Cause e motivazione della proroga del termine di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità

PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> PROROGA --> AMMINISTRATIVA --> CAUSE E MOTIVAZIONE

La delimitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità non impedisce, dunque, la possibilità, ove sussistano valide ragioni obiettive di pubblico interesse, non riconducibili alla mera inerzia dell'amministrazione, di una sua proroga adeguatamente motivata per un ulteriore arco di tempo, proroga che non può essere fondata genericamente sulla necessità di consentire il completamento delle procedure, quanto piuttosto su obiettive condizioni di difficoltà al compimento degli atti espropriativi, indipendenti dalla volontà dell'Ente espropriante e altrimenti insuperabili.

È idoneo a giustificare la proroga della pubblica utilità il riferimento a difficoltà tecniche nell’esecuzione dei lavori, che abbiano comportato la necessità di ricorrere ad una Perizia di Variante Tecnica Amministrativa.|... _OMISSIS_ ...uo;art. 13, comma 5°, del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 (sostanzialmente riproduttivo dell'art. 13 della Legge 25 giugno 1865 n. 2359), attualmente disciplinante la proroga dell’occupazione, disciplina un istituto di carattere eccezionale, finalizzato ad evitare di mantenere i beni espropriabili in stato di soggezione a tempo indeterminato nonché a tutelare l'interesse pubblico a che l'opera venga eseguita in un congruo arco di tempo, tale da giustificare le ragioni di serietà dell'azione amministrativa. Conseguentemente, l'operatività dell’istituto della proroga deve essere giustificata dalla reale sussistenza di oggettive difficoltà al compimento di atti espropriativi e, comunque, non dipendenti dalla volontà dell'Ente espropriante.

Le addotte difficoltà burocratiche interne all'Ente non possono essere ritenute sufficienti a costituire un interesse pubblico legittimante la compressione dei diritti dei privati in sede di proroga dei termini ... _OMISSIS_ ...ichiarazione di pubblica utilità.

L'art. 13 comma 5 DPR 327/2001 pone l’accento sui «casi di forza maggiore» e di «altre comprovate ragioni». Gli uni sono i fatti sopravvenuti all’inizio della procedura ablatoria, ma indipendenti dalla volontà della P.A. espropriante e, comunque, da essa non prevedibili secondo criteri di ordinaria diligenza. Le altre devono risultare da idonea motivazione giustificatrice della disposta proroga, ma non devono essere per forza rappresentate da ipotesi imprevedibili. Queste ultime ben possono consistere in complessità e/o ritardi del procedimento espropriativo, dipendenti da svariati, ma non futili o facilmente risolubili fattori.

La necessità di far fronte alla rimozione e smaltimento di rifiuti presenti, l’indisponibilità pro tempore di alcune aree espropriande perché soggette a sequestro penale, nonché l’inserzione di porzioni dei terreni nel perimetro di boni... _OMISSIS_ ..., oltre ad ulteriori vicende pur sempre problematiche per il tempestivo buon esito della procedura espropriativa, giustificano la proroga dei termini della dichiarazione di pubblica utilità. Si tratta quindi di situazioni che, in varia guisa, sfuggono alla piena disponibilità della P.A., come il sequestro e la confisca dei terreni indicati, rendendo impossibile l’immediata e complessiva apprensione di tutte e di ciascuna area occorrente alla realizzazione dell’opera.

L’art. 13 comma 5 del dPR 327/2001 consente all'Autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera di disporre la proroga dei termini solo “per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni”. È da escludere che i ritardi procedimentali possano integrare una delle ipotesi previste dalla norma, trattandosi proprio di “una di quelle evenienze patologiche per la cui prevenzione il legislatore ha disposto la perentorietà dei termini massimi&rdquo... _OMISSIS_ ...nifestamente estranea alla previsione legislativa (nonché palesemente sproporzionata alla effettiva consistenza degli adempimenti da porre in essere), la proroga di due anni giustificata dall’esigenza di acquisire i certificati di destinazione urbanistica delle aree in questione.

