Il livellario nell'espropriazione per p.u.

Secondo pacifica giurisprudenza, la posizione di "livellario ecclesiastico", assimilabile sostanzialmente a quella dell'ordinario livellario, costituisce un diritto reale limitato del tutto parificabile al "diritto di enfiteusi". Di conseguenza, attribuendo essa la facoltà di godere di un bene di proprietà altrui nei limiti previsti dagli art. 957 e segg. Cod. civ., soggetto ” espropriato”, ai sensi dall'art. 2 T.U. 8 giugno 2001 n. 327, è il proprietario catastale, cui esclusivamente vanno notificati gli atti del procedimento espropriativo.

Il contratto di livello è un istituto che risale al diritto medievale e si caratterizza per il fatto che il livellario è gravato dell’obbligazione di pagare un canone, nonché dell’obbligo di apportare migliorie al bene, ovvero di rendere prestazioni di natura personale al proprietario-concedente. Tale contratto, particolarmente diffuso fra privati ed enti religiosi, non è st... _OMISSIS_ ...o dal codice civile del 1865, né da quello del 1942, e, nella prassi, i livellari nella maggior parte dei casi hanno semplicemente smesso di corrispondere il canone dovuto, nonché di fornire al concedente le indicate prestazioni accessorie.

La giurisprudenza, in considerazione delle caratteristiche assunte dal diritto di livello nel corso della sua evoluzione, ha affermato trattarsi di un diritto reale di godimento su fondo altrui ed ha equiparato tale istituto all’enfiteusi; in applicazione analogica di quanto previsto dall’art. 1164 c.c. in materia di diritti reali su cosa altrui, deve, quindi, ritenersi che, anche per quanto attiene al livello, il mancato pagamento del canone non estingue il dominio diretto del concedente.

In applicazione analogica della disciplina dettata in materia di enfiteusi (istituto al quale la giurisprudenza ha equiparato il contratto di livello), deve ritenersi che la previsione di cui all’art. ... _OMISSIS_ ..., d.p.r. n. 327/2001 (“l'indennità di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare ovvero all’enfiteuta, se ne sia anche possessore”), valga anche per il livellario, il quale ha quindi titolo a percepire l’indennità di esproprio.

Nel nostro ordinamento giuridico, la posizione del livellario non corrisponde alla posizione del proprietario, di modo che, laddove - anche nei registri catastali - si usi il termine “livellario”, non può ricavarsi l'indicazione di una posizione giuridica riconducibile al diritto di proprietà.

Il livello deve essere parificato all’enfiteusi, quanto alla considerazione dell’ordinamento e conseguente disciplina giuridica, di modo che il livellario – così come l’enfiteuta – è titolare di un diritto reale con pienezza di facoltà nei limiti previsti dalla disciplina del codice civile (artt. 957 ss.), su un bene di proprietà altrui, con ... _OMISSIS_ ...ispondere un canone al proprietario e (nel caso dell’enfiteusi, non necessariamente nel caso del livello), con obbligo di migliorare il fondo.

Il livello o precario (che mutua il suo nome da libellus, e cioè dal documento che disciplinava il contratto costitutivo del rapporto) era usato nel Medioevo e, come ricostruito dalla dottrina, consisteva nel concedere temporaneamente ad opera del dominus (che tale rimaneva) al beneficiario (livellario) su richiesta dello stesso il godimento di fondi in cambio di un canone.

Il contratto costitutivo del livello, in genere, aveva lunga durata, anche per più generazioni, o perpetua, e comprendeva obblighi di miglioria oltre il pagamento del canone a cui talora si aggiungevano altre prestazioni, servigi e pattuizioni.

Il livello è finito col confondersi ed unificarsi con l’enfiteusi prevista dall’art. 957 del c.c. vigente, conseguendone che, sia per l’antica discipli... _OMISSIS_ ...ivello” che per quella dell’enfiteusi la quale (come è noto) comporta la possibilità di affrancazione, proprietario resta il concedente.

Il livello differiva dal censo perché, dei vari obblighi gravanti sul livellario, nel censo non vi era che quello del pagamento di un tenue canone.

Il livello era ampiamente usato nel Medioevo, soprattutto fra privati e chiese e si configurava originariamente come una vendita per un certo termine, allo scadere del quale il contratto si poteva rinnovare versando nuovamente il corrispettivo (detto esso stesso livello, o anche pensio, censo); il concedente rimaneva, pertanto, domino diretto.

Il livello ha finito per confondersi e unificarsi completamente con l’enfiteusi – e così il corrispettivo del livello, col canone di questa – già prima delle codificazioni moderne (lo stesso dicasi per le norme sul diritto di prelazione, sui laudemi, ecc.): e perciò le l... _OMISSIS_ ...ichiararono applicabili anche ai livelli le norme sull’enfiteusi (oggi art. 957 ss., c.c.).

Il livello costituisce un diritto sul fondo, i cui contenuti sono assimilabili a quello d'enfiteusi.

Secondo un'esegesi di tipo storico - sistematico, il “livello” è un diritto reale i cui contenuti sono assimilabili a quelli dell'enfiteusi,per cui il livellario è titolare di una posizione differenziata - al pari dell'enfiteuta.

Il livello si configurava originariamente come una vendita per un certo termine, allo scadere del quale il contratto si poteva rinnovare versando nuovamente il corrispettivo (detto esso stesso livello, o anche pensio, censo). Il concedente rimaneva, pertanto, domino diretto, potendo così avvalersi di questa figura per effettuare concessioni temporanee del godimento di fondi a cittadini, su richiesta di questi, contro pagamento del canone.

Il livello, che si configurava or... _OMISSIS_ ...ome una vendita per un certo termine, finì, successivamente, per confondersi e unificarsi completamente con l’enfiteusi – e così il corrispettivo del livello, col canone di questa; ciò già prima delle codificazioni moderne con conseguente applicazione anche ai livelli delle norme sull’enfiteusi (oggi art. 957 ss., c.c.).

Secondo un’esegesi di tipo storico - sistematico, il livello è un diritto reale, assimilabile all’enfiteusi. Come quest’ultima rappresenta un diritto reale di godimento, in favore del concessionario, sul fondo, che rimane in proprietà del concedente, analogamente deve ritenersi che accada per il livello.

Il livello non è identificabile con il diverso fenomeno dell’affrancazione dei terreni, gravati da usi civici; suddetta identificazione infatti, oltre ad essere in contrasto con il dato letterale (una cosa sono, evidentemente, gli usi civici, un’altra è il c... _OMISSIS_ ...quo; o “precario”), è palesemente smentita dalla storia del cd. “precario”, tale da patrocinare l’assimilazione del medesimo all’enfiteusi, piuttosto che agli usi civici.

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.