La figura giuridica della «nuova costruzione»

OPERE ED INTERVENTI --> NATURA DEGLI INTERVENTI --> NUOVA COSTRUZIONE


Ai fini del rilascio della concessione edilizia, deve parlarsi di nuova costruzione in presenza di opere che comunque implichino una stabile – ancorché non irreversibile – trasformazione urbanistico – edilizia del territorio preordinata a soddisfare esigenze non precarie del committente sotto il profilo funzionale e della destinazione dell’immobile.

In presenza di aumenti della volumetria e di variazioni rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, si verte in ipotesi di "nuova costruzione", come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima.

Nella figura giuridica di costruzione rientrano tutti i manufatti che, comportando una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, modificavano lo stato dei luoghi in quanto, difettando del caratter... _OMISSIS_ ...recarietà, sono destinati almeno potenzialmente a perdurare nel tempo, senza che assuma alcun rilievo la distinzione tra opere murarie o di altro genere, né l'ancoraggio del manufatto al suolo, né la funzione ad esso assegnata dal costruttore, essendo invece dirimente l'oggettiva destinazione dell'opera a soddisfare un bisogno non temporaneo.

In termini ontologici, con l’espressione “nuova costruzione” si intende qualsiasi intervento che consista in una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, attuata attraverso opere di rimodellamento della morfologia del terreno, ovvero costruzioni lato sensu intese, che, indipendentemente dai materiali utilizzati e dal grado di amovibilità, presentino un simultaneo carattere di stabilità fisica e di permanenza temporale, dovendosi con ciò intendere qualunque manufatto che sia fisicamente ancorato al suolo. Il tratto distintivo e qualificante viene, dunque, assunto nell’irreversibili... _OMISSIS_ ...rale dell’intervento.

La creazione di una pavimentazione a fronte della preesistenza di un giardino, ancorché abbandonato, rientra, segnandone la scomparsa, nell'ambito di una nuova costruzione che altera lo stato originario dei luoghi ed incide anche sul piano dei prospetti paesaggistici.

La nozione di costruzione, ai fini del rilascio della concessione edilizia, si configura in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, anche in assenza di opere murarie.

E' da considerarsi nuova costruzione ogni intervento che abbia capacità di impattare sullo stato dei luoghi, che non possa rientrare fra le altre categorie di interventi, indipendentemente dai materiali utilizzati e che persegua il conseguimento di finalità non temporanee.

Quando la demolizione e la successiva ricostruzione di un manufatto non danno luogo alla fede... _OMISSIS_ ...ne del precedente manufatto per sagoma, superficie e volume, non si è in presenza di ristrutturazione edilizia, bensì di nuova costruzione, per cui è necessario il rilascio di apposito titolo edilizio.

Un intervento di nuova costruzione, di cui all’art. 3, co.1, lett. e, d.P.R. 380/2001, implica la creazione di volumi e superfici tali da dar luogo ad una trasformazione del territorio, che, ai sensi del successivo articolo 10, necessita del previo rilascio del permesso di costruire, in mancanza del quale la sanzione è soltanto quella demolitoria di cui al successivo articolo 31.

Integra gli estremi della nuova costruzione una tettoia in travi di legno e copertura in tegole chiusa su tre lati, che risulta suscettibile di arrecare un impatto apprezzabile sul territorio e di configurare organismi edilizi con propria rilevanza urbanistica.

È configurabile quale intervento di nuova costruzione, ai sensi dell’art. ... _OMISSIS_ ...t. d) d.p.r. 380/2001 se il manufatto determina un consumo di suolo e, dunque, una trasformazione tendenzialmente irreversibile del territorio, con necessità di acquisire preventivamente, per il profilo edilizio-urbanistico, il permesso di costruire e, per quello paesaggistico-ambientale, qualora sussista il relativo vincolo, l’autorizzazione prescritta dall’art. 146 del d. lgs n. 42/2004.

