Strazio e sevizie di animali in manifestazioni e spettacoli

uo;art. 544-quater punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato[1], chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali, ovvero attività insostenibili per le loro caratteristiche etologiche.

Lo spettacolo o manifestazione può consistere in ogni forma di rappresentazione o dimostrazione (sportiva, acrobatica, di forza, di bellezza, di resistenza etc.)[2].

La disciplina precedente, contenuta nel comma quarto dell’art. 727 puniva anche la condotta di partecipazione a tali spettacoli o manifestazioni; ora la condotta di mera partecipazione cessa di avere rilevanza penale[3].

Il legislatore reprime oggi più opportunamente la promozione di spettacoli o manifestazioni nocive, dove per partecipazione deve intendersi una qualsiasi forma di collaborazione attiva agli spettacoli o manifestazioni vietati (viene quindi punito anche chi fornisce gli animali, chi l... _OMISSIS_ ... attesa dello spettacolo etc.)[4].

Per organizzatore deve intendersi colui che presta la propria attività per realizzare lo spettacolo, coordinando mezzi e persone; per promotore, invece, si intende colui che ha ideato lo spettacolo, prendendone l’iniziativa e pubblicizzando l’evento.

Non si richiede una connotazione pubblica, sono infatti perseguibili anche alcune manifestazioni “private”, dedicate cioè ad una cerchia limitata di persone.

I concetti di sevizie e strazio comprendono ogni forma di crudeltà nei confronti degli animali, che offendono il sentimento umano di pietà per gli stessi[5]. La loro sussistenza deve essere valutata a priori, ovvero dall’esame delle modalità esecutive dello spettacolo o della manifestazione che possono essere tali da far ritenere inevitabile l’evento sofferenza che ne potrebbe derivare. La giurisprudenza ha definito lo strazio e le sevizie come «infl... _OMISSIS_ ... sofferenze fisiche seppure con giustificato motivo»[6].

Nel caso in cui, ad uno spettacolo o manifestazione di per sé non produttivo di strazio o sevizie per gli animali, sia fatto partecipare un animale che, per la sua età o per le condizioni fisiche o di salute, non sia idoneo a sopportare gli sforzi richiesti dall’evento, l’ipotesi realizza il reato di maltrattamento di animali (ex art. 544-ter c.p.)[7].

Strazio e sevizie, generalmente caratterizzati, rispettivamente, dall’atrocità del dolore inflitto e dalla ferocità del tormento, risultano un’endiadi per sottolineare con forza il grado elevato di sofferenza fisica cui vengono sottoposti gli animali in occasione delle manifestazioni e degli spettacoli in questione[8].

Il reato in commento è a dolo generico, essendo sufficiente la coscienza e volontà di organizzare o promuovere spettacoli o manifestazioni nocive per gli animali per il perfezio... _OMISSIS_ ...attispecie psichica. Trattandosi di delitto, e poiché non è espressamente prevista l’ipotesi colposa, la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia non sono più sufficienti per un addebito penale[9].

Il secondo comma dello stesso articolo prevede tre circostanze aggravanti ad effetto speciale, che concernono, rispettivamente, la commissione del fatto nell’esercizio di scommesse clandestine, a scopo di profitto proprio o altrui e la morte dell’animale derivante dal fatto in questione[10].

Lasciando da parte l’ipotesi della morte dell’animale (delitto aggravato dall’evento), in quanto riproduce la previsione dell’art. 544-ter, co. 3 c.p., le altre due circostanze rappresentano alcune tra le più frequenti costanti criminologiche dello sfruttamento degli animali negli spettacoli o nelle manifestazioni: spessissimo infatti, l’esclusiva finalità dell’organizzazione di tali eventi è il c... _OMISSIS_ ... ingenti profitti, o l’occasione di raccogliere denaro attraverso scommesse clandestine.

Non è comunque necessario, che le scommesse clandestine costituiscano la finalità perseguita dall’agente, essendo richiesta anche la sola consapevolezza che l’evento possa costituire occasione per il loro esercizio[11].

È inoltre da notare che la dizione usata dalla norma è la finalità di profitto, che comprende sicuramente il fine di lucro, ma non solo[12].

