CREDITO

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Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo

Il decreto ingiuntivo, in mancanza di opposizione entro quaranta giorni dalla notifica, viene dichiarato definitivamente esecutivo con decreto dello stesso giudice e ad istanza del ricorrente. La legge tuttavia prevede l’ipotesi in cui il decreto ingiuntivo debba o possa essere dichiarato provvisoriamente esecutivo dal giudice, ad istanza del ricorrente da avanzare nel medesimo ricorso per l’emissione di decreto ingiuntivo, appunto, provvisoriamente esecutivo.

La notifica del precetto su titoli diversi dal decreto ingiuntivo

L’instaurazione del processo esecutivo in modo pressoché immediato si verifica quando il creditore non ha la necessità di agire preliminarmente per ottenere in via giudiziale un titolo esecutivo, proprio in virtù del fatto che già possiede un titolo esecutivo stragiudiziale, formatosi fuori da un procedimento giudiziario, al quale comunque la legge attribuisce la qualità di titolo esecutivo. Titoli esecutivi stragiudiziali sono le scritture private autenticate, le cambiali e i titoli di credito.

Procedimento esecutivo nel recupero crediti: il pignoramento

Il processo esecutivo ha come obiettivo l’esecuzione forzosa, cioè l’attuazione coattiva anche contro la volontà del debitore, del diritto di credito accertato nel titolo esecutivo e di cui si é intimato formalmente il pagamento nell’atto di precetto. L’esecuzione forzata pertanto viene avviata dal creditore quando, nonostante la notifica del titolo esecutivo e dell’atto di precetto, il debitore perduri nel proprio comportamento inadempiente.

L’ordinanza di assegnazione del credito pignorato

Il pignoramento di crediti presso terzi è la forma di espropriazione più utilizzata per la sua qualità prontamente satisfattiva del creditore. L’ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emanata a seguito della dichiarazione positiva del terzo, è l’unico possibile provvedimento conclusivo del pignoramento presso terzi. La natura prontamente satisfattiva del provvedimento in questione deriva dalle qualità del terzo e dalla natura del credito di questo nei confronti del debitore.

L'obbligazione pecuniaria

L’art. 1277 c.c. afferma il principio nominalistico, per cui l’obbligazione con oggetto una somma di denaro si esegue con il versamento del corrispondente importo nominale e non del suo valore concreto ed effettivo. Cioè l’importo dovuto sarà pari alla quantità nominale di moneta pattuita anche se dal momento della pattuizione a quello dell’adempimento ovvero della scadenza del termine per adempiere, il valore di scambio, cioè il potere di acquisto della moneta, si è modificato.

L’inadempimento dell’obbligazione

Le conseguenze dell’inadempimento dell'obbligazione si producono dal giorno della costituzione o messa in mora del debitore. A tal fine occorre la sussistenza di tre presupposti: l’esigibilità del credito, l’inadempimento ingiustificato dell’obbligazione ed imputabile al debitore, la richiesta o intimazione fatta per iscritto dal creditore o la ricorrenza di una delle ipotesi, di cui al comma secondo dell’art. 1219 c.c., per le quali la richiesta non è necessaria e la mora è automatica.

Fasi dell’attività di recupero del credito

L’attività di recupero del credito si articola principalmente in due macrofasi ed una eventuale fase intermedia: la fase stragiudiziale e, quale conseguenza dell’insuccesso di questa, la fase giudiziale, nonché una fase intermedia tra le due che costituisce una fase di supporto all’ulteriore fase giudiziaria da compiersi e si concretizza nell’esecuzione di attività di accesso ad atti e ad informazioni riguardanti il debitore, al fine di compiere accertamenti di tipo economico-patrimoniale.

Il titolo esecutivo nella fase giudiziale del recupero crediti

L’obiettivo principale della fase giudiziale è ottenere l’emanazione di un provvedimento che abbia, immediatamente o decorso un certo termine, forza esecutiva o comunque ottenere la concessione dell’esecutorietà di un titolo già in possesso del creditore. Lo scopo di questa fase è pertanto quello di ottenere un titolo esecutivo, poiché ai sensi dell’art. 474 c.p.c. l’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Il ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo

Per poter validamente instaurare un procedimento d’ingiunzione, ai sensi dell’art. 633 c.p.c., occorre essere creditori «di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili», ed occorre dare prova scritta del diritto fatto valere. L’introduzione del procedimento avviene su impulso del creditore, il quale domanda al giudice competente di ottenere nei confronti del debitore una ingiunzione di pagamento, conformemente alle prove allegate a tale domanda.

La notifica del decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo deve essere notificato al debitore ingiunto entro 60 giorni dalla data di emissione (se emesso dal tribunale), ovvero dalla data del deposito in cancelleria (se si tratta di giudice di pace). L’originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria e il ricorso con pedissequo decreto è notificato in copia autentica ex art. 643 c.p.c..

L'atto di precetto nel recupero dei crediti

La notifica del titolo esecutivo e dell’atto di precetto costituiscono, da un lato, gli atti preliminari rispetto all’esecuzione forzata, in quanto devono precedere ed essere compiuti prima dell’inizio di questa, e dall’altro, atti preparatori che preannunciano al debitore la volontà del creditore di procedere all’esecuzione, consentendogli sia la possibilità di adempiere l’obbligazione evitando ulteriori spese processuali, sia eventualmente di contestarne la validità o legittimità.