Aspetti procedurali della liquidazione dell’indennizzo per l'acquisizione coattiva sanante

uo;art. 42-bis del T.U.Es. dedica agli aspetti procedurali della liquidazione dell’indennizzo la parte centrale del comma 4.
Infatti, dopo precisato i contorni della motivazione particolarmente rafforzata già imposta dalla clausola apertura della nostra norma, quel capoverso arricchisce il provvedimento acquisitivo di un duplice contenuto strettamente pecuniario, stabilendo che «nell’atto è liquidato l’indennizzo di cui al comma 1» e che nel medesimo provvedimento «ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni». E il periodo successivo precisa che l’effetto acquisitivo è condizionato al pagamento o al deposito di quelle somme: «L’atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell’articolo 20, comma 14».
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Queste previsioni hanno lo specifico effetto di inserire nella dinamica procedimentale le varie regole “statiche” dettate per la quantificazione dell’indennizzo dagli altri commi dell’art. 42-bis, le quali ricevono dunque applicazione, anzitutto e soprattutto, in sede procedimentale: soltanto in caso di contestazione, a tale applicazione in sede amministrativa si sovrappone una diversa applicazione in sede processuale ; in caso contrario, le norme statiche rimangono confinate nel procedimento amministrativo e l’autorità procedente rimane l’unico soggetto investito della funzione di applicarle.


La fase istruttoria del procedimento acquisitivo: le modalità di determinazione dell’indennizzo in sede amministrativa


Se il provvedimento deve recare l’esatta quantificazione dell’indennizzo, è evidente che le operazioni finalizzate a tale quantificazione devono essere comp... _OMISSIS_ ... dell’istruttoria procedimentale, che è notoriamente finalizzata proprio ad acquisire gli elementi da far confluire nel successivo provvedimento conclusivo dell’iter amministrativo.

Ora, per principio generale, l’istruttoria amministrativa è compiuta dal responsabile del procedimento. Così come gli altri elementi del provvedimento, quindi, egli dovrà determinare anche l’indennizzo ex art. 42-bis, salva ovviamente la competenza riservata all’organo che adotterà l’atto.

Per quantificare l’indennizzo complessivo, come sappiamo, si dovrà prendere le mosse dal valore venale. A tal fine dovranno essere utilizzati tutti gli elementi a disposizione dell’amministrazione: una parte della giurisprudenza ammette anche il ricorso alle banche dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate (OMI), ma è senz’altro più condivisibile l’indirizzo che, in ag... _OMISSIS_ ...tituzione di questi listini astratti (e dunque privi di ragionevole legame con il bene ), caldeggia il ricorso ad elementi di stima concreti, come ad esempio gli atti di compravendita, le relazioni estimative e le valutazioni delle agenzie immobiliari, nonché le perizie prodotte dai privati (alle quali, comunque, l’amministrazione non è costretta ad aderire ) e le stime rese in eventuali giudizi civili (che pure non costituiscono res giudicata in ordine al quantum ).
In ogni caso, è evidente, che il complesso di operazioni giuridiche ed estimative richiesto in sede di applicazione dell’art. 42-bis può richiedere un bagaglio di competenze estranee a quelle di cui dispone il responsabile del procedimento. Per non commettere errori suscettibili anche di responsabilità contabile, quindi, la p.a. può legittimamente valutare di commissionare a terzi l’acquisizione degli elementi istruttori propedeutici alla predisposizione del provvedimento di acquisi... _OMISSIS_ ...CRLF|
A questo proposito giova rammentare che il d.l. 16/2012 ha inserito nell’art. 64 l. 300/1999, che disciplina le «ulteriori funzioni dell’Agenzia delle entrate», un nuovo comma 3-bis, il quale attribuisce a tale Agenzia il compito svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle pubbliche amministrazioni, previo accordo con queste ultime e salvo rimborso dei costi sostenuti. La stima del valore venale del bene, pertanto, può essere formalmente richiesta all’Agenzia delle entrate e questa modalità risulta incoraggiata anche da una parte della giurisprudenza amministrativa.
In alternativa all’accordo con l’Agenzia, il responsabile può ovviamente decidere di commissionare una perizia ad un libero professionista. Anche questa modalità estimativa è valorizzata dalla giurisprudenza e l’amministrazione può anche richiedere, in alternativa alla semplice determinazione del va... _OMISSIS_ ... bene (che è solo il primo elemento del procedimento di liquidazione), la quantificazione finale dell’intero indennizzo ex art. 42-bis.

L’incarico ad un estimatore privato è chiaramente ispirato ad un rapporto fiduciario più stretto rispetto all’accordo interistituzionale con l’Agenzia delle entrate. Ciò può risultare suggestivo per l’autorità procedente, ma si deve anche considerare il rischio di perdita di imparzialità a cui ci si espone con questo modus procedendi. Il tecnico incaricato dall’amministrazione, in altre parole, potrebbe essere indotto a cercare di soddisfare le aspettative del suo committente, sottostimando il valore venale del bene e con esso l’indennizzo ex art. 42-bis. Questo può dar luogo ad un risparmio per l’ente pubblico, ma anche generare insoddisfazione nel proprietario privato, aumentando il rischio di un contenzioso processuale.

