Tutela degli animali nella fase della macellazione

Per moltissimo tempo la preoccupazione del legislatore in questa materia, ha riguardato solo la salute del consumatore e aspetti meramente commerciali e fiscali[4].

Solo intorno al 1970 si iniziò ad affiancare alle esigenze del mercato e della salute pubblica, la preoccupazione per le sofferenze provate dagli animali nel momento del loro abbattimento.

Un passo decisivo a riguardo fu compiuto dalla legge 2 agosto 1978[5], n. 439, in attuazione della direttiva CEE n. 577 del 1974, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione. Viene fatto per la prima volta riferimento alla sofferenza degli animali stabilendo che «la macellazione degli animali della specie bovina, bufalina, equina (cavalli, asini, muli e bardotti), suina, ovina e caprina deve essere immediatamente preceduta da misure atte ad assicurare lo stordimento degli stessi. Per stordimento si intende un procedimento effettuato per mezzo di uno strumento meccanic... _OMISSIS_ ...lettricità o dell’anestesia con il gas, senza ripercussioni sulla salubrità delle carni e delle frattaglie e che, applicato all’animale, provochi nello stesso uno stato di incoscienza che persista fino alla macellazione, evitando comunque ogni sofferenza inutile agli animali» (art. 1). Lo scopo è di giungere alla morte dell’animale provocandogli il minor dolore ed eccitamento possibile[6].

L’anno seguente, il Consiglio d’Europa ha redatto la Convenzione sugli animali da macello[7], in cui viene collegata l’esigenza di assicurare la protezione degli animali destinati all’abbattimento con quella relativa ad evitare che la paura, la tensione, i dolori e le sofferenze degli animali influenzino negativamente la qualità della carne[8].

Detta Convenzione non si occupa solo dell’abbattimento, ma prende in considerazione gli ultimi istanti dell’esistenza dell’animale, dal momento in cu... _OMISSIS_ ...to dal mezzo che lo ha condotto al macello, fino alla macellazione vera e propria. Non viene fatto un espresso riferimento al benessere degli animali, ma in più articoli rileva la necessità che tutte le operazioni che conducono alla morte dell’animale debbano essere effettuate nel rispetto dello stesso, in modo da evitarne il più possibile ogni sofferenza[9].

Lo stordimento viene effettuato attraverso shock traumatico nei bovini, equini ed ovini e attraverso elettronarcosi nei suini.

Nell’elettronarcosi la corrente elettrica provoca perdita della sensibilità e della coscienza, agendo a livello cerebrale sul talamo, in modo tale che i segnali dolorifici non arrivino alla corteccia e contemporaneamente agendo sulla formazione reticolare ascendente, responsabile dello stato di coscienza. Questo sistema ha però degli inconvenienti, determinando sulla carne “petecchie emorragiche”, vengono perciò usati bassi voltaggi che n... _OMISSIS_ ...na sufficiente perdita di conoscenza[10].

Gli elettrodi vengono posti sulle tempie dei suini, dopodiché l’animale viene sollevato per una zampa posteriore e quindi giugulato (si ricordi infatti che la macellazione viene effettuata attraverso la recisione dei vasi sanguigni della gola con interruzione del flusso sanguigno alla testa)[11].

Entrambe le normative, comunitaria e nazionale, prevedevano delle deroghe in caso di abbattimento secondo riti religiosi, abbattimento di estrema urgenza quando non sia possibile per ragioni di ordine temporale o logistico praticare il preventivo stordimento, abbattimento di pollame e conigli secondo una procedura concordata che provochi la morte istantanea degli animali ed infine abbattimento di animali per ragioni di disciplina sanitaria.

Il decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333[12], in attuazione della direttiva n. 119 del 1993 relativa alla protezione degli animali durante la ... _OMISSIS_ ...uo;abbattimento, abrogò la disciplina previgente.

In sostanza questa nuova norma ribadisce la necessità dello stordimento dell’animale prima dell’abbattimento, in modo da evitargli «eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili», stati d’animo che devono essere tenuti presenti anche nel momento della costruzione e in quello di funzionamento dei macelli.

