Il giudizio contabile

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> GIUDIZIO CONTABILE

Può essere disposta, con riferimento ai predetti, la trasmissione degli atti al giudice di primo grado per un nuovo esame della controversia riguardante i sunnominati, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del r.d. n. 1038 del 13.08.1933, secondo il quale “quando in prima istanza la competente sezione giurisdizionale si sia pronunciata soltanto su questioni di carattere pregiudiziale, su queste esclusivamente si pronunciano in appello le sezioni riunite”, intendendosi per “questioni di carattere pregiudiziale” tutte le questioni non attinenti ai presupposti sostanziali della responsabilità: danno erariale, nesso di causalità tra il danno e la condotta del convenuto, dolo o colpa grave.

... _OMISSIS_ ...riscosse per la vendita dei biglietti di accesso ai siti culturali.

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> GIUDIZIO CONTABILE --> DEFINIZIONE EX L. 266/2005

La disposizione di cui all'art. 1, comma 233, della L. n. 266 del 2005 comporta - come riflesso processuale - l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ove risulti soddisfatta, sia pur nei limiti dell'importo fissato dalla Sezione ai sensi dell’art. 1, comma 232, della citata legge, la pretesa azionata dal P.M. contabile con conseguente venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite.

Presupposto per la definizione, ai sensi dell'art. 1, comma 233 , della legge n. 266 del 2005, del giudizio di responsabilità avanti la Corte dei Conti, è l'avvenuto pa... _OMISSIS_ ...RLF|
RESPONSABILITÀ CONTABILE --> GIUDIZIO CONTABILE --> DOMANDE ED ECCEZIONI

E' inammissibile l'eccezione con la quale si prospetta una corresponsabilità di altri soggetti nella causazione del danno alla P.A. fonte di responsabilità erariale, qualora fondata su fatti nuovi in nessun modo oggetto del giudizio di primo grado.

Applicando, (in virtù del rinvio dinamico operato dall'art.26 del r.d.1038 del 1933, recante il vigente regolamento di procedura relativo ai giudizi innanzi a questa Corte,) il combinato disposto degli artt.167 e 183 c.p.c., tutte le domande e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio possono essere introdotte in giudizio nel rispetto dello sbarramento temporale costituito dalla prima udienza di tratta... _OMISSIS_ ...azione.

Tutte le domande e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio possono essere introdotte in giudizio nel rispetto dello sbarramento temporale costituito dalla prima udienza di trattazione che nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile coincide con l'udienza di comparizione delle parti, non potendo nelle udienze successive il thema decidendum subire più alcuna modificazione.

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> GIUDIZIO CONTABILE --> DOMANDE ED ECCEZIONI --> RIVALSA

La possibilità del convenuto di far valere un rapporto di garanzia nell'azione di responsabilità deve essere rapportata alle attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, che si pronuncia sull'azione pro... _OMISSIS_ ... rapporti di natura privatistica rientrano nella sfera giurisdizionale attribuita al Giudice Ordinario.

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> GIUDIZIO CONTABILE --> ESTINZIONE

La pluralità delle parti che sono convenute nel giudizio contabile corrisponde ad una complessità di rapporti processuali, tra loro scindibili, che perciò rimangono indipendenti; ne consegue che, in caso di morte di un litisconsorte necessario, determinandosi una causa di estinzione di uno dei predetti rapporti processuali, l'estinzione del processo deve essere dichiarata unicamente con riferimento a quel rapporto e non si estende all'intero processo.

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> GIUDIZIO CONTABILE --> INTERVENTO

Vanno ritenuti ammissibili avanti la Cort... _OMISSIS_ ...tonomo, nel riflesso che in tali casi si introdurrebbe un elemento nuovo nel giudizio.

In presenza di un interesse qualificato e concreto, è ammissibile un intervento ad adiuvandum dell’azione obbligatoria del P.M. contabile, ma non è ammissibile chiedere la condanna alla refusione di un danno che quest’ultimo non abbia contestato.

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> GIUDIZIO CONTABILE --> POTERE SINDACATORIO

Se da un lato il Procuratore Regionale della Corte dei Conti vede attribuito un ampio potere discrezionale nell’esercizio delle sue funzioni, dall’altro lato tale potere discrezionale deve essere esercitato in presenza di fatti o di notizie che facciano presumere comportamenti di pubblici funzionari ipoteticamente con... _OMISSIS_ ... possa essere considerata come un'impropria attività di controllo generalizzata e permanente.

Le regolamentazioni di garanzia per la gestione dei beni immobili degli enti locali previste dall'ordinamento giuridico, quali la tenuta degli inventari ed il confluire delle relative evidenze gestionali nel conto del patrimonio da sottoporre ad approvazione nel quadro del rendiconto d’esercizio, portano ad escludere l’obbligo della resa del conto giudiziale da parte del soggetto incaricato della gestione dei beni immobili suddetti.

