Secondo pacifica giurisprudenza, la posizione di "livellario ecclesiastico", assimilabile sostanzialmente a quella dell'ordinario livellario, costituisce un diritto reale limitato del tutto parificabile al "diritto di enfiteusi". Di conseguenza, attribuendo essa la facoltà di godere di un bene di proprietà altrui nei limiti previsti dagli art. 957 e segg. Cod. civ., soggetto ” espropriato”, ai sensi dall'art. 2 T.U. 8 giugno 2001 n. 327, è il p ...