L'azione di responsabilità contabile nell'espropriazione per pubblica utilità

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE

L'azione del P.M. contabile è distinta e autonoma nei presupposti e nelle modalità di svolgimento da quella della P.A. danneggiata: l'unico limite di ammissibilità consiste nell’intervenuto integrale ristoro del danno.

Spetta solo al Procuratore competente il potere di proporre appello nei confronti di una parte assolta in prime cure, mentre non può considerarsi ammissibile l'atto proposto da un soggetto rimasto soccombente avverso la pronunciata assoluzione di un altro che sia ritenuto parimenti corresponsabile dello stesso danno.

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> ARCHIVIAZIONE

Se dall'atto di citazione si desume la imputazione di colpevolezza di un soggetto, deve intendersi inefficace l'atto di archiviazione disposto nei suoi confronti.

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> ATTI ISTRUTTORI

L’art. 23 della L.n. ... _OMISSIS_ ...e che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle pubbliche amministrazioni siano trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti; nella a misura in cui è lo stesso legislatore ad imporre la trasmissione alla Procura contabile di un atto ritenuto sintomatico di comportamenti patologici, deve ritenersi che suddetta ipotesi rientri tra quelle “fatte salve” di cui all’art.17, comma 30 ter del D.L. n.78/2009 convertito nella L. n.102/2009 nel testo risultante dalle modificazioni introdotte dall’art. 1 del D.L. n. 103/2009, convertito in L. n.141/2009.

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> ATTI ISTRUTTORI --> ACCESSO

Rispetto agli atti istruttori di interesse processuale sono inapplicabili le norme regolanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> CITAZIONE

Nel giudiz... _OMISSIS_ ... Corte dei Conti, le indicazioni richiamate nell’articolo 163, comma 3, nr. 7, del C.P.C. non possono essere esplicitate nell’atto di citazione emanato dalla Procura Regionale attrice, sul rilievo che la fissazione dell’Udienza di discussione, con le relative formalità da osservare per la valida costituzione in giudizio, compete al Presidente della Sezione Giurisdizionale ai sensi dell’articolo 17 del R.D. nr. 1038 del 1933; soltanto dopo l’individuazione della data dell’Udienza l’Ufficio Requirente provvede alla notifica della citazione e del Decreto adottato dal Presidente della Sezione.

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> CITAZIONE --> ERRONEA INDICAZIONE P.A. DANNEGGIATA

L'eventuale errore commesso dal Procuratore regionale nell’individuazione dell’amministrazione danneggiata non determina inammissibilità della domanda, ma ha come unica conseguenza che la Corte dei Conti... _OMISSIS_ ...re sentenza, deve indicare la diversa amministrazione a cui favore deve essere disposto il risarcimento a carico dei condannati.

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> CITAZIONE --> INDICAZIONE MEZZI DI PROVA

Ai sensi dell’art. 163, comma 3, n.5, c.p.c., “l’atto di citazione deve contenere l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione”. Per costante giurisprudenza il lamentato vizio non risulta assistito da alcuna sanzione e ciò si pone, del resto, in piena armonia con regola, propria del giudizio per danno erariale, per cui, quando il convenuto riceve la notifica dell’atto di citazione, gli atti ed i documenti a sostegno della domanda sono già depositati presso la Segreteria della medesima Sezione e, dunque, acquisibili dal convenuto secondo il principio di ordinaria diligenza.

RESPONSA... _OMISSIS_ ...gt; AZIONE --> CITAZIONE --> MOTIVAZIONE

Va escluso l’obbligo di motivazione da parte del procuratore in ordine alle deduzioni ed eventuali documenti presentati dal soggetto invitato a fornire deduzioni, in quanto non può configurarsi un improprio contraddittorio che vede contrapporre il Pubblico Ministero al soggetto, che potrà essere convenuto in giudizio, al di fuori delle regole e delle garanzie proprie di un processo innanzi ad un giudice terzo.

La citazione non deve dare conto di motivate controdeduzioni in ordine alle difese svolte dall'intimato.