A fronte del supposto danno erariale, al Procuratore regionale spetta di indagare sull’apporto causale e di valutare l’elemento soggettivo, dolo o colpa grave, insito nelle condotte tenute dai presunti responsabili... _OMISSIS_ ...nvece spetta di giudicare la parte citata e nel fare ciò gli compete anche il potere di modulare, nel caso, il quantum debeatur, anche in considerazione delle condotte dei soggetti estranei al processo qualora dovesse emergere che anche con le loro condotte vi abbiano preso parte.

In materia di danno erariale, il limite oltre il quale al giudice non è consentito andare è rappresentato dall’importo del petitum indicato nell’atto di citazione e non dalle modalità con cui l’attore riterrebbe equo determinarlo e ripartirlo, spettando al giudice l’esclusiva competenza di decidere sul punto.

In applicazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato fissato dall'articolo 112 c.p.c., il potere sindacatorio riconosciuto al ... _OMISSIS_ ...ione sono infatti limiti inderogabili nel caso di una decisione di condanna.

Nel giudizio contabile l'organo giudicante non può né deve essere chiamato ad un’opera di supplenza probatoria delle carenze in tal senso emergenti dalla dedotta pretesa; ciò sia in conseguenza della palese genericità, contraddittoria e palmare insufficienza probatoria dell'atto scritto, introduttivo del giudizio, che dell’'assenza di apporto esplicativo in sede di udienza dibattimentale.

Nell’ambito del giudizio contabile la ricerca delle prove, c.d. potere sindacatorio istruttorio del giudice, il cui fondamento si rinviene nell'indisponibilità (integrità dell'erario) dell'interesse tutelato, deve essere contemperato con i principi del giusto processo di cui all... _OMISSIS_ ...cipio di prova) dalle prospettazioni di parte.

Anche dopo la modifica dell'art. 111 Cost., ex legge cost. 23.11.1999 n. 2 introduttiva dei principi del “giusto processo”, permane in capo al giudice contabile il c.d potere sindacatorio, sia sotto il profilo dell'assunzione dell'iniziativa in tema di formazione del contraddittorio, sia sotto quello dell'integrazione delle prove offerte dalle parti e dell'esercizio di attività istruttoria.

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> GIUDIZIO CONTABILE --> POTERE SINDACATORIO --> DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA

Non esiste e non è invocabile, quale limite al potere giurisdizionale della Corte dei Conti, la cd. “riserva di amministrazione” se non quando l’agente pubblico invoch... _OMISSIS_ ...bile è dato poter sindacare la legittimità e la congruenza della scelta operata rispetto al fine pubblico da raggiungere, al fine di stabilire se all’esborso economico, che ne è derivato, corrisponda un’utilitas per la collettività o per l’ente.

La mancanza di un obbligo di trasmissione del conto giudiziale alla Corte dei Conti non esclude che gli enti locali possano e debbano prevedere, nell’esercizio della loro autonomia organizzativa, le più opportune forme di rendicontazione afferenti alla gestione dei beni immobili, individuando i soggetti consegnatari responsabili della corretta conservazione e manutenzione di tali beni.

L'insindacabilità della scelte amministrative non esclude la verifica giudiziale sul corretto esercizio del pot... _OMISSIS_ ...F| Non sono sottratti alla cognizione del giudice contabile gli atti in cui risulti comprovato ex ante e confermato ex post un evidente carattere di dannosità per l’ente pubblico ed, eventualmente, di perseguire interessi diversi da quelli previsti dalla legge; di converso sono sottratti al suddetto sindacato gli atti, pur eventualmente censurabili, che riflettono un “normale” esercizio di discrezionalità.

La discrezionalità amministrativa è insindacabile, ai sensi della legge n. 20/1994, con il limite, peraltro, del rispetto dei principi di logica, imparzialità e ragionevolezza, i quali devono sempre reggere l’attività amministrativa. Ne deriva che il magistrato contabile non solo può, ma deve verificare se le motivazioni che sorreggono la scelta... _OMISSIS_ ...a, anche le scelte discrezionali dell’amministrazione, per verificare se esse siano coerenti con i principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, ovvero comportino l’adozione di scelte arbitrarie e diseconomiche: in particolare, la Corte dei conti ben può sindacare gli atti amministrativi, senza che sia di ostacolo il divieto riguardante il merito delle scelte discrezionali.

In caso di attività amministrativa discrezionale, che si distingue da quella vincolata per la possibilità di scelta tra più comportamenti leciti, il Giudice contabile dovrà verificare, con giudizio ex ante, se la scelta operata corrisponda di per sé a criteri generali di logica e ragionevolezza.