Alle ipotesi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni di cui all’art. 13 del T.U.E. deve essere data un lettura assolutamente restrittiva, atteso il coinvolgimento di sfere giuridiche appartenenti a terzi; al riguardo deve ritenersi certamente sufficiente, al fine dello svolgimento delle operazioni materiali di frazionamento catastale, un termine di due anni, e ciò quand’anche si siano frapposti ostacoli materiali da parte degli espropriati. Attraverso un comportamento mediamente diligente (id est, improntato alla programmazione degli eventi che normalmente possono succedere, quale appunto l’atteggiamento non collaborativo da parte di chi subisce ... _OMISSIS_ ...iazione), certamente avrebbero potuto essere bypassati con tempestività tali ostacoli in pochi mesi.

L’art. 13 comma 5, T.U. n. 327 del 2001 consente all'Autorità, che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera, di disporre la proroga dei termini per l'emanazione del decreto di esproprio, prima della loro scadenza e per un periodo non superiore a due anni, nei casi di forza maggiore e di altre giustificate ragioni. La giurisprudenza ha chiarito che le ipotesi di forza maggiore devono presentare la caratteristica di essere indipendenti dalla volontà dell'espropriante e, comunque, da questo non prevedibili, secondo criteri di ordinaria diligenza.

La mera e generica allegazione di difficoltà operative non può da sola giustificare l’elusione di termini di efficacia della pubblica utilità che la legge ha fissato contemperando il perseguimento dell’interesse pubblico con l’equilibrata tutela delle ragioni del privato dest... _OMISSIS_ ...squo;attività ablatoria: infatti, diversamente ragionando e non considerando che le norme sulla proroga sono di stretta interpretazione, la perentorietà dei termini in questione sarebbe ben facilmente eludibile dall’espropriante semplicemente spendendo clausole motivazionali di mero stile. In questa ottica (appunto di stretta interpretazione) incombe invece all’Amministrazione di dimostrare in termini specifici e non apodittici ( onde giustificarsi) il carattere non ordinario né prevedibile ex ante degli ostacoli incontrati e di dare conto di tutte le idonee misure organizzative di contrasto all’uopo invano poste in essere.

La motivazione addotta per giustificare il differimento del termine di conclusione del procedimento espropriativo che rimandi, in sostanza, alla necessità di procedere all’aggiornamento delle visure catastali dei beni da espropriare, è obiettivamente, una giustificazione del tutto lacunosa, venendo in rilievo un... _OMISSIS_ ...iale notoriamente non connotata da un elevato tasso di complessità.

La proroga del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità può essere disposta solo in presenza di forza maggiore o di comprovati motivi, e deve dunque ritenersi una evenienza di per sé affatto scontata, anche perché la norma deve essere interpretata in senso rigoroso onde evitare che un qualsiasi pretesto possa essere addotto per eludere il termine quinquennale o quello originariamente apposto alla dichiarazione di pubblica utilità.

L'avere molte procedure espropriative in corso e il fatto che ciò causi un ritardo degli adempimenti connessi al frazionamento catastale dei terreni espropriati, non porta di per sé l’assenza di colpa alcuna in capo alla Amministrazione provinciale e la giustificabilità dei motivi addotti a supporto della disposta proroga del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.

Nella forza maggiore,... _OMISSIS_ ...ell'art. 13 comma 5, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 consente all'Autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera di prorogare i termini massimi di efficacia della stessa, non rientra il ritardo con il quale è stato attivato e concluso il procedimento di stima degli immobili, trattandosi proprio di una di quelle evenienze patologiche per la cui prevenzione il legislatore ha disposto la perentorietà dei termini massimi. E’ dunque illegittimo, e va conseguentemente annullato, il provvedimento di proroga dei termini di conclusione della procedura espropriativa che trovi in tale ritardo la propria giustificazione.

Avuto riguardo all’obiettiva necessità di definire le procedure espropriative per il completamento dell'opera ed alle altrettanto obiettive difficoltà dovute alla complessità e all’ampiezza delle procedure espropriative medesime, che vedono il coinvolgimento di numerosi soggetti pubblici e privati, con evidenti ripercussioni s... _OMISSIS_ ...ità istruttoria connessa, la proroga dei termini fissati dalla dichiarazione di pubblica utilità, si presenta quale atto non soltanto giustificato, ma anche necessario.