Il concetto di nuova costruzione è comprensivo di qualunque manufatto autonomo ovvero modificativo di altro preesistente, che sia stabilmente infisso al suolo o ai muri di quello preesistente, ma comunque capace di trasformare in modo durevole l’area coperta, ovvero ancora delle opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi.

La nozione di nuova costruzione è ravvisabile in presenza di opere che attuino trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio, la quale consiste in un... _OMISSIS_ ... che ha riguardo alla trasformazione tendenzialmente permanente e ontologicamente modificativa dello stato fisico dei luoghi, prescindendo dalla natura e tipologia delle opere mediante le quali tale modificazione sia stata attuata e, dunque, addirittura anche se esse non consistano in opere murarie, essendo realizzate in metallo, in laminati in plastica, in legno od altro materiale, in presenza di trasformazioni preordinate a soddisfare esigenze non precarie del costruttore.

Sono riconducibili entro la categoria della trasformazione edilizia le opere che modificano significativamente la realtà urbanistica e territoriale, indipendentemente dal fatto che la loro realizzazione richieda attività edificatoria in senso stretto.

Ai sensi dell' art. 3, comma 1, lett. e), del t.u. edilizia di cui al d.P.R. 380/2001, costituiscono nuova costruzione gli interventi di trasformazione urbanistica comportanti la realizzazione di depositi di merci o di mate... _OMISSIS_ ...zzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.

Il concetto di «nuova costruzione» è comprensivo di qualunque manufatto autonomo ovvero modificativo di altro preesistente, che sia stabilmente infisso al suolo o ai muri di quella preesistente, ma comunque capace di trasformare in modo durevole l’area coperta, ovvero ancora le opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi.

Ai sensi dell'art. 27 della LR Lombardia 12/2005 costituiscono nuova costruzione, e quindi necessitano di titolo edilizio, anche i manufatti non destinati all’uso residenziale, essendo sufficiente che gli stessi comportino trasformazione edilizia e urbanistica del territorio.La necessità del detto titolo resta esclusa nei soli casi in cui l’opera sia destinata a soddisfare e... _OMISSIS_ ...te temporanee.

Nella figura giuridica di "costruzione" rientrano tutti quei manufatti che, comportando una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, modificano lo stato dei luoghi, in quanto, difettando obiettivamente del carattere di assoluta precarietà, sono destinati almeno potenzialmente a perdurare nel tempo, non avendo peraltro alcun rilievo a riguardo la distinzione tra opere murarie e di altro genere, né il mezzo tecnico con cui sia assicurata la stabilità del manufatto al suolo (o al muro perimetrale di quello esistente), in quanto la stabilità non va confusa con l'irrevocabilità della struttura, o con la perpetuità della funzione ad essa assegnata dal costruttore, ma si estrinseca nell'oggettiva destinazione dell'opera a soddisfare un bisogno non temporaneo.

Le opere edilizie che comunque incontestatamente realizzano un intervento modificativo della sagoma dell'edificio preesistente e della sua confo... _OMISSIS_ ...olumetrica, concretano nella sostanza un intervento di nuova edificazione e non di semplice ristrutturazione edilizia.

In materia di edilizia la maggiore altezza impressa ad un edificio (a seguito dell’effettuazione di lavori) comporta la modificazione della sagoma dell’intero edificio, concetto che identifica il suo perimetro inteso sia in senso verticale sia orizzontale in quanto relativo al “contorno” che l’edificio stesso viene ad assumere, ivi comprese le strutture perimetrali con gli aggetti e gli sporti.

Anche da una definizione normativa di "nuova costruzione" non applicabile ratione temporis al caso di specie (come quella contenuta nell’art. 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ribadita dall’art. 27 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12) si possono ricavare elementi utili dal punto di vista interpretativo.

L’aggiunta di due nuove stanze ad un... _OMISSIS_ ...esistente integra non una ristrutturazione, ma una nuova opera, che aumenta il carico urbanistico per la semplice ragione che consente di dare alloggio a un numero maggiore di persone.

