Ai sensi dell'art. 23 bis della legge n. 1034/1971 - come aggiunto dall'art. 4, della legge n. 205/2000 (previsione ora confluita nell'art. 119 cod. proc. amm.) - nelle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle opere pubbliche o di pubblica utilità, i termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso. Tra i termini processuali, soggetti a dimezza ...