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> CITAZIONE --> NOTIFICA

Va affermata la ritualità della notifica dell'atto di citazione avvenuta nel domicilio del difensore.

La costituzione effettuata non solo al fine di eccepire la nullità della notifica, ma anche al fine di formulare eccezioni di merito ed approntare un'analitic... _OMISSIS_ ...qualsiasi irritualità della notifica dell’atto di citazione.

E’ da escludere la nullità della notifica dell’atto di citazione nel caso in cui la stessa sia avvenuta nel domicilio eletto dall’interessato (nel caso di specie a margine delle controdeduzioni presentate alla Procura regionale) e comunque qualora l'interessato si sia costituito regolarmente, formulando le proprie difese nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> CITAZIONE --> NULLITÀ

La nullità della citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, ai sensi dell’art. 164 del c.p.c., non ricorre quando il "petitum", inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo de... _OMISSIS_ ...ttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, costituendo il relativo apprezzamento una valutazione di fatto riservata al giudice di merito.

Non merita accoglimento l’eccezione di nullità per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, dell'atto introduttivo del giudizio, che delinei con chiarezza espositiva ed indicazione esaustiva, i fatti contestati, oltre ad affrontare, con articolata deduzione, i motivi di diritto che si intendono far valere e che costituiscono le ragioni della domanda risarcitoria, tanto che ciascun convenuto abbia potuto diffusamente esercitare il proprio diritto di difesa, sin dalla comparsa di costituzione e risposta.

La nullità dell’atto di citazione, per omessa determinazione dell’oggetto della domanda, postula la totale omissione o la assoluta incertezza del petitum, inteso sia sotto il profilo “form... _OMISSIS_ ...o; del provvedimento giurisdizionale richiesto che “mediato”, vale a dire dell’utilità o del bene della vita che si intende perseguire, sia della causa petendi che corrisponde alle ragioni su cui la domanda si fonda. Tale evenienza si verifica solo quando sussista la sostanziale impossibilità di individuare i suddetti elementi attraverso un esame complessivo dell’atto ed anche attraverso la documentazione allegata allo stesso ed offerta in comunicazione o quando la citazione in giudizio non contenga alcun riferimento ad atti o comportamenti censurati, dai quali il convenuto possa difendersi.

L’atto di citazione deve contenere, a pena di nullità, la chiara, coerente e congrua esposizione delle ragioni dell’addebito, evidenziando le condotte ritenute meritevoli di censura e sviluppando gli elementi fondativi della colpa grave. Deve pertanto ritenersi nullo l'atto di citazione che si limiti ad una semplice, quanto non ... _OMISSIS_ ...omatica equiparazione dell'illegittimità degli atti espropriativi adottati dai soggetti convenuti (annullati dal TAR) con l’illiceità della loro condotta, non specificando in alcun modo la condotta illecita addebitata.

La verifica dell'adempimento degli oneri probatori incombenti sulla Procura attrice involge propriamente il merito della relativa azione e dunque la fondatezza (o meno) della stessa, non potendo conseguentemente rilevare in termini di invalidità/nullità della citazione in giudizio.

Ai sensi dell’art. 3 del r.d. n. 1038 del 1933, l’atto di citazione è affetto da nullità quando vi sia «assoluta incertezza sull’oggetto della domanda». La disposizione è stata costantemente intesa nel senso che – come stabilisce anche l’art. 164 c.p.c. – la citazione è nulla quando sia stato omesso o risulti assolutamente incerto l’oggetto della domanda, ovvero quando manchi l’esposi... _OMISSIS_ ....

L'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 56 e 164 del c.p.c. all'area del giudizio contabile, ha portato all'affermazione del principio secondo cui l'atto di citazione è nullo solo quando "presenti dubbi ed incertezze sia in ordine all'oggetto della domanda sia in ordine alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a base dell'ipotesi di responsabilità amministrativa", ovvero "quando manchino del tutto le conclusioni in ordine all'oggetto della domanda o quando alcune delle indicazioni fornite siano contraddittorie o insufficienti tanto da non consentire di dedurre, secondo il libero apprezzamento del giudice, l'elemento della domanda attrice richiesto dalla legge".

