La maggior parte delle filosofie orientali (Buddhismo e Induismo per fare degli esempi) considerano uomo, animale e natura come parti di un tutto armonico in cui ogni unità è fondamentale per lo sviluppo delle altre. In quest’ottica gli animali non sono mezzi a disposizione dell’uomo, ma soggetti da proteggere in quanto componente necessaria dell’armonia del creato[1].
Nei paesi occidentali, riconoscere un bagaglio di diritti ai non umani costituisce una grande innovazione in quanto «una cosa è dire che è sbagliato trattare gli animali con crudeltà, un’altra che gli animali hanno dei diritti»[2]; si può ormai affermare che un generale sentimento di compassione e rispetto nei confronti degli animali sia stato acquisito, ma è difficile che tale sentimento si traduca in un’applicazione estensiva ai non umani del concetto di diritto[3].
Ma in sostanza di quali diritti si parla? Prima della comparsa dell’uomo sulla terra non si può dire che gli animali avessero diritti. Nei confronti di chi avrebbero potuto averli? Non certo dei loro simili. Con la comparsa dell’uomo invece ha senso porsi la questione se anche gli animali non umani abbiano diritti[4].
Avendo gli animali caratteristiche comuni a quelle umane[5], sono portatori di analoghi interessi e per questa ragione a loro deve essere riconosciuto il medesimo trattamento, ovvero il diritto alla tutela di tali interessi, con la stessa ampiezza e le stesse limitazioni della tutela ammessa per gli umani: innanzitutto l’interesse alla sopravvivenza individuale e a quella della propria specie (interesse a vivere e a riprodursi); ancora l’interesse a conseguire il “piacere” e ad evitare o quanto meno ridurre la sofferenza; e ultimo, l’interesse a vivere in conformità alle caratteristiche etologiche della propria specie[6].
L’intitolazione del capo IX-bis «Dei delitti contro il sentimento per gli animali» sembra interrompere bruscamente la riforma intrapresa fin dai primi anni Novanta che mirava al riconoscimento della soggettività diretta degli animali, in linea con la mutata sensibilità degli uomini verso gli stessi. Anche l’inserimento all’interno di un titolo sanzionatorio il cui oggetto di categoria non è la tutela dell’animale, ma piuttosto la tutela del sentimento umano di pietà verso le sofferenze inflitte agli animali[7] ne è la prova.
Inizialmente il testo unificato Ac 432-B (che raccoglieva le varie proposte di legge in materia) appariva fortemente innovativo poiché si ispirava al principio secondo il quale la tutela degli animali dovesse essere riconosciuta considerando gli stessi come «autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psicofisica, e capaci di reagire agli stimoli del dolore quando sia superata una soglia di normale tollerabilità». E per questa ragione era da inserirsi subito dopo il titolo dedicato ai «delitti contro la persona» e doveva essere intitolato «dei delitti contro gli animali».
Ma con i successivi passaggi (soprattutto a seguito dell’esame al Senato) si è giunti ad un diverso testo, quasi completamente “svuotato” della ratio che l’aveva ispirato.
Rispetto all’iniziale testo base, «l’ambito di tutela assicurata dalla legge 189/2004 è stato arretrato sia qualitativamente, essendone stato sfumato l’oggetto giuridico di riferimento, che quantitativamente, essendo state introdotte due disposizioni di coordinamento[8], inizialmente non previste, che ne limitano il campo di applicazione»[9].
La legge inoltre continua a tacere sulla nozione di animale. La dottrina prevalente individua l’oggetto materiale del reato negli animali senzienti, o nei soli animali per i quali l’uomo provi un sentimento di pietà e di compassione[10]; si è detto «una mosca, un grillo, o una cavalletta non sono nel sentire comune la stessa cosa di un cane, di un gatto, di un cavallo, di un leone»[11].
Tuttavia, la nozione di animale è destinata a seguire l’evoluzione sociale che l’uomo ha di esso, risultando difficile oggi escludere dalla medesima nozione le specie che occupano gradini più bassi della scala zoologica[12] [13].
Il legislatore non ha operato alcuna selezione (come invece risulta in alcune leggi speciali, come ad esempio il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 in materia di protezione delle cavie da laboratorio[14], dove precisa, all’art. 2, che con il termine “animale”, ai fini di quella disciplina dovevano intendersi solo i vertebrati), rinviando quindi al significato che il termine assume nel linguaggio comune, accezione che è sicuramente evoluta negli ultimi anni.
