La notifica del decreto ingiuntivo

 Il decreto ingiuntivo deve essere notificato al debitore ingiunto entro 60 giorni dalla data di emissione (se emesso dal tribunale), ovvero dalla data del deposito in cancelleria (se si tratta di giudice di pace). L’originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria e il ricorso con pedissequo decreto è notificato in copia autentica ex art. 643 c.p.c..
Una volta stampate le copie del decreto telematico, o estratte le copie presso la cancelleria se decreto cartaceo, è necessario procedere con la preparazione del decreto per la notifica.
La notifica del ricorso con pedissequo decreto presuppone, oltre che la predisposizione della già detta asseverazione di conformità da collazionare in calce al decreto, anche la redazione della relata di notifica.
Infatti sia telematico che cartaceo, per poter essere notificato, il decreto deve recare in calce, o in un foglio distinto ma collazionato al decreto, la relata di notifica.
 
Qualora la notifica sia eseguita per posta dall'avvocato medesimo, perché autorizzato ad eseguire le notifiche dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, la relata di notifica avrà il seguente tenore letterale: "Io sottoscritto avv. (...) con studio in (...) in qualità di rappresentante e difensore di (...), come da procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (...) ad eseguire le notifiche con delibera del (...), previa iscrizione al n. (...) del mio registro cronologico, ho notificato copia autentica del sopra esteso decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di (...), ai sensi dell'art. 3 della Legge 21 gennaio 1994 n. 53, a (nome debitore ed indirizzo) ivi trasmettendo copia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento spedita dall'Ufficio Postale di (...) in data corrispondente a quella del timbro postale". Infine la relata dovrà essere sottoscritta dall'avvocato dichiarante.

 
Il legale compilerà la busta, l'avviso di ricevimento e la ricevuta che verranno rilasciati dall'ufficio postale per la notifica di atti giudiziari, esattamente come fosse una raccomandata a/r con l'unica eccezione relativa al colore verde della busta e dell'avviso, nonché al numero cronologico nell'intestazione. Infatti il legale dovrà compilare il proprio registro, attribuendo alla busta e all'avviso lo stesso numero cronologico risultante nel registro medesimo.
Il legale dovrà farsi apporre dall'incaricato allo sportello dell'ufficio due timbri in calce alle relate contenute nelle due copie (ipotizzando un unico debitore), e solo successivamente introdurne una nella busta destinata al debitore.
La ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante i riferimenti dell'invio deve essere apposta alla relata, congiuntamente ad una marca da bollo di euro 2,58.
Nella maggioranza dei casi in cui il legale non è autorizzato ad eseguire le notifiche, quest'ultime sono eseguite dall'ufficiale giudiziario ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c., su istanza del legale. In questo caso la relata avrà il seguente tenore: "Ad istanza dell'avv. (...), io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto all'ufficio notificazioni presso il Tribunale di (...) ho notificato copia autentica del sopra esteso decreto ingiuntivo al sig. (debitore) residente in (...) mediante consegna fattane a mani di (o a mezzo posta)".
La notifica viene eseguita dall'ufficiale a mani, a meno che il luogo dove debba essere eseguita non rientri nella competenza territoriale dell'ufficiale, ovvero il legale richieda la notifica per posta, per ragioni anche relative ai minori costi di notifica.

 
Ai sensi degli att. 138 e ss. c.p.c. l'ufficiale consegna copia dell'atto nella mani proprie del destinatario, ovvero in mancanza di questo a persona di famiglia, addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, trovata nei luoghi di residenza o di lavoro.
Qualora l'ufficiale non possa eseguire la consegna a mani perché non trova nel luogo indicato nella relata né il destinatario né altro soggetto sopra detto (il che accade non di rado), esegue una notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ossia deposita la copia dell'atto in busta chiusa presso il comune dove deve eseguirsi la notifica, affigge sulla porta in busta chiusa l'avviso di tale deposito e spedisce a mezzo posta una raccomandata a/r, con la quale comunica il deposito dell'atto giudiziario presso il comune.

 
In questo caso, per il perfezionamento della notifica, il legale dovrà attendere il rientro presso lo studio dell'avviso di ricevimento, relativo alla raccomandata a/r spedita dall'ufficiale, come se fosse una semplice notifica eseguita per posta, con l'unica differenza che l'avviso di ricevimento sarà relativo ad una busta che non contiene copia del decreto, ma la comunicazione del deposito di quest'ultimo presso il comune.