Con una recente innovazione normativa che ha escluso l... _OMISSIS_ ... si trasformi in “giusto amministratore”, con ingerenza eccessiva nelle scelte politiche ed eccessivi rigorismi nelle valutazioni dei comportamenti degli amministratori pubblici.

Il giudice contabile può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente; ma una volta accertata tale compatibilità, l'articolazione concreta e minuta dell'iniziativa intrapresa dall'amministratore rientra nell' ambito di quelle scelte discrezionali per le quali il legislatore ha stabilito l'insindacabilità.

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> GIUDIZIO CONTABILE --> POTERE SINDACATORIO --> DISCREZIONALITÀ TECNICA

Al contrario della discrezionalità amministrativa, che postula un potere di valutazione comparativa ... _OMISSIS_ ...re o minore grado di opinabilità, in applicazione di discipline tecniche, suscettibili di essere sindacati dal giudice contabile.

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> GIUDIZIO CONTABILE --> QUESTIONI PREGIUDIZIALI

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> GIUDIZIO CONTABILE --> RAPPORTO CON GIUDIZIO AMMINISTRATIVO

Nell’alveo della giurisdizione contabile rientrano le illiceità delle condotte causative del danno pubblico e non i profili di illegittimità degli atti adottati nell’esercizio dell’azione amministrativa, che possono, al più, incidere sulla valutazione del connotato contra ius delle stesse condotte.

Le valutazioni effettuate dal giudice amministrativo non spiegano efficacia preclusiva e vincolante nel successivo... _OMISSIS_ ...potesi di responsabilità indiretta il giudice contabile è libero di valutare la colpa del Responsabile di un Servizio Comunale in relazione all’omessa corretta applicazione delle disposizioni a presidio degli interventi sui fabbricati presenti sul territorio comunale (allorché i proprietari facciano richiesta degli appositi provvedimenti concessori) anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza amministrativa di condanna contro l’amministrazione, basata sul presupposto dell'illegittimità degli atti adottati in proposito.

L’autonomia dei giudizi contabile ed amministrativo e la non vincolatività o preclusività tra i due giudizi non significa affatto non tener conto del contenuto deldecisum giudiziale del magistrato amministrativo, quasi ad affermare ... _OMISSIS_ ...nza del giudice amministrativa ha pienezza di effetti nell’ordinamento giuridico con possibilità per il magistrato contabile, pur nell’autonomia di giudizio, di avvalersi di essa.

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> GIUDIZIO CONTABILE --> RAPPORTO CON GIUDIZIO CIVILE

Il giudicato civile non vincola il giudice contabile, soprattutto per quanto riguarda la qualificazione giuridica dei fatti posti al suo autonomo giudizio.

La previsione legislativa della possibilità di promuovere nei confronti di una società l’ordinaria azione civilistica di responsabilità non implica l’esclusione dell’esperibilità dell’azione di responsabilità amministrativa dinanzi al giudice contabile.

La giurisdizione civile e ... _OMISSIS_ ...onali si pone in termini di alternatività e non di esclusività, dando luogo, quindi, non a profili di giurisdizione, ma di proponibilità della domanda.

La Corte dei Conti è il giudice naturale nelle materie della contabilità pubblica, esclusività che impedisce all’Amministrazione creditrice di agire a sua volta avanti al G.O..

Con riferimento all’azione contabile, la Procura regionale non è vincolata pedissequamente al giudicato formato in altra sede dovendo basare l’impianto accusatorio sugli elementi e sulla documentazione raccolti in sede di indagini individuando i soggetti legati al rapporto di servizio (o funzionale) ad una pubblica amministrazione dalla cui condotta gravemente colposa sia derivato un danno alla Amministrazione pubblic... _OMISSIS_ ...vizio ed in tale senso dà luogo all’azione di responsabilità amministrativa-contabile. Ne consegue che, a suddetto fine, la partecipazione del pubblico dipendente al giudizio civile non è necessaria, vertendo sul rapporto tra Amministrazione e terzo (salvo la scelta del soggetto danneggiato di chiamare in giudizio anche l’autore materiale), sia per l’assoluta autonomia e separatezza del giudizio contabile rispetto al giudizio civile.

Pure in presenza di elementi di fatto in comune, qualora la citazione in giudizio abbia a fondamento la condanna in sede civile per i danni arrecati dal Comune ai proprietari di terreni acquisiti irreversibilmente al patrimonio, il giudizio civile e quello di responsabilità amministrativa si muovono su piani distinti, sia i... _OMISSIS_ ... Giudice civile, per il principio di separatezza, di autonomia e di ...
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.