Alcune deroghe previste non depongono certo a favore della sensibilità del legislatore del 1998, infatti ai sensi del secondo comma dell’art. 1, il presente decreto non si applica «alle prove tecniche o scientifiche di metodi da utilizzare nelle attività di cui al comma 1, eseguite sotto il controllo dell’autorità competente; agli animali abbattuti in occasione di manifestazioni culturali o sportive; alla selvaggina abbattuta conformemente all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607[13], e successiv... _OMISSIS_ ...uo;.

Lascia perplessi l’esenzione riguardante gli animali abbattuti in occasione di manifestazioni culturali o sportive, soprattutto in luce della disciplina prevista dalla legge 189/2004 che all’art. 544-quater configura un’autonoma fattispecie delittuosa relativamente agli spettacoli e in genere alle manifestazioni in cui vengono impiegati animali, introducendo la punibilità anche della mera attività di promozione di detti spettacoli[14].

L’art. 5 del presente decreto esonera gli stabilimenti che già beneficiano di una disciplina di favore dal rispetto delle disposizioni inerenti il trasferimento e la stabulazione degli animali contenute nell’allegato A - gli animali devono essere scaricati il più presto possibile dopo il loro arrivo. In caso di ritardi inevitabili, gli animali devono essere protetti da variazioni eccezionali delle condizioni climatiche e godere di una ventilazione adeguata; gli animali che ri... _OMISSIS_ ...rsi reciprocamente a causa della specie, del sesso, dell’età o dell’origine devono essere tenuti separati; gli animali devono essere protetti da condizioni climatiche avverse. Qualora siano stati sottoposti a temperature elevate e caratterizzate da un alto tenore di umidità, gli animali devono essere rinfrescati con metodi appropriati; durante le operazioni di scarico gli animali non devono essere spaventati, eccitati o maltrattati e occorre evitare che essi possano capovolgersi. Gli animali non devono essere sollevati per la testa, le corna, le orecchie, le zampe, la coda o il vello in una maniera che causi loro dolori o sofferenze inutili. Ove occorra, gli animali devono essere guidati individualmente; gli animali devono essere spostati con la debita cura. I corridoi nei quali passano gli animali devono essere costruiti in modo che questi non possano ferirsi ed essere disposti in modo da sfruttare le loro tendenze gregarie. Si possono usare strumenti soltan... _OMISSIS_ ...li animali nella direzione corretta e unicamente per brevi periodi. Gli strumenti che provocano scariche elettriche possono essere usati soltanto per i bovini adulti e i suini che rifiutano di muoversi, a condizione che le scariche non durino più di due secondi, siano adeguatamente intervallate e che gli animali dispongano davanti a loro di spazio sufficiente per muoversi; le scariche possono essere applicate soltanto ai muscoli posteriori; gli animali non devono essere percossi, né subire pressioni su qualsiasi parte sensibile del corpo. In particolare, non si deve loro schiacciare, torcere o rompere la coda, né afferrarne gli occhi. È vietato colpire o prendere a calci gli animali; gli animali non devono essere trasportati nel luogo di macellazione se non possono essere immediatamente macellati. Qualora non vengano macellati immediatamente dopo il loro arrivo, gli animali devono essere condotti nei locali di stabulazione - e di quelle relative allo stordimento ed abbat... _OMISSIS_ ...tte dall’allegato C - metodi ammessi per lo stordimento: pistola a proiettile captivo; commozione cerebrale; elettronarcosi; esposizione al biossido di carbonio. Metodi ammessi per l’abbattimento: pistola o fucile a proiettile libero; elettrocuzione; esposizione al biossido di carbonio. L’autorità competente può tuttavia autorizzare la decapitazione, la dislocazione del collo e l’impiego del "cassone a vuoto" come metodo di abbattimento per talune specie determinate, sempreché siano osservate le disposizioni dell’articolo 3 e le disposizioni specifiche del punto III del presente allegato - qualora si proceda all’uccisione di volatili da cortile, conigli, suini, ovini, caprini e bovini (per questi ultimi la deroga riguarda solo l’allegato A).

Un’altra deroga, prevista all’art. 9[15], riguarda la macellazione domiciliare per consumo familiare, alla quale non si applicano le disposizioni relative... _OMISSIS_ ...bilizzazione, allo stordimento e al dissanguamento.