Così come più volte affermato dalla giurisprudenza contabile, la disposizione contenuta nell’art. 163, comma 3 n. 7 de c.p.c. e la relativa sanzione di nullità prevista dall’art. 164 non sono applicabili all... _OMISSIS_ ...ione introduttivo del giudizio innanzi alla Corte dei conti, compiutamente regolato dagli art. 1 e 45 del regolamento di procedura.

Deve ritenersi corretto e puntuale l’atto di citazione che contenga tutti gli elementi richiesti dall’art. 163 c.p.c., e dall’art. 1 del R.D. 1038/33, per quel che attiene alla pretesa azionata, alla descrizione dei fatti e alla individuazione dei presunti responsabili, nonché alla determinazione del pregiudizio. È noto, peraltro, per giurisprudenza costante e pacifica, che non ricorre la nullità dell’atto introduttivo del giudizio quando la individuazione degli elementi essenziali sia comunque possibile da un esame complessivo dell’atto.

La verifica dell’adempimento degli oneri probatori incombenti sulla Procura attrice involge propriamente il merito della relativa azione e dunque la fondatezza (o meno) della stessa, non potendo conseguentemente rilevare in termini di invalid... _OMISSIS_ ...la citazione in giudizio.

La nullità, in un sistema processuale fondato sul principio della conservazione degli atti, ai sensi dell’art 3 reg proc e dell’art 164 comma 4 cpc consegue solo alla mancanza o assoluta incertezza dell’oggetto della domanda ovvero alla totale mancata esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda. Ne consegue che non è riconducibile a tale ipotesi l'atto di citazione che contenga un’indicazione esauriente non solo dell’omissione contestate a tutti i convenuti ma anche delle responsabilità di ciascuno con riferimento alla carica rivestita, concludendo con una proposta di ripartizione dell’addebito tanto da consentire ai convenuti di dispiegare una puntuale difesa

Laddove risultino chiaramente esposti i fatti da cui scaturisce l'azione di responsabilità, con contestuale precisa individuazione dell'oggetto della domanda risarcitoria, la mancata indicazione delle singole... _OMISSIS_ ...o da ascrivere a ciascun convenuto, non configura vizio di nullità preclusivo dell'esame nel merito. Ciò in quanto, viceversa, l'ipotesi sanzionata dagli art. 163, comma 3, e 164, comma 4 c.p.c. si reputa sussistente soltanto qualora manchino, o siano assolutamente indecifrabili i contenuti della pretesa azionata, ovvero detti elementi - ancorché presenti - risultino contraddittori o insufficienti, al punto da non consentire di evincere, secondo il libero apprezzamento del giudice, la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità erariale.

Nei giudizi dinanzi la Corte dei conti la nullità è disciplinata dalle disposizioni procedurali contenute nel R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, il cui art. 3 espressamente prevede che le domande provenienti dalla Procura regionale “sono nulle quando non siano sottoscritte o quando siavi assoluta incertezza sull’oggetto”. Tale circostanza non ricorre quando il "petitum" sia comunque i... _OMISSIS_ ...traverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, costituendo il relativo apprezzamento una valutazione di fatto riservata al giudice di merito.

La giurisprudenza contabile è concorde nel ritenere che la mancata ripartizione del danno non costituisce causa di nullità della citazione per indeterminatezza della stessa allorquando sia possibile evincere, dal tenore dell’atto, il convinc...


...continua.  Qui sono visibili 14000 su 44338 caratteri complessivi dell'articolo.

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi giurisprudenziali estrapolate da un nostro codice o repertorio. Il cliente può acquistare il semplice articolo così come appare in questa pagina, senza gli omissis e senza la limitazione quantitativa. Nel caso occorrano informazioni più complete, si invita ad acquistare il codice o repertorio, dove le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle sentenze a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare. 

Acquista per soli 10,00 € l'articolo, che ti verrà inviato via mail e che potrai scaricarti dalla tua area privata nella sua interezza e senza omissis.

Acquista articolo