Ai sensi dell'art. 23 bis della legge n. 1034/1971 - come aggiunto dall'art. 4, della legge n. 205/2000 (previsione ora confluita nell'art. 119 cod. proc. amm.) - nelle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle opere pubbliche o di pubblica utilità, i termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso. Tra i termini processuali, soggetti a dimezzamento, c'è anche il termine di trenta giorni per il deposito del ricorso notificato, fissato dall'art. 21 della stessa legge TAR, sicché tale termine - previsto a pena di decadenza - è ridotto a quindici giorni e il suo mancato rispetto determina l’inammissibilità del ricorso.
Si applica il rito abbreviato di cui all’articolo 119 c.p.a. anche al termine di deposito del ricorso (tra i termini per la notifica del ricorso, infatti, non è ricompreso quello per il deposito...
_OMISSIS_ ...
La controversia afferente ad una procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione di un’opera pubblica, rientra nel campo di applicazione dell’art. 23-bis, let. b), della L. n. 1034/1971. Pertanto, il deposito va perfezionato entro 15 giorni dall’ultima notifica.
Tra i termini processuali dimezzati rientra, secondo consolidata giurisprudenza, quello per il deposito del ricorso, successivamente alla sua notificazione; detto termine è pertanto di quindici giorni, decorrenti dall'ultima notificazione, e si deve ritenere che il termine decorra da quando l'ultima notificazione si perfeziona.
Nei giudizi relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle opere pubbliche i termini processuali sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso; tale dimidiazione trova applicazione generalizzata e le eventuali eccezioni debbono essere espressamente previste nella stessa n...
_OMISSIS_ ...chiami quel rito.
L'art. 23-bis L. n. 1034/1971, introdotto con l'art. 4 della legge n. 205 del 2000, non ricomprende nell’eccezione alla regola della riduzione dei termini, per i giudizi indicati nel suo primo comma, anche il termine stabilito per il deposito del ricorso.
La regola del dimezzamento dei termini processuali prevista dall'art. 23 bis della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, si applica anche al termine per il deposito del ricorso in primo grado, il quale ha natura sicuramente «processuale».
GIUDIZIO --> TERMINI PROCESSUALI DIMIDIATI --> ECCETTO LA SOLA NOTIFICA DEL RICORSO --> ERRORE SCUSABILE
Non può applicarsi al ritardo nel deposito del ricorso ex art. 23-bis DPR 327/2001, il beneficio dell'errore scusabile, atteso che la norma relativa al dimezzamento dei termini processuali nei giudizi aventi ad oggetto le procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate...
_OMISSIS_ ... di opere pubbliche è entrata in vigore ormai da tempo.
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.