Responsabilità da esproprio fallito: esimente o scriminante politica

uo;esimente non può essere invocata nei casi in cui l’organo politico deve adottare atti di competenza propria, come in materia espropriativa.

In ipotesi di danno conseguente ad omessa conclusione del procedimento, non è in alcun modo conferente il richiamo alla norma sulla cosiddetta esimente politica (art. 1, comma 1 ter, della legge n. 20 del 1994), trattandosi nella specie di condotte omissive e, quindi, di fattispecie di responsabilità che nulla ha a che vedere con l’ipotesi – disciplinata in tale norma - dell’approvazione in buona fede di atti appartenenti alla competenza di uffici tecnici o amministrativi.

La c.d. “esimente politica” prevista dall’art. 1, c. 1 ter della l.n. 20/1994 (nel testo novellato dalla l.n. 639/1996), trova la propria “ratio” nella necessità di dare efficace attuazione al principio di separazione funzionale tra organi politici ed organi amministrativo-t... _OMISSIS_ ... alla gestione, introdotto nell’ordinamento dall’art. 51 della L.n. 142/1990 di riforma dell’ordinamento degli EE.LL e poi confermato dall’art. 2 del d.lgs n. 29/1993 . La c.d. “esimente politica” non è applicabile nei casi in cui gli organi politici abbiano esercitato un’attribuzione propria, nella quale i soggetti preposti alle strutture burocratiche abbiano espletato funzioni istruttorie ovvero consultive e comunque di mero supporto strumentale.

Qualora la definizione del procedimento espropriativo sia di competenza dell’organo politico (Assessore ai Lavori Pubblici), e l’organo tecnico sia attributario di compiti istruttori ed esecutivi, non può essere invocata la c.d. “scriminante politica” di cui all’art. 1, comma 1 ter L. n. 20/1994; detta norma non è applicabile infatti nei casi in cui l’organo politico abbia esercitato un’attribuzione propria, in ordine alla q... _OMISSIS_ ... abbiano svolto funzioni istruttorie o consultive e, comunque, di mero supporto strumentale.

La c.d. “scriminante politica” di cui all'art. 1, comma 1-ter, della L. n. 20/1994 non è applicabile nelle materie riservate agli organi di governo, nelle quali gli uffici amministrativi e tecnici della struttura abbiano espletato funzioni istruttorie o consultive o, comunque, di mero supporto strumentale.

Non si applica la c.d. “scriminante politica” di cui all'art. 1, comma 1-ter, della L. n. 20/1994 quando l'evidenza dell'erroneità dell'atto sia stata tale da escludere qualsiasi buona fede.

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.