 
In alternativa alla consegna a mani (e quindi all'eventualità di una notifica ex art. 140 c.p.c.), la notifica può essere eseguita dall'ufficiale anche a mezzo del servizio postale, esattamente come avviene nel caso in cui sia eseguita dal legale autorizzato, con la spedizione del decreto a mezzo di raccomandata a/r.
In ogni caso, tutte le attività compiute dall'ufficiale, sia che la notifica avvenga a mani, che ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ovvero per posta, egli deve indicare nella relata, datata e sottoscritta dall'ufficiale medesimo ed apposta in calce sia all'originale che alla copia ex art. 148 c.p.c., le modalità con cui ha eseguito la notifica.

 
Inoltre nel caso in cui abbia fatto tentato la consegna a mani e ciò non sia stato possibile, l'ufficiale deve indicare i motivi per cui non la ha eseguita e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.
Dopo che l'ufficiale ha eseguito la notifica, il legale deve ritirare la copia conforme (denominata comunemente originale per distinguerla dalla copia notifica, anche se si tratta di due copie esattamente identiche dell'originale depositato in cancelleria), che attesterà appunto le modalità di esecuzione della notifica.
In rapporto a tali modalità, si distinguono diverse attività da compiere successivamente.

 
Partiamo dalla modalità più semplice e certamente più vantaggiosa per il creditore, ossia l'ipotesi in cui la notifica sia stata eseguita a mani del destinatario. In questo caso dal giorno successivo a quello indicato nella relata, dovranno solamente attendersi quaranta giorni senza che vi sia opposizione da parte del debitore, e decorso detto termine sarà possibile richiedere l'apposizione della formula esecutiva, nelle modalità specificate nel paragrafo seguente.
Più spesso accade invece che la relata attesti l'esecuzione di una notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. In questo caso occorrerà attendere il rientro dell'avviso di ricevimento.

 
Il rientro di detto avviso dovrà attendersi anche qualora la notifica sia stata eseguita per posta.
In entrambi i casi il monitoraggio della raccomandata potrà avvenire mediante il sito di Poste Italiane, come già specificato con riguardo alla messa in mora.
Qualora la busta contenente l'atto giudiziario, ovvero la comunicazione di avvenuto deposito dello stesso presso il comune ai sensi dell'art. 140 c.p.c., venga ritirata personalmente dal destinatario, l'avviso conterrà tale indicazione con la firma del destinatario e la data della sottoscrizione. Da tale data decorreranno i quaranta giorni a disposizione del debitore per proporre opposizione.

 
La differenza a livello postale tra la notifica ex art. 140 c.p.c. e la notifica eseguita direttamente per posta, sta nel fatto che in quest'ultima ipotesi, qualora l'atto sia consegnato dal postino a persona diversa dal destinatario ovvero non vi sia alcuna persona idonea a riceverlo, verrà spedita in automatico da parte dell'ufficio postale rispettivamente una comunicazione di avvenuta notifica (detta c.a.n.) ovvero di avvenuto deposito (detta c.a.d.).
Ciò non accade nel caso in cui la notifica sia eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Infatti queste comunicazioni (la c.a.d. e la c.a.n.) vengono fatte nel caso in cui la notifica sia eseguita direttamente a mezzo posta (anche quando eseguita da legale autorizzato), per garantire la certezza che il destinatario sia messo a conoscenza che, o una persona diversa abbia ritirato l'atto giudiziario (la c.a.n. è una raccomandata senza avviso di ricevimento), ovvero che quest'ultimo è depositato presso l'ufficio postale (la c.a.d. è una raccomandata con avviso di ricevimento, pertanto il legale riceverà sia l'avviso relativo alla busta contenente l'atto giudiziario che l'avviso della c.a.d.).

