La qualifica di coltivatore diretto

Per quanto concerne la figura del «coltivatore diretto», preme subito evidenziarsi come non esista una univoca definizione.

Una prima enunciazione della stessa deve rinvenirsi nel codice civile, ove l’art. 2083, dopo aver fornito la nozione di «piccolo imprenditore», accomuna questi agli altri soggetti che svolgono un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, fra cui il coltivatore diretto[2].

In prima analisi, quindi, se ne deve concludere che il coltivatore diretto sia un imprenditore agricolo e, più precisamente, un piccolo imprenditore agricolo.

Nonostante tale definizione generale, altre devono rinvenirsi nella legislazione speciale. Si pensi all’art. 31 della legge 590/1965 posta in tema di sviluppo della proprietà coltivatrice, ove sono considerati «coltivatori diretti» coloro che «direttamente ed... _OMISSIS_ ...i dedicano alla coltivazione dei fondi ed all’allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l’allevamento ed il governo del bestiame»; o ancora alle disposizioni in tema di affitto di fondi rustici di cui alla legge 203/1982, nella quale l’affittuario coltivatore diretto è definito come colui che coltiva «il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell’impiego delle macchine agricole».

Secondo quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione[3], inoltre, la definizione di cui alla legge 590/1965, non rich... _OMISSIS_ ...n modo la disciplina del piccolo imprenditore, deve intendersi riferita sia all’agricoltore imprenditore, sia all’agricoltore che non coltivi per destinare al mercato. Poiché poi tale definizione vale ai fini dell’intera legge 590/1965 (che prevede anche la prelazione agraria), se ne deve dedurre che i diritti di prelazione e riscatto spettino al coltivatore diretto indipendentemente dalla sua qualifica di imprenditore[4].

Come può desumersi dalla lettera delle disposizioni da ultimo citate, quindi, sembrerebbe doversi individuare l’elemento caratterizzante della figura del coltivatore diretto nel legame di questi con il fondo.

Ciò premesso e così venendo alla disciplina qui al vaglio, pare doversi segnalare come nei provvedimenti in commento non paia per nulla ambiguo il riferimento al coltivatore diretto almeno a proposito delle società titolari del diritto di prelazione agraria, atteso che l’art. 2, co... _OMISSIS_ ...9/2004 ne prevede espressamente l’esercizio da parte delle società agricole di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 e seguenti del codice civile».

È chiaro, in questo contesto, che il coltivatore diretto cui si riferisce il Legislatore è il piccolo imprenditore quale definito dall’art. 2083 c.c.

Preme infine evidenziare come, per quanto concerna l’iscrizione all’INPS del coltivatore diretto, non sia prevista l’analoga disposizione di cui all’art. 1, comma 5-ter d.lgs. 99/2004 per l’imprenditore agricolo professionale, la quale, come noto, non pone come condizione di fruibilità dell’agevolazione sul compendio unico – sia montano che generale – tale iscrizione.

Tuttavia, secondo la dottrina... _OMISSIS_ ...sione potrebbe analogicamente estendesi anche al coltivatore diretto, in ragione della cennata diversa formulazione presente nel compendio generale rispetto al compendio montano.