Le ragioni della proroga dei termini fissati dalla dichiarazione di pubblica utilità che non siano state esplicitamente esternate, ben possono essere desumibili per relationem dalla motivazione della richiesta di proroga, che sia espressamente richiamata nel decreto che la dispone.

Riguardo alla proroga dei termini fissati dalla dichiarazione di pubblica utilità, per quanto riguarda i casi di forza maggiore, gli stessi devono quantomeno presentare la caratteristica di essere indipendenti dalla volontà dell'espropriante e, comunque, da questi non prevedibili, secondo criteri di ordinaria diligenza mentre, per quanto riguarda le "comprovate ragioni", le stesse devono risultare da idonea motivazione giustificatrice della disposta proroga, ma non devono essere rapprese... _OMISSIS_ ...amente da ipotesi imprevedibili, ben potendo esse consistere in complessità e/o ritardi del procedimento espropriativo, dipendenti dalla pluralità degli espropriandi e dalla natura dell'opera.

Ai sensi dell'art. 13 del DPR 327/2001, la proroga dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e dell’occupazione d’urgenza può essere disposta in occasione del sopraggiungere di cause di forza maggiore o di altre ragioni di necessità indipendenti dalla volontà dell'amministrazione e costituenti, comunque, un oggettivo ed effettivo ostacolo al compimento degli atti espropriativi e, in definitiva, alla tempestiva realizzazione dell'opera; non sono riconducibili a tali ragioni le difficoltà nell’apprensione dei suoli, la carenza dei fondi disponibili che non ha consentito di procedere al deposito delle indennità o asserite necessità (nel caso di specie non sussistenti), di procedere alla rideterminazione dell'indennità.

... _OMISSIS_ ...rudenza amministrativa ha sempre fatto propria l'interpretazione secondo la quale l'impossibilità di completare la procedura dev'essere assoluta ed estranea alla sfera dell'espropriante. Deve ritenersi mancante una motivazione specifica ed adeguata nel caso in cui la proroga della dichiarazione di pubblica utilità poggi su imprecisate difficoltà intervenute che hanno comportato il protrarsi del mancato perfezionamento degli atti entro i tempi ormai prossimi alla scadenza.

L’istituto della proroga della dichiarazione di pubblica utilità e dei termini di conclusione, anche se riferiti ad ipotesi di d.p.u. ex lege, deve comunque essere giustificato dalla reale sussistenza di oggettive difficoltà al compimento degli atti espropriativi e comunque non dipendenti dalla volontà dell’ente espropriante. Non può ritenersi a tal fine sufficiente la circostanza che il decreto definitivo di esproprio sia stato predisposto ma che per la sua adozione sia nece... _OMISSIS_ ...e ad aggiornare le visure catastali, aggiornamento che notoriamente non richiede un tempo considerevole.

In merito alla proroga della dichiarazione di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato (sentenza 6 ottobre 29014, n. 4990/2014), il ritardo nella definizione dei sub procedimenti coinvolgenti altre amministrazioni è variabile imputabile alla pubblica amministrazione, unitamente considerata, e non già mero fatto esterno ed indipendente idoneo a fornire giustificazione alla dilatazione dei termini.

Deve ritenersi che le ragioni addotte dall’amministrazione per giustificare la proroga dei termini di conclusione della procedura espropriativa siano ragionevoli, plausibili e correlate ad esigenze imprevedibili ed eccezionali, come tali non imputabili a negligenze o a mere inerzie organizzative dell’amministrazione procedente, qualora fondate sull'abnorme aumento dei carichi di lavoro e del numero di procedur... _OMISSIS_ ... a cui si sono aggiunti i vincoli imposti all’ente dal patto di stabilità, che hanno condizionato l’affidamento degli incarichi professionali connessi all’espletamento delle attività di frazionamento e di stima.

L'art. 13 del D.P.R. n.327 del 2001 al comma 5 prevede che l'autorità che dichiarato la pubblica utilità dell'opera ...


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