La notifica del titolo esecutivo e dell’atto di precetto costituiscono, da un lato, gli atti preliminari rispetto all’esecuzione forzata, in quanto devono precedere ed essere compiuti prima dell’inizio di questa, e dall’altro, atti preparatori che preannunciano al debitore la volontà del creditore di procedere all’esecuzione, consentendogli sia la possibilità di adempiere l’obbligazione evitando ulteriori spese processuali, sia eventualmente di contestarne la validità o legittimità.