1. Considerazioni introduttive
Il tema che sarà affrontato nel corso della presente opera è quello del compendio unico in agricoltura e della disciplina per esso vigente, alla luce delle recenti modifiche intervenute.
Più precisamente, ciò che il presente lavoro si propone di indagare è l’istituto del compendio unico in altri territori (cd. compendio generale) quale introdotto e disciplinato dal d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, recante Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, e successivamente modificato dal d.lgs. 27 maggio 2005, n. 101.
Come noto, infatti, l’attuale panorama legislativo italiano espone due tipologie di compendio unico: il cd. compendio in territorio di Comunità Montana (o compendio montano) di cui all’art. 5-...
_OMISSIS_ ... 31 gennaio 1994, n. 97, quale introdotto dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed il cd. compendio in altri territori (o compendio generale) di cui all’art. 5-bis del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, quale introdotto dal d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99.
Ora, stante la potenziale universalità della disciplina da ultimo citata – la cui portata applicativa non si limita ai soli territori montani, estendendosi invece a tutto il territorio nazionale, ivi comprese le zone montane – nonché la più puntuale definizione della stessa, si comprende agevolmente perché l’oggetto della presente indagine sia proprio il compendio unico cd. generale.
L’analisi che si andrà compiendo, dunque, sarà condotta lungo due direttrici principali: muovendo, in primo luogo, dalla definizione del rapporto fra le diverse tipologie di compendio unico; e procedendo, in secondo luogo, con la disamina dell’esatta portata applicativa della normat...
_OMISSIS_ ...enerale, senza tralasciare peraltro l’esame degli aspetti essenziali della disciplina posta in tema di compendio montano.
Di tutto ciò, pertanto, verrà dato conto nelle pagine che seguono, al fine di fornire un quadro quanto più esaustivo possibile in materia, sotto il profilo normativo.
Al fine di esaminare comprensibilmente, in questa sede, l’istituto del compendio unico in agricoltura, preme sin d’ora svolgere alcune considerazioni preliminari e di ordine metodologico, onde sgombrare il campo da taluni fraintendimenti.
L’attuale panorama legislativo italiano espone due tipologie di compendio unico [1]: il cd. compendio in territorio di Comunità Montana (o compendio montano) di cui all’art. 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 [2], quale introdotto dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 [3]; ed il cd. compendio in altri territori (o compendio generale [4]) di cui all’art. 5-bis del d.lgs...
_OMISSIS_ ...1, n. 228 [5], quale introdotto dal d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 [6] e successivamente modificato dal d.lgs. 27 maggio 2005, n. 101 [7].
Con l’espressione «compendio unico», dunque, in una prima e più ampia accezione, deve farsi riferimento ad entrambe le discipline legislative citate e ad entrambi gli istituti giuridici per tale via regolati.
Tuttavia, attesa la specifica applicabilità dell’istituto di cui alla legge 97/1994 ai soli territori delle comunità montane, la medesima espressione di «compendio unico» ha spesso finito per indicare il solo compendio avente portata generale di cui al d.lgs. 228/2001; utilizzandosi la diversa espressione di «compendio montano» per indicare l’istituto di cui alla legge 97/1994.
Anche nella presente opera, nella quale pure saranno indagati gli aspetti essenziali del cd. compendio montano, l’espressione «compendio unico»...
_OMISSIS_ ...ta principalmente al fine di indicare il compendio avente portata generale.
Sarà quest’ultimo, infatti, a costituire l’oggetto principale della presente trattazione.
Ciò premesso, veniamo ora ad esporre quanto segue.
2. Il compendio unico generale: definizioni
Ai sensi dell’art. 5-bis del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, quale introdotto dall’art. 7 del d.lgs. 99/2004, con l’espressione «compendio unico», deve intendersi «l’estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l’erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999 e successive modificazioni».
Ora, come può desumersi dalla lettera della disposizione citata, la nozione di compendio unico r...
_OMISSIS_ ...finizione di ulteriori e preventivi criteri definitori.
Come può comprendersi, infatti, con l’espressione in oggetto si indica un’entità di superficie definita, anche quanto alla sua estensione, sulla base di un criterio economico: quello della redditività. Il quale, quest’ultimo, è a sua volta determinato dalle Regioni con i diversi piani di sviluppo rurale.
