NUOVA COSTRUZIONE

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La figura giuridica della «nuova costruzione»

Nella figura giuridica di costruzione rientrano tutti i manufatti che, comportando una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, modificano lo stato dei luoghi in quanto, difettando del carattere di assoluta precarietà, sono destinati almeno potenzialmente a perdurare nel tempo, senza che assuma alcun rilievo la distinzione tra opere murarie o di altro genere, né l'ancoraggio del manufatto al suolo, né la funzione ad esso assegnata dal costruttore.

Concetto di nuova costruzione in edilizia

Ai fini del rilascio del permesso di costruire, costituisce nuova costruzione l'opera che attui una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, preordinata a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che essa sia realizzata con opere murarie, in metallo, in laminati di plastica, in legno o qualsiasi altro materiale.

Gli interventi di nuova costruzione

Sono interventi di nuova costruzione quelli che comportano la «trasformazione urbanistica del territorio» e che non rientrano nelle categorie della manutenzione, del restauro o del risanamento conservativo o della ristrutturazione.

Interventi di nuova costruzione nei centri storici

La possibilità di realizzare nuove costruzioni nelle zone A è contemplata dal d.m. 1444/1968 in via di mera eventualità , perché è ben possibile che i centri storici siano sottratti a queste impattanti operazioni edilizie, in modo da preservarne il fondamentale valore storico, artistico o ambientale.