, limitandosi a rinviare quanto in oggetto alle previsioni della normativa regionale.

Anche qui, si pone dunque l’esigenza di comprendere a chi sia demandata tale competenza, in assenza di un’espressa previsione regionale, posto che nelle Regioni che si siano già dotate di apposita normativa a riguardo [30], tale problema non si pone.

Ora, nel silenzio della legge ed in mancanza di espressa disposizione regionale, com’è stato giustamente osservato [31], si potrebbe ritenere sufficiente la dichiarazione resa in atto dalla parte acquirente, sotto la sua responsabilità, preferibilmente supportata da una relazione e/o dichiarazione redatta da un perito agrario o altro... _OMISSIS_ ...tante l’estensione di terreno oggetto d’acquisto, la sua coltura e redditività, ai sensi della normativa in commento.

Siffatta soluzione, tuttavia, richiede che sia stata preliminarmente risolta la questione relativa alla qualificazione dell’estensione quale limite minimo o massimo, di cui sopra.

Anche qui, come sopra evidenziato, è auspicabile che tutte le Regioni si pronuncino, mediante l’emanazione di puntuali normative volte a colmare le lacune legislative della disciplina in commento.