Le sperimentazioni sugli animali, vivisezione, obiezione di coscienza

uo;impiego degli animali nell’ambito della ricerca scientifica solleva da sempre problemi di carattere etico-morale, scientifico e giuridico.

Le pratiche di sperimentazione sugli animali non sono frutto della scienza moderna, anzi esse presero avvio in concomitanza con le prime affermazioni della scienza medica[1] e purtroppo assai spesso sono alla base di gravi errori[2], mentre si sono decisamente mostrate più utili le ricerche basate su studi diretti effettuati sul corpo umano[3].

Il fatto però che siano più utili gli studi sugli umani non ha portato, neanche in tempi recenti, a rinunciare agli esperimenti sugli animali, che anzi sembra si siano intensificati, divenendo poi sempre più crudeli[4].

Verifichiamo innanzitutto cosa si intende per “vivisezione” e per “sperimentazione animale”: in origine i due termini dovevano indicare fattispecie diverse, identificando la prima tutti quei comp... _OMISSIS_ ...ti che causavano sofferenze, mutilazioni e apparivano perciò eccessivi rispetto al risultato favorevole all’essere umano e fortemente lesivi della dignità non solo animale ma anche umana; la seconda invece cercava di raggiungere l’obiettivo di proteggere la salute dell’essere umano, preservando al contempo il benessere animale.

In realtà la distinzione è del tutto superata in quanto entrambi i sistemi di ricerca utilizzano gli animali in modo più o meno cruento per proteggere la salute umana. Le pratiche vivisettorie non vengono più infatti utilizzate solo per lo studio delle malattie, ma anche al fine di testare la capacità curativa dei medicinali, procedure legalizzate nel corso del 1900, con i c.d. test farmacologici[5] [6].

A questo proposito si possono distinguere due grandi categorie di esperimenti effettuati sugli animali: quelli condotti nell’ambito della ricerca applicata (test farmacologici e tossicologici)... _OMISSIS_ ... a circa il 71%, e quelli svolti nell’ambito della ricerca di base, ovvero volti ad incrementare la conoscenza in campo medico e biologico senza un diretto riscontro commerciale o vincolo normativo che imponga un protocollo, che coinvolgono un altro 25%[7].

Il primo provvedimento in materia di sperimentazione lo troviamo nella legge n. 611 del giugno del 1913 rubricata «Provvedimenti per la protezione degli animali», il cui articolo 9 era dedicato agli esperimenti scientifici su animali viventi. Era unicamente stabilito che questi potevano essere eseguiti soltanto da persone munite di speciale licenza, fatta eccezione per i docenti o assistenti nelle università o in altri istituti scientifici del Regno, o dai sanitari e veterinari addetti ai laboratori e agli uffici governativi.

Come si può vedere non era contemplata alcuna forma di controllo sull’attività vivisettoria, una volta ottenuta l’autorizzazione minis... _OMISSIS_ ...sona poteva agire senza direzione scientifica e senza vigilanza.

Tale legge fu modificata dalla legge n. 292 del 10 febbraio 1927, avente un unico articolo volto a modificare l’art. 9 della precedente normativa: questa modifica portò maggiori restrizioni nella pratica vivisettoria, in quanto venne stabilito che gli esperimenti potevano avere luogo solo negli istituti scientifici sotto la direzione e la responsabilità dei rispettivi direttori[8].

Anche in questo caso, nonostante la limitazione che separava la sperimentazione da ogni altra forma di maltrattamento, essa continuava ad essere praticata senza alcuna forma di controllo.

Nel giugno del 1931 venne approvata la legge n. 924, specifica sulla sperimentazione che, eccetto qualche irrilevante modifica[9], rimase in vigore fino al 1992, anno di emanazione del decreto legislativo n. 116 del 27 gennaio[10], attuativo della direttiva comunitaria n. 609 del 1986[11] concer... _OMISSIS_ ... ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici».

È nella legge del 1931 che compare per la prima volta il termine “vivisezione”, il primo articolo infatti recitava: «la vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli) sono vietati quando non abbiano lo scopo di promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale […]».