Tale rischio può essere contenuto con ... _OMISSIS_ ...petto dei principi del contraddittorio procedimentale e dunque rammentando espressamente al privato i suoi specifici diritti partecipativi. Il destinatario del futuro provvedimento ha infatti il diritto di trasmettere all’autorità procedente i documenti e le memorie utili per la determinazione dell’indennizzo, ma tale partecipazione risulta oggettivamente impossibile se, come talvolta accade, il cittadino non è neppure a conoscenza dell’intervenuto avvio del procedimento acquisitivo. Pertanto, anche se la giurisprudenza non è del tutto consolidata sulla necessità della comunicazione di avvio del procedimento , è evidente che l’invio di tale comunicazione, oltre ad essere la soluzione più saggia e prudente in un contesto di oscillazioni giurisprudenziali, è anche la soluzione economicamente più efficiente, perché è quella che massimizza le chance di definire la questione indennitaria senza ricorrere al giudice.

Nell’ammettere c... _OMISSIS_ ...rico venga affidato ad un tecnico privato, peraltro, la giurisprudenza amministrativa più sensibile si spinge anche più avanti, raccomandando da un lato l’affidamento ad un perito indipendente, dall’altro lo svolgimento delle operazioni in contraddittorio con il privato interessato.

Si tratta di una garanzia molto avanzata, ma forse eccessiva. Invero, se si intende che il tecnico non deve essere in conflitto di interessi e che deve invitare il privato a trasmettere memorie e documenti, nulla quaestio: ciò può sicuramente aiutare a liquidare un indennizzo serio e rispettoso delle indicazioni di legge, anche in un’ottica di deflazione del contenzioso giurisdizionale.

Ma ciò a cui aspira questa giurisprudenza sensibile, a ben vedere, può essere anche molto di più: potrebbe trattarsi di un livello di indipendenza e di contraddittorio paragonabile alla sede processuale, con nomina di un perito privo di vincolo fiduciario (ad ese... _OMISSIS_ ...inato dal Tribunale, adito in sede di volontaria giurisdizione) e partecipazione del privato, per mezzo del proprio tecnico, a tutte le operazioni estimative, così come avviene nella CTU processuale.

Una simile conclusione, tuttavia, non sembra meritare incondizionata adesione e ciò per ragioni squisitamente pratiche. Lo svolgimento di operazioni estimative nel contraddittorio “pieno”, infatti richiede normalmente diversi mesi, durante i quali il provvedimento acquisitivo non può essere emanato, perché mancherà in ogni caso la necessaria quantificazione dell’indennizzo. La tutela delle ragioni economiche del proprietario, pertanto, si risolverebbe in tal caso in un paradossale prolungamento della situazione di occupazione abusiva, che di certo non è conforme allo spirito e alla lettera dell’art. 42-bis.
Ben venga, dunque, l’affidamento dell’incarico ad un professionista esterno, e ben venga soprattutto la p... _OMISSIS_ ...el privato, che deve essere anzi stimolata ed incoraggiata. Tuttavia de iure condito non sembra vi sia spazio per ulteriori forme di garanzia.


Il provvedimento di acquisizione coattiva sanante: liquidazione dell’indennizzo e profili motivazionali


Una volta determinato, con le modalità che precedono, l’indennizzo da acquisizione coattiva sanante (ed escluso, con la miglior dottrina, che tale determinazione debba essere sottoposta al parere di congruità previsto da quella stessa legge di contabilità pubblica che ha introdotto il nostro art. 42-bis ), l’autorità procedente lo deve liquidare nel provvedimento acquisitivo.

Nella motivazione dell’atto, inoltre, deve essere ripercorso l’iter di determinazione delle singole poste, nonché dell’indennizzo complessivo, dando conto anche degli incarichi affidati all’esterno dell’ente (ad esempio all’Agenzia delle entrat... _OMISSIS_ ...ssionista nominato ad hoc) e degli eventuali apporti partecipativi del privato interessato, a pena di illegittimità.
L’eventuale relazione di stima può essere richiamata quale motivazione per relationem, ma si ritiene anche opportuno che essa sia notificata unitamente al provvedimento, o per lo meno sintetizzata nel corpo dello stesso. È evidente, infatti, che il privato ha diritto di conoscere quella relazione, ma l’esercizio del diritto di accesso può richiedere fisiologicamente un termine di trenta giorni, che coincide fatalmente con quello che si ritiene concesso per l’impugnazione processuale dell’indennizzo. Per non costringere il privato ad impugnare “al buio”, dunque, è preferibile uno standard di trasparenza superiore a quello ordinariamente imposto dalle normali regole sulla motivazione per relationem.