Alcuni autori rinviano ad un’interpretazione in senso esteso del concetto di animale ritenendo possibile che si compia il reato anche nel caso in cui si uccida una lumaca per divertimento[15].
A suffragio di questa ipotesi una sentenza del 2006, emessa dal Tribunale di Vicenza, ha condannato al pagamento di un’ammenda l’amministratore di un ristorante che nel 2002 aveva incrudelito verso numerosi astici detenendoli vivi su ghiaccio e solamente per una delle loro facce, all’interno di una specie di teca frigorifero per vivande, sottoponendoli a sofferenze, causa lenta asfissia[16].
Più semplice risulta invece determinare la nozione di animale rilevante per l’applicazione dell’art. 727 (abbandono di animali), quantomeno per la disciplina prevista dal co. 1, poiché il legislatore si riferisce alla «natura domestica o all’acquisizione della cattività» [17].
Già nel 1993 (con la legge 473), la dottrina riesaminò la questione, domandandosi se fosse il momento di rivedere la tradizionale nozione restrittiva. E a poco più di dieci anni di distanza, con la legge del 2004, verrebbe da ritenere che il legislatore sia voluto reintervenire in materia per dare un’accezione diversa, e più evoluta, alla nozione di animale, ma non è così.
Per fare un esempio, non si è ancora giunti a considerare reato l’uccisione di un animale res nullius, ma solo se questa avviene con modalità cruente o in assenza di necessità.
Sembra allora ragionevole pensare che il concetto di animale che rileva ai fini della fattispecie in commento debba essere inteso semplicemente in un’accezione più lata rispetto a quella tradizionale, ma non più ampia rispetto a quella del 1993.
Risultano, invece, ben delineati i requisiti di illiceità speciali richiesti dalla norma per la sussistenza del fatto tipico[18]: la crudeltà e la mancanza di necessità[19].
Rilevante, a mio avviso, è che ora siano richiesti alternativamente, potendo sussistere il reato anche nel caso in cui l’uccisione dell’animale avvenga per necessità (si pensi all’abbattimento di capi malati o destinati all’alimentazione umana), ma con modalità ritenute crudeli[20].
L’art. 544-bis (uccisione di animali) che punisce «chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale», riporta al reato di omicidio[21], ed è per questa ragione che in letteratura si parla di “animalicidio”[22].
Ratio della norma è la tutela di qualsiasi animale, domestico, da allevamento, selvatico o addomesticato, contro atti di crudeltà o non necessari che ne provochino la morte[23].
Si tratta di un reato istantaneo che si consuma con la realizzazione dell’evento morte; l’elemento soggettivo è il dolo generico, consistente nell’animus necandi: è sufficiente il dolo eventuale, ovvero la previsione, e la conseguente accettazione del rischio, della possibilità del verificarsi dell’evento stesso[24].
La condotta può estrinsecarsi nelle forme più diverse, potendo in astratto consistere tanto in un’azione quanto in un’omissione: è sempre necessario però che i comportamenti siano cruenti o non necessari[25].
La norma non prevede una distinzione tra l’animale proprio, altrui, o senza padrone (risultandone così di fatto assorbita la fattispecie di cui all’art. 638 c.p. «Uccisione di animali altrui[26]» né particolari modalità impiegate per cagionare la morte dell’animale[27].
Se nel precedente art. 727 c.p., il disvalore della condotta poteva concentrarsi sulla crudeltà dei comportamenti, l’attuale tutela sembra concentrarsi maggiormente sulla mancanza di necessità della condotta, in quanto l’infliggere sofferenze è sempre non necessario[28].
Uccidere per crudeltà significa compiere atti concreti di volontaria inflizione di sofferenze anche per semplice insensibilità dell’agente[29], non è quindi richiesto un preciso scopo, come non sono necessari veri e propri atti di tortura, di ferocia, barbarie o atrocità[30].
Un’ampia gamma di interpretazioni dell’espressione ci arriva dalla giurisprudenza, che afferma come l’incrudelimento consista nel provocare sofferenza agli animali sottoponendoli a condizioni di vita che non sono rese strettamente necessarie dalle esigenze della loro custodia e che provocano sofferenze ingiustificate[31].