Il legislatore ha però espressamente previsto che le disposizioni del titolo IX-bis non si applicano alle «manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente» (art. 19-ter disp. att. c.p.).

Questa è una possibilità assolutamente inedita ed asistematica, un quid novum senza precedenti per il nostro sistema penale: è prevista una specie di causa di non punibilità che non deriva dalla legge, ma da un provvedimento autorizz... _OMISSIS_ ...autorità regionale (non è specificato quale) sulla base di consuetudini che sono espressione di tradizioni storico-culturali.

Questa norma crea molteplici dubbi, in primis a causa della sua collocazione tra le disposizioni di attuazione invece che subito dopo le disposizioni incriminatrici cui si riferisce; sembra quasi che il legislatore non gli abbia voluto dare la giusta visibilità, e a ragione, in quanto questa disposizione platealmente non riconosce lo spirito riformatore e le finalità stesse della nuova legge.

Risulta infatti incomprensibile, come alcuni fatti lesivi per gli animali siano ritenuti meritevoli di pene, a volte anche elevate, ed escluderli dalle medesime pene se connessi ad una tradizione avente un confermato radicamento storico-culturale: l’uccisione o il maltrattamento di animali dovrebbe essere ritenuto penalmente rilevante, sia nel caso in cui si verifichi tra le mura domestiche che in una sagra paesana[13].
... _OMISSIS_ ...inoltre aggiunto che la clausola di salvaguardia non specifica cosa debba intendersi per “manifestazione storica o culturale”, dando vita ad un’ulteriore incertezza interpretativa, certamente non utile alla tassatività della norma[14].

La Pretura di Modena, già nel 1985, aveva asserito che i giochi di “cattura delle anatre” (consistente nella caccia ad alcune anatre chiuse dentro ad un recinto) o del “maiale unto” (consistente nella cattura di un suino coperto di strutto) integravano il reato di maltrattamento, in quanto gli animali erano soggetti a collasso cardiocircolatorio e in ogni caso comportava il patimento di dolori atroci[15].

La stessa giurisprudenza aveva inoltre affermato che non potevano assumere valenza scriminante né l’autorizzazione sindacale allo svolgimento della manifestazione, né la circostanza che il gioco formasse oggetto di una radicata consuetudine locale.

... _OMISSIS_ ...ommento sovverte questo pensiero, ed eleva proprio la consuetudine a rango di causa di non punibilità.

In sostanza, un rinvio ad un provvedimento regionale sarà sufficiente a rendere lecite manifestazioni che, seppur basate su tradizioni storico-culturali del passato, vedano ancor oggi gli animali sottoposti a gravi sofferenze e maltrattamenti.

Sorge spontaneo il dubbio, che ispiratrici di tale disposizione siano stati interessi di tipo esclusivamente economico, collegati alle manifestazioni in questione.

Va precisato però che, quando i maltrattamenti esulano dalle regole della materia, desumibili dai regolamenti della manifestazione, i reati di cui al titolo IX-bis sussistono comunque: «in tema di maltrattamento di animali, la configurabilità del reato previsto a carico di chi organizzi spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali ovvero vi partecipi non è esclusa dal fatto che trattasi d... _OMISSIS_ ...e folcloristica di carattere religioso, risalente a tempo immemorabile»[16].

Un altro problema che questa disposizione ha sollevato parte dal fatto che se per le Regioni è esclusa la potestà di legiferare in materia penale, a maggior ragione dovrebbe essere preclusa l’emanazione di un atto amministrativo a valenza scriminante; e ancora non è precisato se l’autorizzazione debba attestare in generale il carattere storico e culturale della manifestazione interessata ovvero se debba riguardare le modalità di impiego degli animali e lo specifico carattere storico e culturale delle stesse. Ci si augura che a prevalere sia quest’ultima soluzione, ma non è assolutamente detto[17].

C’è chi invece ritiene che questa disposizione operi un bilanciamento, che si inserisce coerentemente nell’impianto complessivo della legge, in assenza del quale sarebbero state messe al bando anche le tradizionali corse di cavalli e di... _OMISSIS_ ... espongono a pericolo l’integrità fisica dei partecipanti[18].