 
L'invio della c.a.n. o della c.a.d. comportano l'esborso di ulteriori spese (circa euro 3,80 per la prima ed euro 4,30 per la seconda), che vengono richieste al momento del rientro dell'avviso di ricevimento relativo all'atto giudiziario, il quale attesta l'invio di dette comunicazioni.
L'invio della c.a.n. e della c.a.d. non avviene nel caso in cui la notifica sia eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., anche se la busta contenente l'avviso del deposito viene ritirata da persona diversa dal destinatario o rimane in giacenza presso l'ufficio postale, perché la certezza che il destinatario sia a conoscenza della notifica è garantita dall'accesso effettuato dall'ufficiale e dalle attività da questo compiute, in considerazione anche del fatto che in questo caso l'atto giudiziario si trova non all'ufficio postale ma in Comune.
In entrambi i casi (notifica per posta o notifica ex art. 140 c.p.c.) qualora il destinatario non ritiri la busta depositata presso l'ufficio postale (nel primo caso contenente l'atto giudiziario, nel secondo contenente la comunicazione del deposito in Comune), l'avviso di ricevimento verrà spedito dall'ufficio postale decorsi dieci giorni dall'inizio della giacenza, ed attesterà appunto la compiuta giacenza con conseguente rientro anche della busta che sarà rispedita al mittente.
In questi casi la notifica si perfeziona il decimo giorno dalla giacenza, cioè il giorno in cui l'avviso viene spedito.  Il perfezionamento della notifica si verifica anche nel caso della compiuta giacenza, con conseguente rientro della busta, perché il destinatario è stato comunque messo in condizione di ricevere l'atto giudiziario e il mancato ritiro può dipendere anche soltanto da una libera e volontaria scelta del destinatario, il che tuttavia non può impedire il perfezionamento della notifica. Dalla data di spedizione indicata nell'avviso decorreranno i quaranta giorni per l'opposizione.
Le ipotesi sin d'ora descritte sono relative a tutti i casi in cui la notifica vada a buon fine.
Da ultimo va considerata l'ipotesi che ciò non accada. La notifica non si perfeziona quando non viene eseguita, o perché  l'ufficiale recatosi presso l'indirizzo indicato nella relata attesta che il destinatario è irreperibile, sconosciuto all'indirizzo o trasferito, ovvero qualora l'avviso di ricevimento rientrato congiuntamente alla busta attesti l'irreperibilità o il trasferimento del destinatario.

 
In questi casi sarà necessario effettuare un accesso presso il comune di residenza, per estrarre copia del certificato di residenza (sostenendo una spesa di circa euro 15,00), e richiedere all'ufficiale di eseguire una nuova notifica all'indirizzo risultante nel certificato.

 
Qualora l'indirizzo attestato nel certificato sia identico a quello in cui la notifica è già stata eseguita la prima volta, e ha dato esito negativo, ovvero il certificato estratto presso il comune sia di irreperibilità, il legale potrà richiedere all'ufficiale giudiziario di eseguire una notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
Quest'ultima notifica si esegue direttamente mediante il deposito dell'atto giudiziario da parte dell'ufficiale presso il comune dell'ultima residenza, e la notifica "si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte". Quindi i quaranta giorni per l'opposizione decorrono dal ventesimo giorno successivo a quello del deposito presso il comune.

 
E' possibile, se non altamente probabile, che in tutti i casi in cui la notifica non è andata a buon fine, il decreto sia in prossimità di divenire inefficace o addirittura lo sia già.
Può accedere ad esempio che il decreto, emesso dal giudice di pace in data 10.01.2015, sia depositato in cancelleria il 15.01.2015 e debba quindi essere notificato entro il 16.03.2015. Trascorso il tempo necessario per richiedere e ritirare le copie, il decreto è spedito per posta dall'ufficiale (o dal legale autorizzato) il 31.01.2015. L'avviso e la busta rientrano presso lo studio del legale con la dicitura irreperibile in data 17.03.2015. In questo caso non ci sarà bisogno di estrarre una nuova copia per richiedere una nuova notifica, visto che la copia già estratta e non notificata si trova nella busta tornata al mittente.

 
Tuttavia prima di rinnovare la notifica, per evitare contestazioni in merito alla inefficacia del decreto, è opportuno depositare presso la cancelleria una istanza di rimessione in termini. Ottenuta l'autorizzazione del giudice, sarà necessario estrarre copia dell'istanza recante in calce il provvedimento di autorizzazione e rinnovare la notifica dell'atto giudiziario, congiuntamente alla copia dell'istanza e del provvedimento.
Ciò si ritiene soltanto opportuno ma non necessario.
Infatti in virtù di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, "l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia giuridicamente inesistente la notifica, nel termine stabilito dall'art. 644 c.p.c., e non anche nel caso di nullità o irregolarità della notifica eseguita nel predetto termine, poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso, escludendo la presunzione di abbandono del titolo (che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c.)"

[Omissis - versione integrale presente nel testo]

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