Ha inoltre affermato che un atto di crudeltà è caratterizzato dall’assenza di un giustificato motivo: «la crudeltà è di per sé caratterizzata dalla spinta di un motivo abbietto o futile, rientrano nella fattispecie le condotte che si rivelino espressione di particolare compiacimento o di insensibilità»[32].
Il Tribunale di Torino ha riconosciuto la penale responsabilità di una persona imputata del reato di maltrattamento perché, come si legge nel capo di imputazione, «per crudeltà e comunque senza necessità, sottoponeva un cane, due asini, due galli, otto galline, 26 conigli, 7 bovini, 8 cavalli, due scrofe, tre oche, due capre a comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche di ciascuno di essi, omettendo di provvedere alle necessarie cure mediche degli stessi, costringendoli in ambienti angusti privi di illuminazione naturale, e comunque promiscui si da costringere gli asini, i cavalli e i maiali a competere fra loro per assicurarsi il cibo, imprigionando con catene lunghe 30 cm i bovini, si da impedire agli stessi di muoversi se non per coricarsi, non fornendo comunque a nessuno degli animali, sopraindicati acqua da bere e cibo adeguato, si da costringerli a cibarsi della carcassa di ovino e di ossa varie bruciate[33]».[34]
Per quanto riguarda il concetto di necessità, va richiamato l’art. 54 c.p.[35]: l’incrudelimento non deve essere altrimenti evitabile perché dettato dall’esigenza di evitare un pericolo imminente alla persona, sempre che la sofferenza inflitta sia in ogni caso contenuta entro i limiti imposti dalla concreta situazione giustificatrice[36].
Secondo i giudici di legittimità, il concetto di necessità è da intendersi in senso più ampio rispetto a quello appena accennato; va anche tenuta in considerazione «ogni altra situazione nella quale l’incrudelimento non sia altrimenti evitabile perché dettato dall’esigenza di evitare un pericolo imminente o di impedire l’aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona od ai beni propri o altrui, sempre che la sofferenza inflitta sia comunque strettamente contenuta entro i limiti imposti dalla concreta situazione giustificatrice»[37].
È necessario perciò verificare di volta in volta se sia riscontrabile o meno un’effettiva e insuperabile situazione di necessità della condotta vessatoria che ha portato alla morte dell’animale[38].
Recentemente (marzo 2007) il Tribunale di L’Aquila ha condannato due veterinari dell’Asl per avere, senza necessità, cagionato la morte di nove cuccioli di cane[39] che godevano di ottimo stato di salute[40]. La soppressione di animali da parte di veterinari o di personale che presta servizio in strutture che accolgono animali, quali canili o gattili, è da considerarsi punibile ai sensi dell’art. 544-bis, qualora avvenuta senza necessità. Nella motivazione della sentenza si può leggere «con la nuova legge si prende atto della natura di essere vivente dell’animale in grado di percepire sofferenze anche non solo di carattere fisico in senso stretto e per cui il proprietario non ha più la totale disponibilità dell’animale, né può infliggergli gratuite sofferenze né togliergli la vita senza valide giustificazioni».
Gli imputati si sono giustificati asserendo che la mancanza di posti al canile e la necessità di strutture adeguate per i cuccioli per “la tutela del loro benessere” porta all’esigenza della loro immediata soppressione, cosa che il giudice nella sentenza ha definito «linea che non si può minimamente condividere»[41].
Non rientra invece nell’ipotesi del reato in questione, l’uccisione di un animale da parte di un altro animale sfuggito al custode, trattandosi di evento colposo, che potrà eventualmente portare ad una forma di responsabilità civile (ex art. 2052 c.c.), salvo che non si provi che l’animale sia stato utilizzato appositamente come arma contro l’altro, al fine di ucciderlo[42].
L’art. 544-ter prevede il reato di maltrattamento di animali, in precedenza previsto dall’art. 727 c.p.; la legge 189/2004 ha trasformato la figura criminosa da illecito contravvenzionale in delitto facendo però un passo indietro per quanto riguarda la tutela: il fatto potrà ora essere punito soltanto se commesso con dolo e non anche per mera colpa[43] escludendo così tutta una serie di ipotesi di maltrattamento verificabili per mera negligenza, imprudenza e imperizia dell’agente[44].
