Con l’intento di «trovare un contemperamento tra le esigenze di difesa e [...] di celerità dell’azione amministrativa» , l’ultimo periodo dell’art. 10-bis dispone che «le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali» .
Come già anticipato , le due deroghe non hanno la medesima origine: la prima compariva già nel testo approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati mentre la seconda venne introdotta dal Senato della Repubblica in sede di seconda lettura .
Per quanto riguarda quest’ultima, al di là della formulazione tecnica - non esente da censure, specie per quanto riguarda la superflua precisazione che deve trattarsi di procedimenti «sorti ad istanza di parte» - essa appare razionale e condivisibile : in dottrina ...
_OMISSIS_ ...cune divergenze in ordine alla ratio legis , ma sul piano applicativo si tratta senz’altro di un’eccezione non foriera di particolari problemi, come attestato dalla carenza di pronunce giurisprudenziali su questo punto .
Decisamente problematica, viceversa, è la limitazione contenuta nella prima parte del quinto periodo e riferita sinteticamente alle «procedure concorsuali» . In dottrina è anch’essa ritenuta ragionevole ma, diversamente dalla deroga precedente, quella in esame è descritta dal legislatore con notevole parsimonia lessicale e con un certo margine di incertezza, tanto più perniciosa in quanto va ad incidere su un tema - la procedura concorsuale - caratterizzato da un contenzioso abbondante e delicato.
La letteratura giuridica ha notato tempestivamente il problema di fondo , avvertendo che la laconica espressione legislativa si presta a letture profondamente differenti a seconda del significato attribuito all&rsquo...
_OMISSIS_ ...aquo;procedure concorsuali» . Se, infatti, il solo concorso in senso tecnico sembra essere quello di assunzione nel pubblico impiego, è tuttavia evidente che alla formula deve essere dato un significato più ampio, e ciò per una ragione squisitamente logica: le procedure di assunzione nel pubblico impiego, infatti, non sono ad istanza di parte , per cui in tal modo si svuoterebbe la norma di qualsiasi significato. Anche nell’interpretazione più riduttiva, pertanto, occorre quanto meno far salva l’assimilazione alle procedure di assunzione di quelle «per il conseguimento dell’idoneità per l’iscrizione negli albi e collegi professionali» - come più volte confermato dalla giurisprudenza - nonché le procedure «di ammissione alla stipula di contratti di lavoro alle dipendenze dalle pubbliche amministrazioni» . Se poi la ratio più attendibile è quella di preservare la P.A. da comunicazioni di fatto inutili laddove il riget...
_OMISSIS_ ...quo;accoglimento della domanda altrui , appare più corretta una lettura estensiva, intesa a «valorizzare la non univoca terminologia impiegata per ricomprendervi tutte le procedure che implichino una valutazione comparativa, o comunque una selezione tra aspiranti, persone fisiche o giuridiche» .
Con riferimento alle gare d’appalto, i primi commentatori della nuova legge sul procedimento amministrativo tendono a prediligere l’interpretazione più ampia dell’espressione, alla quale la giurisprudenza è approdata solo dopo qualche oscillazione iniziale. L’interpretazione più restrittiva - che comporta una certa riespansione dell’obbligo comunicazionale - è stata infatti incidentalmente sostenuta da una prima pronuncia del TAR Toscana . Pochi mesi più tardi sulla questione si pronuncia però il TAR Veneto, che ancora una volta si trova in prima linea e ancora una volta asseconda l’interpretazione che comporta la maggi...
_OMISSIS_ ... dell’ambito applicativo dell’art. 10-bis , offrendo una soluzione destinata a convincere la giurisprudenza successiva .
Piuttosto incerta è però l’estensione dell’esclusione in parola a procedure comparative diverse dalla gara d’appalto, quale la redazione di graduatorie per l’erogazione di contributi o agevolazioni finanziarie. Da un lato, infatti, alcune pronunce estendono anche ai procedimenti in parola la clausola di esclusione di cui al quinto periodo ; d’altro lato, tuttavia, si segnala un orientamento per il quale tali procedure non potrebbero ricadere nella deroga, con conseguente riespansione dell’obbligo della comunicazione: tale impostazione è seguita principalmente dal TAR Palermo che, dopo averla sostenuta all’indomani dell’entrata in vigore della riforma , la ha poi confermata nel 2007, con una decisione peraltro interamente protesa ad estendere il campo di applicazione dell’art. 10-...
_OMISSIS_ ...one le eccezioni in chiara opposizione alla giurisprudenza peninsulare .