Ma la deroga che sicuramente fa più discutere è quella legata alla macellazione eseguita in osservanza di particolari riti religiosi. Le prescrizioni religiose in materia, riguardano prevalentemente la religione ebraica[16] e la confessione islamica[17] secondo le quali la macellazione è accompagnata da atti prettamente religiosi, come benedizioni e invocazioni divine che manifestano il significato rituale e il carattere sacro dell’intero procedimento.

Tali dettami tendono a sottolineare la condizione dell’uomo nei confronti degli animali, dei quali ci si può servire solo con il permesso di Dio e per questa ragione la macellazione rituale dovrebbe avere come scopo quello di ridurre al minimo la sofferenza animale; risulta tuttavia necessario aggiornare queste regole alla luce delle tecniche oggi disponibili, in quanto ciò che poteva sembrare indolore duemila anni fa, può essere ... _OMISSIS_ ... in favore degli animali[18].

Importante è capire se le pratiche di macellazione che escludono lo stordimento preventivo dell’animale optando invece per la giugulazione mediante una lama affilatissima che recide contemporaneamente trachea ed esofago per produrre il successivo dissanguamento[19], possano essere considerate quali pratiche religiose e per questa ragione godere della protezione garantita in generale dalla libertà di religione ai comportamenti religiosamente ispirati (nonostante non costituiscano veri e propri atti di culto), oppure se tali usanze, proprio per il fatto che non costituiscano veri e propri atti di culto, debbano essere disciplinate dalla legge ordinaria secondo criteri di convenienza e di opportunità politica. Risulta, in realtà, difficile negare che tali comportamenti non siano atti religiosamente ispirati rappresentanti i fondamenti della religione stessa[20].

Le ragioni riconducibili ad interessi umani, o ... _OMISSIS_ ...reare meno sofferenze possibili agli animali non possono essere considerati come fattori rilevanti per limitare la libertà di religione[21], il legislatore italiano non ha assunto quindi una posizione contraria alle macellazioni religiose né con la legge 439/1978, alla quale seguì l’autorizzazione tramite decreto ministeriale 11 giugno 1980 contenente «autorizzazione alla macellazione degli animali secondo riti religiosi ebraico ed islamico»”, che consentiva la macellazione senza previo stordimento dell’animale, né con il successivo decreto legislativo 333/1998, che abroga entrambe le norme precedenti, ammettendo le macellazioni rituali direttamente come fonte primaria.

Nel 2003 il problema è stato affrontato dal Comitato Nazionale per la Bioetica[22] che ha affermato non esistano ancora metodi assolutamente sicuri per misurare il dolore degli animali[23], esiste però una forte presunzione che la macellazione preceduta ... _OMISSIS_ ...to dell’animale causi minore sofferenza rispetto a quella effettuata senza previo stordimento[24]. Ponendo poi questa presunzione come vera, è necessario valutare l’entità oggettiva dell’incremento di sofferenza: i risultati delle ricerche scientifiche sembrano indicare che la differenza nel tempo di sofferenza dell’animale macellato con o senza previo stordimento è misurabile nell’arco di alcuni secondi. Nonostante il seppur breve arco di tempo, rappresenta comunque un ulteriore aggravio che dovrebbe essere evitato.

Si tratta perciò da considerare se questo aggravio sia comunque ammissibile per salvaguardare la libertà religiosa: il CNB la ritiene bioeticamente ammissibile ove sia accompagnata da tutte quelle pratiche non conflittuali con la ritualità stessa della macellazione che minimizzino la sofferenza animale.

In conclusione il CNB auspica che «vengano sostenute le riflessioni e le ricerche che sono ... _OMISSIS_ ... un punto di composizione tra le pratiche dettate dal rispetto dei precetti religiosi e quelle volte a ridurre la sofferenza animale. In particolare il CNB ritiene opportuno precisare la nozione di integrità dell’animale specifica di ciascuna religione, distinguendola più precisamente da quella di vigilanza dell’animale stesso. Appare infatti possibile individuare tecniche che limitino lo stato di vigilanza dell’animale senza produrre alcuna lesione che ne riduca l’integrità; che venga sviluppata la ricerca sulla possibilità di ricorrere a forme di stordimento che siano accetta...