Questa pratica viene qui parificata a tutti gli altri esperimenti sugli animali. Resta l’obbligo di esecuzione delle operazioni negli istituti e laboratori scientifici del Regno, già previsto dalla legge del 1927, sotto la responsabilità dei direttori degli istituti e laboratori medesimi.

La norma in commento, conteneva una sorta di apertura rispetto al... _OMISSIS_ ...trolli delineato: era infatti possibile «nei soli casi di eccezionale, riconosciuta importanza» che fosse consentita l’esecuzione della vivisezione e degli altri esperimenti su animali anche a chi non era munito dei titoli indicati. La vivisezione su cani e gatti, normalmente vietata, era permessa a due condizioni: che fosse ritenuta indispensabile per esperimenti di ricerca e che non fosse assolutamente possibile avvalersi di animali di altra specie.

Sottolineo che la vivisezione su cani e gatti era normalmente vietata.

La legge prevedeva inoltre l’obbligo per i direttori degli istituti e dei laboratori di tenere un registro nel quale riportare i dati relativi agli esperimenti eseguiti, in modo da rendere più efficace l’opera di vigilanza affidata al medico provinciale, il quale si avvaleva dell’operato delle guardie zoofile laureate in medicina e chirurgia o in medicina veterinaria (art. 4).

... _OMISSIS_ ...l 1992, la situazione normativa in materia si era arricchita di diversi interventi soprattutto a carattere ministeriale[12] per tentare di armonizzare le pretese di chi voleva una scienza libera da qualsiasi vincolo e di chi invece chiedeva una maggior tutela della dignità animale, ma questo portò esclusivamente a confusioni di tipo interpretativo delle norme.

Sostanzialmente era stabilita una distinzione netta tra esperimenti che prevedevano la vivisezione e test fatti sull’animale senza il taglio del corpo vivo, prevedendo l’obbligo della registrazione riferito a tutti gli esperimenti su animali di qualsiasi razza o specie.

Tra gli esperimenti regolati troviamo quelli volti alla ricerca, produzione, prove di qualità, efficacia e innocuità di prodotti farmaceutici, sostanze o prodotti chimici e alimentari. Infine erano stabiliti quali documenti dovevano essere allegati alle domande preventive di autorizzazione che erano comunque... _OMISSIS_ ... una visita ispettiva[13].

La materia venne disciplinata ordinatamente con il decreto legislativo 116/1992, che recepì la Direttiva CEE n. 609 del 1986[14], ma anche con la legge n. 413 del 12 ottobre 1993[15] e con la circolare ministeriale n. 8 del 1994[16].

Scopo della direttiva è garantire che le disposizioni stabilite da ciascuno Stato membro per la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o scientifici, siano armonizzate in modo da non pregiudicare l’instaurazione e il funzionamento del mercato comune, in particolare da distorsioni della concorrenza o barriere al commercio.

La direttiva si divide in tre parti: la prima contiene le definizioni di legge, gli obblighi e le responsabilità delle singole Autorità nazionali e degli sperimentatori; la seconda riporta un elenco delle specie protette da questa normativa e le linee guida per la stabulazione e la cura degli animali; e infine la terza è co... _OMISSIS_ ...elle in cui sono indicate le condizioni di stabulazione in termini di quarantena, temperatura, umidità, dimensione delle gabbie per ciascuna specie e criteri per il calcolo dei singoli parametri in funzione del peso degli animali.

Inoltre è sancito che l’uso degli animali è ammesso solo quando sia finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi, ovvero lo sviluppo, la produzione e la determinazione di qualità, efficacia e sicurezza di medicinali, alimenti e altre sostanze o prodotti atti ad evitare, prevenire, diagnosticare o curare anomalie in uomini, animali e piante e per la ricerca, definizione, regolazione o modifica di condizioni fisiologiche nell’uomo, negli animali o nelle piante; la protezione dell’ambiente naturale per il conseguimento del prioritario fine della salute e del benessere di uomini e animali (art. 3 comma 1)[17].

Gli esperimenti (su animali delle specie elencate nell’allegato I[18]) posso... _OMISSIS_ ...olo su animali da allevamento[19]; per quanto riguarda i primati non umani, cani e gatti è necessaria anche l’autorizzazione (art. 3 comma 2).