A questo proposito vorrei ricordare la tradizione del Palio di Siena, conosciuto anche per il significativo numero di incidenti, spesso anche mortali, subiti dai cavalli costretti a correre il più velocemente possibile su una pavimentazione e lungo un tracciato che sono completamente inadatti alle caratteristiche di questi animali.

I cavalli sono fortemente stressati prima della partenza e ricevono violentissime frustate (nerbate in gergo) dal proprio fantino, ma anche dagli altri, durante la corsa e forse chi lo sa anche dopo in caso di sconfitta.

Il fine ludico di questo spettacolo distoglie l’attenzione dalla violenza inferta al più debole, eliminando il sentimento di compassione e di empatia; e sarebbe forse da considerare anacronistico, perché non rispecchia più il pensiero, almeno di una buona parte del Paese, moderno e civilizzato.

... _OMISSIS_ ...ena vengono utilizzati cavalli mezzosangue, leggeri e veloci, decisamente inadatti a questo tipo di gara e il risultato sono gli innumerevoli incidenti: se si calcola la percentuale di incidenti per un periodo di 35 anni (dal 2 luglio 1970 al 2004) essa corrisponde al 64%. Secondo i dati forniti dalla LAV[19], dal 1970 sono morti in totale 48 cavalli (tra quelli feriti durante la gara e abbattuti in seguito e quelli morti durante gli interventi). Da questi dati si deduce che in media muore più di un cavallo all’anno[20].

Ma in realtà tutti i cavalli che corrono il Palio di Siena vengono sottoposti a maltrattamento: in quanto tutti subiscono una innumerevole quantità di insulti al sistema nervoso, all’apparato scheletrico muscolare, alla cute e agli organi interni, prima, durante e perfino dopo il Palio.

Il fondo della “pista” determina inoltre sollecitazioni negative alle articolazioni, agli organi tendinei, alle ossa... _OMISSIS_ ....

Lo stress della corsa si ripercuote poi sul cuore, sul metabolismo dell’animale e sull’apparato respiratorio[21].

Le gare durano pochi minuti e gli organizzatori tendono a sottrarre alle telecamere e agli spettatori la vista dei cavalli infortunati[22].

Il Palio in questione, grazie al contributo dell’ex ministro del Turismo Brambilla, è stato escluso dal riconoscimento «Patrimonio d’Italia», così come dalle candidature nazionali all’Unesco, ma nonostante questo anche nel 2012 si è svolta questa barbara manifestazione nella quale si sono feriti sei cavalli su dieci e quattro fantini sono finiti all’ospedale per accertamenti[23].

Secondo l’Associazione Veterinari per i Diritti degli Animali i cavalli da competizione sono obbligati a dei comportamenti che non sono così naturali come potrebbe sembrare. «Per correre in maniera competitiva il... _OMISSIS_ ...ssere allenato, e questo è una causa di stress. I cavalli da competizione sono allenati fin dai primi mesi di vita per acquisire resistenza e velocità, sono imbrigliati per lunghe ore ai girelli meccanici che li obbligano ad un percorso fisso per acquisire forza e resistenza. Si tratta di una forzatura delle caratteristiche dell’animale che certamente ne soffre in quanto non può manifestare le proprie condizioni naturali di vita»[24].

Alcuni autori hanno denunciato l’uso di trementina[25] negli zoccoli di cavalli utilizzati per il salto agli ostacoli.

Per migliorare le prestazioni del salto degli animali vengono usati diversi sistemi: sbarrate ovvero barre di legno (spesso chiodate) o di ferro usate manualmente sulle quali il cavallo, durante il salto dell’ostacolo, picchia violentemente le zampe. Lo scopo è quello di costringere l’animale a saltare più in alto; rivestimenti: i cavalli vengono imbrattati di sost... _OMISSIS_ ...sotto le fasciature o appena sopra lo zoccolo. Nel momento in cui tocca un ostacolo, l’animale prova un dolore atroce; imbrigliatura: oltre alle briglie rigide, che sono consentite, ne vengono utilizzate alcune molto empiriche, costruite con catene di biciclette oppure filo metallico agli anelli del morso con lo scopo di ridurre la libertà di movimento della testa; ancora i cosiddetti “istigatori di maiali” ovvero una bacchetta usata come frustino dalla quale spuntano poli negativi e positivi, con un bottone si pro...