In presenza di un aumento di cubatura e di superficie utilizzabile si verte in ipotesi di nuova costruzione, per cui è necessario il permesso di costruire: in assenza di questo, la sanzione è di tipo demolitorio.

Ai fini del necessario rilascio della concessione edilizia, può parlarsi di nuova costruzione ai sensi del d.P.R. 380/2001 in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dal fatto se esse vengano realizzate o meno mediante realizzazione d’opera muraria, essendo infatti irrilevante che le opere siano realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno od altro materiale, laddove comportino la trasformazione del tessuto urbanistico ed edil... _OMISSIS_ ...RLF|
Il criterio discretivo tra l'intervento di "demolizione e ricostruzione" e la "nuova costruzione" è costituito, nel primo caso, dall'assenza di variazioni del volume, dell'altezza o della sagoma dell'edificio, per cui, in assenza di tali indefettibili e precise condizioni si deve parlare di intervento equiparabile a "nuova costruzione", da assoggettarsi alle regole proprie della corrispondente attività edilizia.

L’espressione “nuove costruzioni” per cui l’art. 10 del T.U. 6 giugno 2001 n.380 richiede il rilascio del permesso di costruire va interpretata tenendo conto degli articoli precedenti dello stesso T.U., che prevedono gli interventi di edilizia libera e quelli soggetti ad un titolo minore, e quindi comprende non qualsiasi nuova costruzione, ma solo quelle che aumentano in misura apprezzabile il carico urbanistico della zona.

Per realizzare una nuova volumetria, e quin... _OMISSIS_ ...uova costruzione», occorre il rilascio di un permesso di costruire (o del titolo avente efficacia equivalente). Si può solo ammettere, nei limiti in cui le disposizioni urbanistiche (e paesaggistiche) lo consentano, la realizzazione di modesti volumi tecnici, ma solo nei suddetti limiti e se strettamente necessari all’uso per il quale sono destinati.

Rientrano nella nozione di nuova costruzione, di cui all'art. 41-sexies l. 17 agosto 1942 n. 1150, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 per il computo delle distanze legali dagli altri edifici, non solo l'edificazione di un manufatto su un'area libera, ma anche gli interventi di ristrutturazione che, in ragione dell'entità delle modifiche apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, rendano l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente.

Un intervento che attui una rilevante trasformazione urbanistica ... _OMISSIS_ ...h; e che altera ad esempio la destinazione agricola di un terreno, perciò solo rappresenta un "intervento di nuova costruzione", assoggettato al previo rilascio del permesso di costruire, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lett. e), e 10 del D.P.R. n. 380/01.

Per nuova costruzione, ai fini del regime distanziale applicabile, deve intendersi non solo la realizzazione, per la prima volta, di un edificio del tutto nuovo, ma anche quelle modificazioni planivolumetriche che eccedono rispetto alla sagoma d’ingombro preesistente, andando ad incidere, modificandoli, sugli spazi vuoti tra i fabbricati esistenti, indipendentemente dal fatto che tali modificazioni implichino o meno la realizzazione di una maggiore cubatura.

La loggia costituisce un elemento architettonico per sua natura coperto, che non può pertanto essere assimilato ad un pergolato, il quale è privo oltre che degli elementi verticali anche di ... _OMISSIS_ ...ale, e quindi tale intervento costruttivo non può essere assimilato alla ristrutturazione edilizia quanto piuttosto alla nuova costruzione proprio per la evidenziata irrilevanza volumetrica del pergolato.

La nozione di "nuova costruzione", è comprensiva, secondo previsto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10, lett. c, di qualsiasi manufatto, fuori terra o interrato che costituisca ampliamento all'esterno della sagoma dell'immobile preesistente, con conseguente integrabilità, in difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire, del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44.

Gli "interventi di nuova costruzione" sono definiti dall'art...


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