Il primo comma punisce alternativamente due distinte condotte, sempre però mantenendo i requisiti di illiceità speciale (crudeltà e non necessità) già visti in tema di uccisione di animali, il cagionare una lesione ad un animale o il sottoporlo a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.
Per quanto riguarda le lesioni, è difficile capire se il legislatore si sia voluto riferire ad un elemento normativo di tipo giuridico, richiamando la nozione di lesione dell’art. 582[45] (reato a forma libera caratterizzato dalla produzione dell’evento lesivo, anche se non è chiaro se siano sufficienti le semplici percosse o sia necessario il verificarsi di un apprezzabile stato di alterazione psicofisica qualificabile propriamente come “malattia”[46]) oppure extragiuridico, affidandosi alla ricostruzione del concetto di lesione agli animali tracciata dalla scienza veterinaria.
Si è dunque ripresentato il dibattito sulla qualificazione delle alterazioni organiche che non determinino un’apprezzabile menomazione funzionale dell’organismo; accettando la nozione di lesione dell’art. 582 c.p., secondo gli attuali orientamenti della giurisprudenza, esse dovrebbero considerarsi a pieno titolo come evento tipico[47].
Inoltre sempre secondo la giurisprudenza non è necessario che con i maltrattamenti «si cagioni una lesione all’integrità fisica dell’animale, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti»[48], è quindi «sufficiente una sofferenza, in quanto la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire dolore»[49].
Nella seconda tipologia di condotte (sevizie, comportamenti o fatiche insopportabili etc.) rientrano tutte quelle modalità alternative di realizzazione dell’illecito non ascrivibili alla prima ipotesi delittuosa[50].
La “sottoposizione a sevizie” rappresenta una forma di incrudelimento nei confronti dell’animale caratterizzata dalla ferocia del tormento. Quanto più si estende la nozione di lesione, tanto più perde di autonomia la condotta in esame, in quanto è impensabile che tormenti feroci non si concretizzino in lesioni all’integrità fisica dell’animale.
La condotta di «sottoposizione a comportamenti, fatiche o lavori insopportabili[51] per le caratteristiche etologiche dell’animale» risulta sofferente rispetto alla precedente contravvenzione dell’art. 727, il quale lasciava spazio ad un’imputazione colposa della “insopportabilità” delle fatiche. Ora al contrario, va accertato che l’agente, anche nelle forme del dolo eventuale, si sia rappresentato la sproporzione tra le fatiche imposte all’animale e le sue caratteristiche etologiche. Inoltre sembrerebbe richiesta una condotta crudele o non necessaria da parte dell’agente, il che diminuisce drasticamente l’ambito di illiceità.
Le caratteristiche etologiche devono essere valutate secondo i dettami delle scienze naturali, tenendo in considerazione anche l’età ed eventuali tare o malattie dell’animale[52].
Il secondo comma dell’art. 544-ter introduce per la prima volta il reato di doping[53] sugli animali[54]. La sua introduzione è motivata dall’esigenza di reprimere comportamenti distorsivi che si registrano nell’ambito delle competizioni sportive nelle quali vengono utilizzati animali[55].
Secondo un certo orientamento dottrinale, in questa disposizione l’animale diventa anche il soggetto passivo del reato oltre ad esserne l’oggetto materiale[56].
La prima condotta consiste nel somministrare all’animale sostanze stupefacenti[57]; si tratta di reato a condotta pericolosa che ha come scopo la repressione delle pratiche di doping sempre più frequenti all’interno delle competizioni sportive, soprattutto se legate al mondo delle scommesse e della zoomafia, e nella realizzazione di spettacoli di zoopornografia.
La seconda condotta consiste invece nel sottoporre l’animale a trattamenti dannosi per la sua salute, rileva pertanto ogni altro trattamento consistente nell’uso di medicinali[58] od altro mezzo che comunque cagioni un danno alla salute dell’animale[59].
Tra le sostanze vietate devono includersi anche quelle capaci di provocare modificazioni più o meno temporanee e dannose all’equilibrio psicotico, oppure notevoli alterazioni psicofisiche e dipendenza, o siano idonee a compromettere l’equilibrio neurovegetativo (sostanze che mantengono l&rsq...