Stante quanto sopra detto in tema di requisiti soggettivi, si pone qui il problema di indagare se gli stessi – ai fini della valida costituzione del compendio unico, nonché dell’applicabilità del relativo regime fiscale agevolato – debbano già sussistere in capo al richiedente al momento dell’acquisto dei terreni.
La questione, come noto, si pone in ragione del fatto che – diversamente da quanto previsto dalla legge 448/2001, il cui art. 52, integrando la disciplina di cui alla legge 97/1994, al comma 21, ne impone espressamente la sussistenza al momento dell’acquisto – il d.lgs. 228/2001 nulla stabilisce in tal senso.
A riguardo, l’unico riferimento normativo è costituito dall’art. 5-bis del d.lgs. 228/2001, il quale, al comma 2, dispone che «al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurl...
_OMISSIS_ ... coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Gli onorari notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto».
Ora, come può desumersi dalla lettera della disposizione citata, l’unico requisito richiesto dal Legislatore, ai fini dell’applicabilità del predetto regime fiscale agevolato, consiste dal duplice impegno dell’acquirente a costituire il compendio unico e a coltivarlo e condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento.
Mentre nulla è specificato, come si diceva, circa la necessaria sussistenza delle qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale al momento dell’acquisto.
La soluzione all...
_OMISSIS_ ... proposto, quindi, non potrà prescindere da un’operazione di ermeneutica giuridica, la quale tenga in preliminare considerazione le finalità e la ratio sottese alla disciplina qui al vaglio e le quali sono state individuate nella volontà di favorire il processo di modernizzazione dell’agricoltura, mediante l’accorpamento fondiario, e gli investimenti nella stessa, nonché nella volontà di evitare il frazionamento della proprietà fondiaria, così incentivando lo sviluppo delle imprese e l’ingresso dei giovani nel settore agricolo[27].
Così evidenziate le finalità perseguite con la disciplina in esame, nonché in considerazione della stretta correlazione esistente tra i profili puramente civilistici e gli aspetti fiscali della stessa, i quali sono volti ad incentivare i vincoli di indivisibilità decennale di terreni agricoli e relative pertinenze, nell’ottica dell’accorpamento fondiario, pare preferibile ritener...
_OMISSIS_ ...ifiche non siano necessarie, né al momento dell’acquisto dei terreni da costituire in compendio, né – in sede successoria[28] – allorquando l’erede richieda l’assegnazione dello stesso.
E ciò deve ritenersi in ragione delle suesposte finalità legislative[29], nonché in ragione della stessa lettera della disposizione citata, la quale, ancorché non detti un’espressa formulazione a riguardo, proprio nel richiedere l’impegno alla costituzione, conduce a ritenere che detto impegno possa concernere altresì l’acquisto delle predette qualifiche.
Ciò chiarito, rimane ancora da indagare se tali qualifiche soggettive rilevino solamente ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato ovvero incidano sulla costituzione stessa del compendio unico, nel senso che questo non possa validamente essere costituito in caso di loro insussistenza.
Sul punto, una parte della dottrina[...
_OMISSIS_ ... prima lettura della disciplina, ha affermato come «pur di fronte alla irrevocabilità del vincolo di indivisibilità, pare diversamente disciplinata la costituzione del compendio allorché in sede di verifica dei presupposti oggettivi e soggettivi, da parte della Regione e dell’Agenzia delle Entrate, sopraggiunga il diniego di fruizione del regime agevolato. In questo frangente, la costituzione del vincolo perderebbe il suo presupposto e non avrebbe giustificazione, per cui è da ritenere che la relativa trascrizione sia suscettibile di annotazione di cancellazione sulla base di un atto di evidenziazione della mancata fruizione del regime di favore».
Tale soluzione, tuttavia, non è parsa condivisibile da altra dottrina[31], la quale evidenzia come, in assenza di ulteriori riscontri giurisprudenziali o di prassi ministeriale, non si possa considerare pacificamente. E ciò per le ragioni che seguono.
Da un lato – si osserva...
_OMISSIS_ ...r rilevata la stretta interconnessione esistente tra i due profili della disciplina relativa al compendio unico, vale a dire quello fiscale e quello civilistico, la fruizione del regime agevolato non può considerarsi un presupposto essenziale della situazione sostanziale attinente alla costituzione del compendio, bensì, con più probabilità, un semplice incentivo. E ciò pare oltremodo vero laddove si consideri che l’estensione di terreno costituente il compendio unico coincida, inoltre, con quella necessaria per l’erogazione del sostegno agli investimenti previsto in ambito comunitario dai regolamenti CE n. 1257/1999 e n. 1260/1999.
D’altra parte non può affermarsi con certezza che le qualifiche soggettive richieste dalla legge rappresentino dei requisiti per la costituzione del compendio e non siano al contrario previste ai soli fini della fruizione delle agevolazioni fiscali, come sembrerebbe evincersi dalla lettura dei contributi...
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Ulteriormente, si evidenzia poi la circostanza per cui i richiamati requisiti sono contemplati solamente nella disposizione di cui al comma 2 dell’art. 5-bis del d.lgs. 228/2001, che seppur di difficile lettura, sembrerebbe avere riguardo esclusivamente al regime fiscale connesso agli acquisti dei terreni destinati ad essere costituiti in compendio unico. Alcuna menzione, invece, è fatta nelle altre disposizioni dello stesso articolo, ed, in particolare: in quella del comma 1 dove è data la definizione di «compendio unico»; in quelle dei commi 4 e 5 in cui è disposto il regime di indivisibilità, ivi compresa la menzione in atto e la trascrizione del vincolo; e in quelle dei commi 11-bis, 11-ter e 11-quater, relative alla costituzione del compendio unico, tanto nel caso in cui la stessa avvenga a seguito dell’acquisto di nuovi terreni, quanto nel caso in cui riguardi terreni già di proprietà del costituente.
Da quanto de...
_OMISSIS_ ...idente come la soluzione al quesito non sia univoca. Del resto, essa verte su un profilo interpretativo in relazione al quale non esiste, allo stato attuale, alcun orientamento giurisprudenziale o di prassi ministeriale[34].
Pertanto, la soluzione dello stesso sarà nel senso di ritenere l’assoluta ininfluenza dei presupposti soggettivi sulla validità del compendio, solo ove si ritengano questi necessari al solo fine della fruizione delle agevolazioni fiscali.
Attesa la non univoca interpretazione e la sanzione prevista, pare opportuno un atteggiamento più tuzioristico possibile.