Così rimandandosi a questi ultimi ai fini dell’esatta definizione della estensione di terreno costituente il compendio unico, preme in questa sede evidenziare la portata innovativa dell’istituto de quo, il quale prevede un trattamento fiscale agevolato, consistente nell’esenzione dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere, a favore di chi si impegni a costituire un compendio unico e a coltivarlo o condurlo per il termine di dieci anni dall’acquisto. Per tale via introducendo una serie di disposi...
_OMISSIS_ ...attribuire rilevanza unitaria, ancorché per un periodo di tempo limitato, ad una pluralità di terreni agricoli nel tentativo di procedere alla ricomposizione della proprietà fondiaria e per tale via, al conseguente rafforzamento strutturale delle imprese agricole. agricoli, di un regime fiscale particolarmente favorevole.
Ai sensi dell’art. 5-bis, commi 2 e 4, del d.lgs. 228/2001, infatti, è rispettivamente disposto che «al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Gli onorari notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto»; e che «i terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, cos...
_OMISSIS_ ...pendio unico, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai direttori degli uffici competenti. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico».
3. Il quadro normativo di riferimento. Cenni e rinvio
Rinviando al capitolo successivo l’esame della disciplina prevista in materia di compendio unico, preme in questa sede anticiparsi quanto segue.
La normativa in tema di compendio unico trova accoglimento nell’art. 5-bis del d.lgs. 18 maggio 20...
_OMISSIS_ ...ante norme di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, nel corpo del quale è stato introdotto dal d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, nel tentativo di favorire il processo di modernizzazione dei settori dell’agricoltura e di incentivare negli stessi lo sviluppo della forma societaria, nel rispetto della normativa comunitaria e costituzionale.
La disciplina così predisposta è stata successivamente modificata ed integrata da una serie di ulteriori disposizioni normative, fra le quali in particolare devono ricordarsi, ai fini che qui interessano, quelle contenute nel d.lgs. 27 maggio 2005, n. 101, recante Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura e delle foreste, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38, con il quale si è provveduto ad inserire:
- il comma 11-bis, con il quale si è precisato che la costituzione del compendio unico avviene con dichiarazion...
_OMISSIS_ ...rte acquirente o cessionaria nell’atto di acquisto o di trasferimento; e che in tale ipotesi sono dovuti esclusivamente gli onorari notarili per l’atto di acquisto o di trasferimento, ridotti di un sesto;
- il comma 11-ter, con il quale si è stabilito che possono concorrere al raggiungimento del livello minimo di redditività i terreni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà;
- il comma 11-quater, con il quale si è stabilito che la costituzione del compendio unico possa avvenire anche con riferimento a terreni agricoli e relative pertinenze già di proprietà della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi al notaio nelle forme dell’atto pubblico.
E a:
- introdurre il comma 5-ter nell’art. 1 del d.lgs. 99/2004, con il quale si è stabilita l’applicabilità del trattamento fiscale agevolato anche ai soggetti persone fisiche o società...
_OMISSIS_ ...non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che ne rilascia apposita certificazione;
- eliminare la previsione di cui all’art. 1, comma 3, lett. b) del d.lgs. 99/2004, la quale richiedeva per le società cooperative il possesso della qualifica di iap da parte di «almeno un quinto dei soci»; così equiparandole alle società agricole di capitali per le quali è richiesto almeno un amministratore (socio) coltivatore diretto;
- modificare l’art. 1, comma 4, del d.lgs. 99/2004, prevedendo il riconoscimento delle agevolazioni tributarie stabilite in materia di imposizione indiretta e creditizie per il coltivatore diretto anche alle società agricole qualificate quali imprenditori agricoli professionali;
- ad estendere le agevolazioni di cui al comma 4 dell’art. 2 del d.lgs. 99/2004 alle società agri...
_OMISSIS_ ... con «almeno un socio coltivatore diretto» e così modificando la formulazione precedente che richiedeva il possesso di tale qualifica da parte di «almeno la metà dei soci»;
- a modificare l’art. 2, comma 2, del d.lgs. 99/2004, precisandosi che l’esenzione dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l’aggiornamento della ragione sociale o denominazione sociale (con l’indicazione di società agricola) negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari è estesa per ogni altro atto a tal fine necessario.
Al quadro normativo così sinteticamente definito, devono ulteriormente aggiungersi, come meglio si dirà, i provvedimenti legislativi regionali [8], i quali – conformemente al disposto costituzionale - trovano applicazione in luogo della normativa nazionale per le Regioni che abbiano provveduto alla loro promulgazione.