Il Gruppo di lavoro del Consiglio d’Europa che ha ricevuto l’incarico di predisporre le consultazioni multilaterali in margine alla Convenzione europea sulla sperimentazione animale, ha concluso sostenendo che «la soglia a partire dalla quale l’impiego dell’animale (per fini scientifici) va inteso come esperimento, è pari al livello di dolore, sofferenza e angoscia provocato dall’introduzione di un ago nel corpo dell’animale». Su tali basi è da ritenersi esperimento qualsiasi impiego di animali per scopi scientifici che sia suscettibile di provocare un dolore equivalente a quello indicato.

Col decreto del 1992, cambia l’approccio in materia di sperimentazione: emerge infatti la volontà di proteggere effettivamente gli animali destinati a ques... _OMISSIS_ ...nza però compromettere le fondamentali esigenze umane.

La legge 924/1931 è stata quasi completamente abrogata, fatta eccezione per due commi dell’art. 1 che ancora sanciscono «la vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli) sono vietati quando non abbiano lo scopo di promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale, e sono consentiti soltanto negli istituti e laboratori scientifici del Regno, sotto la diretta responsabilità dei rispettivi direttori» (comma 1) e «gli esperimenti che richiedono la vivisezione, a semplice scopo didattico, sono consentiti soltanto in caso di inderogabile necessità, quando, cioè, non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi» (comma 3).

Seguendo poi gli obiettivi fissati dal preambolo della direttiva comunitaria, il decreto del 1992 ha stabilito una serie di regole di portata innovativa tra cu... _OMISSIS_ ...iderazione della tutela del benessere degli animali destinati alla sperimentazione (anche in relazione alle tecniche e agli ambienti); la necessaria richiesta di autorizzazione e/o comunicazione per effettuare la sperimentazione[20]; il principio della somministrazione dell’anestesia generale o locale, regola derogabile solo a seguito di un’autorizzazione del Ministero della Salute; la previsione di “metodi umanitari” nel caso di uccisione dell’animale, nel caso in cui, una volta terminato l’effetto dell’anestesia, questi soffra eccessivamente[21]; il divieto di porre in essere esperimenti che rendano gli animali afoni, e al contempo di commerciare, acquistare od usare animali resi afoni; la presenza obbligatoria di un medico veterinario, che dovrà valutare lo stato sanitario degli animali, ed eventualmente decidere della loro sopravvivenza al termine della sperimentazione, applicando ove possibile l’istituto dell’aff... _OMISSIS_ ...zione, nel caso in cui provengano richieste da associazioni animaliste, privati o comuni e sempre che le condizioni dell’animale lo consentano; la responsabilità del ricercatore, il quale compie dichiarazioni vincolanti per l’esecuzione della sperimentazione; il ricorso a metodi alternativi all’uso di animali e nel caso non ve ne siano, la sperimentazione dovrà essere indirizzata su quelle specie di animali con il più basso sviluppo neurologico; l’introduzione del divieto che sancisce l’impossibilità di utilizzare più di una volta lo stesso animale per esperimenti decisamente cruenti; e infine è stabilito che la sperimentazione a fini didattici è ammessa in caso di inderogabile necessità, e solo ed esclusivamente nel caso in cui non si possa ricorrere ad altri sistemi dimostrativi[22].

Dal punto di vista del benessere animale sembra che il decreto del 1992, limiti ampiamente la vivisezione, ma in realtà le molteplici deroghe p... _OMISSIS_ ...asi totale mancanza di controlli lasciano allo sperimentatore la scelta effettiva. L’unico diritto realmente previsto dalla norma è quello prescritto dall’art. 5 sul diritto ad una corretta stabulazione dell’animale[23], confermato anche dall’allegato II al decreto intitolato «linee di indirizzo per la sistemazione e la tutela degli animali» in cui vengono stabilite le condizioni di stabulazione degli animali, sia per quanto riguarda i locali[24] che in relazione ai parametri ambientali[25].

Ma nonostante queste precauzioni, non viene introdotto un vero e proprio concetto...