Le finalità del compendio unico

In linea generale, secondo quanto può desumersi dalla lettera della relazione illustrativa al d.lgs. 99/2004, nonché dalla stessa legge delega 7 marzo 2003, n. 38 recante Disposizioni in materia di agricoltura, in attuazione della quale è stato emanato il citato decreto legislativo 99/2004, deve ritenersi che le finalità e la ratio perseguite dal Legislatore con la disciplina qui al vaglio siano principalmente rivolte alla modernizzazione del settore agricolo, alla ricomposizione della proprietà fondiaria e alla tutela dell’impresa agricola. Il tutto nel più ampio obiettivo di rafforzamento del settore agricolo e delle aziende in esso incardinate, mediante lo sviluppo delle imprese e l’ingresso dei giovani nel settore agricolo [1].

Questo, del resto, è quanto si ricava dalla stessa lettera della citata legge delega 38/2003, ove è espressamente stabilito che il Governo, nel rispetto delle competenze costituzionali delle Regioni e senza nuovi o ... _OMISSIS_ ...per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo altresì conto degli orientamenti dell’Unione europea in materia di politica agricola comune, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per completare «il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell’acquacoltura, agroalimentare, dell’alimentazione e delle foreste, i quali si conformino alle seguenti finalità e principi direttivi [2]»:

1) favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura, anche attraverso la revisione dei requisiti previsti dall’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, come modificato dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 228 del 2001, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;

2) coordinare e armonizzare la... _OMISSIS_ ...ale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della continuità della corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e dettare principi fondamentali per la normativa regionale per la parte concorrente di tali materie, prevedendo l’adozione di appositi regimi di forfettizzazione degli imponibili e delle imposte, nonché di una disciplina tributaria che agevoli la costituzione di adeguate unità produttive, favorendone l’accorpamento e disincentivando il frazionamento fondiario, e favorisca l’accorpamento delle unità aziendali, anche attraverso il ricorso alla forma cooperativa per la gestione comune dei terreni o delle aziende dei produttori agricoli, con priorità per i giovani agricoltori, specialmente nel caso in cui siano ... _OMISSIS_ ...rse pubbliche;

3) semplificare, anche utilizzando le notizie iscritte nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli adempimenti contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;

4) favorire l’accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell’acquacoltura e della pesca, al fine di sostenerne la competitività e la permanenza stabile sui mercati, definendo innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito e assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di mercato, nonché favorire il superamento da parte delle imprese agricole delle situazioni di crisi determinate da eventi calamitosi o straordinari;

5) favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura anche attraverso l’adozione di una dis... _OMISSIS_ ...ria e previdenziale adeguata [3].

Nel quadro delle finalità testé delineate, ampia rilevanza assume l’istituto del compendio unico, quale disciplinato dal d.lgs. 99/2004, a norma del quale sono state introdotte una serie di disposizioni volte ad attribuire rilevanza unitaria, ancorché per un periodo di tempo limitato, ad una pluralità di terreni agricoli nel tentativo di procedere alla ricomposizione della proprietà fondiaria e per tale via, al conseguente rafforzamento strutturale delle imprese agricole.

Come è stato sostenuto [4], infatti, la ricomposizione fondiaria è strumento indispensabile per una moderna agricoltura imprenditoriale.

Con il provvedimento in oggetto, dunque, il Legislatore ha accordato una specifica e più pregnante tutela alla produttività ed integrità aziendale in agricoltura, la cui particolarità rispetto ai precedenti interventi legislativi va segnatamente individuata, da un lato, nella estesa po... _OMISSIS_ ...va del provvedimento che lo disciplina; e dall’altro, nella previsione di un vincolo reale di invisibilità, sanzionato a pena di nullità ed ivi assistito da uno speciale meccanismo successorio che ne determina la irrevocabilità.

La disciplina in oggetto, infatti, a fronte della fruizione di un regime fiscale particolarmente favorevole, consente la costituzione di un compendio unico indivisibile, a pena di nullità, per dieci anni dalla costituzione. E ciò, col precipuo intento di salvaguardare l’integrità e la produttività dei beni costituiti in compendio unico, per tale via evitando altresì l’eccessivo frazionamento della proprietà fondiaria, quale si verifica soprattutto in sede successoria, e garantendo il conseguente rafforzamento strutturale delle imprese agricole al fine di renderle più competitive [5].